Riforma del lavoro sportivo, facciamo un punto

Alla luce del correttivo bis di quest’estate e dei recenti provvedimenti di prassi, le principali novità sul tema, dai beneficiari alle mansioni, dalle tipologie di collaborazione agli adempimenti per i Cococo sportivi dilettantistici, fino alle collaborazioni amministrativo – gestionali

Con l’approvazione del cosiddetto correttivo bis (decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023) al decreto legislativo 36/2021 il quadro normativo della riforma del lavoro sportivo è definito, anche se non mancano disposizioni che attendono chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti che introduce disposizioni integrative e correttive ai decreti attuativi della riforma dello sport.

Procediamo per punti.

  1. Chi sono i beneficiari del lavoro sportivo? (art. 25 comma 1 dlgs 36/2021)

Il correttivo chiarisce che si parla di lavoro sportivo quando la prestazione sia diretta a:

- sodalizi iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

- organismi riconosciuti dal Coni (federazione sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva);

- associazioni benemerite, anche paralimpici;

- Coni;

- Cip;

- Sport e salute Spa;

- altro soggetto tesserato per cui anche il reddito che l’allenatore percepisce negli allenamenti individuali effettuati a beneficio del tesserato sono qualificati come redditi da lavoro sportivo.

  1. Quali mansioni sono riconducibili al lavoro sportivo? (art. 25 comma 1 e comma 1-ter dlgs 36/2021)

Possono essere qualificati come lavoratori sportivi quanti sono tesserati e svolgono – dietro corrispettivo - l’attività di:

- atleta;

- allenatore, istruttore, preparatore atletico;

- direttore tecnico, ossia “il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva), direttore sportivo (il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società , atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”;

- direttore di gara, ossia “il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”;

- oltre a chi svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva​ sulla base di un decreto del Ministero dello Sport, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che accoglie eventualmente le mansioni indicate nei regolamenti tecnici adottati da federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, anche paralimpiche. Si deve trattare di figure necessarie allo svolgimento di attività sportiva.

Sono invece espressamente esclusi dal lavoro sportivo:

- quanti espletano mansioni di carattere amministrativo-gestionale;

- i lavoratori sportivi che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

  1. Quali tipologie di collaborazioni è possibile instaurare? (art. 25 comma 3-bis dlgs 36/2021)

Oltre al lavoro subordinato e autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo, è possibile fare ricorso ai cosiddetti voucher per prestazioni occasionali che non accedono alle agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo ma restano soggetti alla disciplina speciale. Il correttivo chiarisce questo aspetto.

  1. Le collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo dilettantistico (art. 28 comma 2 dlgs 36/2021)

Qualora non si configurino gli indici della subordinazione gerarchica, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa destinatario di agevolazioni fiscali, previdenziali e assistenziali e di alcune semplificazioni nell’espletamento degli adempimenti.

Si evidenzia che le prestazioni dei Cococo sportivi sono “coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici” e che ai lavoratori sportivi non si applica la norma che attrae nell’ambito del lavoro subordinato la prestazione etero-organizzata dal committente. Ciò non esclude però la necessità di verificare attentamente che le modalità di realizzazione della prestazione non siano proprie del rapporto di lavoro subordinato e diviene pertanto importante che in presenza di un direttore tecnico che coordina gli allenatori questi sia consapevole della distinzione tra etero organizzazione ed etero direzione del rapporto, pena il rischio di aprire un contenzioso lavoristico.

Un’altra importante agevolazione prevista in relazione alle Cococo sportive riguarda l’introduzione della presunzione della natura autonoma del rapporto quando l’impegno richiesto non supera le 24 ore a settimana, originariamente 18, da considerarsi al netto dell’impegno eventualmente profuso nella partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che questa disposizione viene letta con riferimento alla settimana e che non sono previste medie su base annua. Il provvedimento in ogni caso determina semplicemente una inversione dell’onere probatorio: è l’amministrazione a dover dimostrare la natura subordinata del rapporto nel caso di impegno inferiore alle 24 ore a settimana. Ne consegue che l’eventuale sforamento delle 24 ore settimanali non implica la trasformazione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato ma la necessità per il committente di dimostrare la genuina natura autonoma del rapporto. A tal fine potrebbe essere opportuno procedere alla certificazione del contratto.

Sotto il profilo previdenziale, i contributi alla gestione separata Inps si applicano sulla somma eccedente i 5.000 euro da compensi da lavoro sportivo autonomo e da eventuale collaborazione amministrativo gestionale complessivamente percepiti a partire dal 1° luglio 2023 e indicati nell’autocertificazione all’atto del pagamento (art. 35 dlgs 36/2021). L’importo eccedente viene decurtato della metà (fino al 2027) e su di esso si applica l’aliquota contributiva alla gestione separata Inps del 25% (24% nel caso di persona titolare di altra tutela previdenziale o pensionata). Oltre alla ritenuta contributiva è necessario versare le cosiddette aliquote assistenziali pari a 1,31% per la discoll (disoccupazione) e 0,72% per maternità, malattia, assegni al nucleo famigliare e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro, senza operare la decurtazione del 50%. Il riparto degli oneri è sempre 1/3 a carico del lavoratore, 2/3 a carico del committente che versa integralmente il dovuto.

Le ritenute fiscali si applicano per la parte eccedente i 15.000 euro. Con riferimento al 2023 - ai fini del calcolo dei 15.000 euro - è necessario sommare i redditi diversi eventualmente percepiti dal primo gennaio al 30 giugno in fascia di esenzione (atteso che gli importi superiori ai 10.000 euro sono stati già assoggettati a ritenuta fiscale) con i redditi da lavoro sportivo percepiti dal primo luglio. Nel caso di superamento dei 15.000 euro si consiglia in ogni caso di avvalersi di un professionista abilitato che potrà anche predisporre la busta paga. Tecnicamente si dovrebbe sommare anche la cosiddetta no tax area prevista sia per i percettori redditi da lavoro autonomo che per i percettori redditi da lavoro dipendente e assimilato.

