Reti associative, un’opportunità per gli enti di lavorare insieme

In un articolo pubblicato ieri sul supplemento de Il Sole 24 ore, le principali indicazioni da seguire per l’iscrizione al registro unico nazionale, l’organizzazione e le deroghe previste dal codice del terzo settore 

All’interno del principio di sussidiarietà orizzontale, il legislatore ha individuato nelle reti associative la dimensione ideale affinché gli enti del terzo settore siano stimolati a incidere realmente sui bisogni e le attese delle persone e, nel contempo, a rispondere in maniera trasparente delle loro azioni anche nei confronti delle istituzioni.

Le reti associative si qualificano come associazioni (riconosciute o non) a cui aderiscono enti. Sono, da un lato, strumento di impulso e coordinamento degli enti stessi e, dall’altro, ente rappresentativo degli interessi di categoria.

A specificarlo è Roberto Museo, direttore di CSVnet, in un articolo pubblicato ieri 19 giugno all’interno del focus Norme e Tributi dedicato alla riforma del terzo settore in supplemento de Il Sole 24 ore.

Doppia iscrizione

Condizione affinché alla rete associativa possa applicarsi la disciplina prevista, è che la stessa si iscriva nella sezione dedicata del registro unico nazionale del terzo settore. Le reti possono iscriversi contemporaneamente in due o più sezioni del registro, potendo acquisire non solo la veste di rete ma anche, nei limiti della compatibilità strutturale, di un’altra categoria di ente (per esempio Odv, Aps, ente filantropico, società di mutuo soccorso).

Come specificato dal ministero del Lavoro nella circolare 20/2018, tale circostanza influisce sulla denominazione che l’ente deve utilizzare, la quale dipende dalla sezione del registro in cui lo stesso andrà a collocarsi. In particolare, se si iscrive nella sezione residuale è obbligatoria l’indicazione di “ente del terzo settore” o “Ets”, mentre negli altri casi bisogna utilizzare la denominazione tipica della particolare categoria di riferimento (ad esempio Odv o Aps). Inoltre è necessario che i legali rappresentanti non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.

Organizzazione e deroghe

Dal punto di vista organizzativo le reti associative rivestono la forma giuridica di associazione del terzo settore, applicando la relativa disciplina (articolo 20 e seguenti del Codice del terzo settore). Tuttavia, in ragione della particolare funzione svolta e dell’ampia compagine associativa, possono derogare ad alcune delle disposizioni obbligatorie per gli altri enti, con riferimento alla disciplina del diritto di voto e rappresentanza in assemblea. In particolare:

  • gli atti costitutivi o gli statuti possono modificare il criterio di attribuzione del voto di cui all’articolo 24, comma 2, del Codice, in virtù del quale a ogni associato spetta un voto, con possibilità di riconoscere agli enti fino a cinque voti (ferma restando l’applicabilità dell’articolo 2373 del Codice civile che esprime il principio generale di annullabilità delle deliberazioni assunte con la partecipazione di soggetti in conflitto di interessi);
  • sempre con previsione statutaria, le reti associative possono disciplinare modalità e limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 3 del Codice, che prevede fino a un massimo di 3 deleghe per gli associati, o 5 per gli enti con più di 500 associati;
  • gli atti costitutivi o gli statuti delle reti possono disciplinare le competenze dell’assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1, del Codice.

In ogni caso, le deroghe devono preservare i principi di uguaglianza e democraticità che regolano le associazioni del terzo settore.

Una versione di questo articolo è stata pubblicata mercoledì 20 giugno all’interno del supplemento dedicato al non profit del Sole 24 ore.

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