  1. Gli adempimenti per i Cococo sportivi dilettantistici

Gli step per la corretta gestione delle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica potrebbe essere così sintetizzato:

  • verifica della sussistenza dei requisiti qualificanti la collaborazione come autonoma, del tesseramento del lavoratore sportivo e del possesso dei titoli abilitanti allo svolgimento dell’attività;
  • redazione del contratto;
  • nel caso in cui il lavoratore sportivo abbia contatti diretti e regolari con minori, acquisizione del certificato del datore di lavoro del casellario giudiziario relativo ad eventuali precedenti in reati contro minori. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page#
  • comunicazione di instaurazione del rapporto da effettuare entro la fine del mese successivo a quello di inizio. Tale comunicazione è obbligatoria a prescindere dall’entità del compenso erogato e sostitutiva della comunicazione preventiva. Si procede attraverso il rasd (registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) https://registro.sportesalute.eu/#/login utilizzando il codice fiscale del sodalizio sportivo e la password generata sempre attraverso il portale attraverso il link Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD. Si segnala però che l’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare del 25 ottobre 2023 e nota del 26 ottobre 2023) ha affermato la possibilità di utilizzare la modalità ordinaria di Unilav, trasmessa dal consulente del lavoro o altro professionista abilitato, sostenendo altresì che dal 26 ottobre questa dovrebbe essere l’unica modalità nonostante la norma preveda che sia possibile espletare l’adempimento esclusivamente attraverso il registro e nonostante il registro sia funzionante. Si ricorda che è prevista la possibilità entro il 31 ottobre di espletare gli adempimenti relativi alle collaborazioni instaurate dal primo di luglio;
  • sottoposizione del collaboratore sportivo alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro equiparandolo ad un dipendente quando opera all’interno della struttura sportiva del committente e valutandone quindi anche la sorveglianza sanitaria con visita del medico competente;
  • acquisizione dell’autocertificazione da parte del percipiente in merito all’eventuale superamento dei 5.000 euro di redditi da lavoro sportivo (a cui sommare eventualmente i redditi da Cococo amministrativo-gestionali) a partire dal primo di luglio 2023 per procedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • trasmissione dell’Uniemens nel caso di superamento dei 5.000 euro di redditi da lavoro sportivo. Nelle more del funzionamento del Rasd con riferimento all’espletamento di tale adempimento è necessario procedere con le modalità ordinarie;
  • acquisizione dell’autocertificazione da parte del percipiente in merito all’eventuale superamento dei 15.000 euro di redditi da lavoro sportivo, sommati ai redditi diversi eventualmente percepiti nel primo semestre nella quota massima di esenzione di euro 10.000, al fine di applicare eventualmente le ritenute fiscali;
  • pagamento del compenso esclusivamente con modalità telematica e predisposizione della busta paga, obbligatoria al superamento dei 15.000 euro di compensi da lavoro sportivo dilettantistico e – eventualmente - da collaborazioni amministrativo-gestionali;
  • predisposizione del libro unico del lavoro (lul) eventualmente avvalendosi del prodotto informatico che sarà predisposto all’interno del rasd. L'iscrizione del lul può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;
  • elaborazione e trasmissione della certificazione unica;
  • inserire le informazioni nel modello 770 in presenza di ritenute fiscali;
  • presentare la dichiarazione irap. Si evidenzia che, mentre i compensi sportivi non concorrevano alla formazione della base imponibile dell’imposta, i redditi erogati nell’ambito delle cococo sportive dilettantistiche, in qualità di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, devono essere computati ai fini della liquidazione dell’irap. Il correttivo interviene però in soccorso dei sodalizi sportivi: tutti i singoli compensi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile irap.

A fronte dei nuovi oneri contributivi, il correttivo ha inoltre previsto un contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Rasd, da erogare nel rispetto degli aiuti di Stato con un impegno di spesa di euro 8,3 milioni di euro per il 2023. Vi accedono i sodalizi che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100mila euro a fronte del versamento dei contributi nel periodo luglio/novembre, ma le modalità operative di fruizione del contributo sono rimesse ad un futuro decreto. In ogni caso è previsto che tale contributo dovrà essere pubblicato dai beneficiari nel Rasd e la cancellazione da tale Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

Il correttivo infine esclude l’onere assicurativo Inail per i lavoratori cococo sportivi.

6) Le collaborazioni amministrativo – gestionali

La riforma non interviene nella definizione dell’oggetto della prestazione che si ritiene resti, pertanto, l’attività resa da chi accoglie soci e tesserati, si occupa dell’iscrizione alle attività riscuotendone le quote, delle relative registrazioni contabili e della elaborazione del bilancio senza essere un professionista del settore.

Non si tratta di lavoro sportivo per cui:

- non c'è presunzione della natura autonoma del rapporto: bisogna a maggior ragione capire effettivamente come si realizza la prestazione a prescindere dall'impegno temporale ed eventualmente ricorrere alla certificazione del contratto;

- non si possono utilizzare le procedure sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e pertanto comunicazione preventiva, busta paga, Uniemens, libro unico del lavoro si effettuano con le modalità ordinarie;

- sotto il profilo Inail è necessario versare i contributi assicurativi mentre rispetto agli adempimenti con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 hanno chiarito che è possibile procedere alla denuncia di iscrizione all’Inail - indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024 - entro il 30 novembre 2023. Entro lo stesso termine è necessario presentare le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

È prevista però l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate per le cococo sportive dilettantistiche.

© Foto in copertina di Mario Vintari, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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