Mancano ancora diversi decreti attuativi, ma quello che servirebbe a completare il quadro stabilito dalla legge delega 86 del 2019 sono alcuni chiarimenti per sciogliere i dubbi interpretativi. Arseasrl fa un quadro della situazione ad oggi
Come è noto, la legge delega 86/2019 di riforma dello sport ha filiato cinque decreti legislativi attuativi, ossia:
1) il 36/2021, recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
2) il 37/2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
3) il 38/2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
4) il 39/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
5) il 40/2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Questi decreti a loro volta prevedono importanti provvedimenti attuativi, diversi dei quali non ancora adottati: si pensi al decreto che deve definire i limiti entro cui gli enti sportivi possono svolgere attività diverse perché queste si possano definire secondarie; l’attesissimo decreto che deve definire le modalità di elaborazione del libro unico del lavoro attraverso il Registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd); le disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori; la definizione della disciplina dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi come quella recante le tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi. Per un esame esaustivo si rinvia alle successive schede pubblicate su Arseasrl.it.
Accanto ai provvedimenti ancora mancanti, si segnalano diversi dubbi interpretativi su cui è urgente un intervento delle Amministrazioni preposte. Senza essere esaustivi, si ricorda che:
1) con il dpcm del 21/02/2024 è stato introdotto un primo elenco di mansioni che possono caratterizzare il “lavoratore sportivo” oltre alle figure già tipizzate dal dlgs 36/2021. È indispensabile e urgente però procedere ad una armonizzazione con riferimento a figure trasversali a tutte le Fsn/Dsa/Eps considerato che attualmente alcune figure sono previste nell'elenco di una Fsn ma non delle altre (sul tema si rinvia a Arsea Comunica n. 24 del 22/02/2024);
2) secondo alcuni interpreti il lavoro autonomo occasionale non si configura come lavoro sportivo. A parere della scrivente l’articolo 25 del dlgs 36/2021 nel prevedere che “Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile” afferma tale possibilità. D’altro canto si è voluto specificare – con il correttivo introdotto dall’articolo 1, comma 17, lettera c), del dlgs 29 agosto 2023, n. 120 – che “3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”, per cui è solo la prestazione occasionale, di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ma meglio nota per i voucher attraverso cui viene retribuita, che si applicano le regole ordinarie e non le disposizioni speciali del lavoro sportivo. Si auspica in ogni caso un chiarimento;
3) con riferimento allo svolgimento di attività diverse, ci si chiede se gli enti del Terzo settore che si qualificano come enti sportivi possano comunque avvalersi dell’art. 9 del dlgs 36/2021 ai sensi del quale "1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1", ossia di non computare i relativi ricavi nel rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse. Il disegno di legge A.C. 1532 ter – A, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore”, all’art.4, si esprime in tal senso: si attende l’approvazione definitiva del documento;
4) sempre con riferimento alla gestione di impianti sportivi, ci si chiede se la concessione di spazi sportivi ai propri associati/tesserati e ad organizzazioni affiliate al medesimo organismo sportivo riconosciuto dal Coni possa comunque accedere alla decommercializzazione del relativo corrispettivo ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del Tuir, anche alla luce delle indicazioni che l'Agenzia delle entrate Fvg aveva fornito nell'ambito del Protocollo d’intesa Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Fvg e Comitato Regionale Coni del Fvg nel 2014. In tale documento si evidenziava che "detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:
Per quanto concerne il requisito della “diretta attuazione degli scopi istituzionali” - che nell’art. 4, comma 4, del dpr 633/1972 viene definito “conformità alle finalità istituzionali” – la circolare n. 124/E del 12.05.1998 ha chiarito che “l'individuazione dell'attività che può ritenersi svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere effettuata, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 5-19 novembre 1992, n. 467, alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulle base di un'autoqualificazione risultante dalla sole indicazioni statutarie. Si vuole con ciò precisare che l'attività svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" non è quella genericamente rientrante fra le finalità istituzionali dell'ente, in quanto il legislatore subordina l'applicazione del regime di favore alla circostanza che l'anzidetta attività costituisca il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.”
Nel caso in esame occorre chiedersi, quindi, se la concessione della palestra/centro sportivo ad altra Asd (affiliata alla stessa Federazione) possa effettivamente considerarsi attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In merito potranno assumere rilievo valutazioni di fatto (attività svolta, modalità di affitto/noleggio, entità del canone, etc) da farsi in relazione al caso concreto, dovendosi escludere la possibilità di sottrarre ad imposizione i compensi per prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali";
5) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che l’articolo 33 prevede che “Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, ci si chiede se gli enti sportivi dilettantistici che abbiano esclusivamente collaboratori titolari di partita iva, collaboratori sportivi coordinati e continuativi con compensi annui non superiori ai 5.000 euro e volontari possano limitarsi ad effettuare la valutazione dei rischi, adottare le misure di sicurezza, informare collaboratori e fruitori dell’impianto sportivo in merito ai rischi dell’attività e delle misure di sicurezza, verificare l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi oltre a
- espletare gli adempimenti antincendio al verificarsi dei presupposti indicati dal dpr 1° agosto 2011 n. 151;
- acquisire la certificazione medica dei praticanti l’attività sportiva (ex dm 18/02/1982 per l’attività agonistica; dm 4/03/1993 per l’attività sportiva agonistica dei disabili; art. 3 del dm 24/04/2013 per l’attività sportiva non agonistica; dm del 28/02/2018 per quanto concerne l’esonero dall’obbligo di acquisire il certificato medico per gli atleti di età inferiore ai sei anni; art. 4 del dm 24/04/2013 per l’attività non agonistica ma ad alto impatto cardiovascolare diretta a non tesserati);
- dotarsi di defibrillatori automatici o semiautomatici e di disporre di persone formate al relativo utilizzo (l’art. 5 del dm 24/04/2013).
Si auspicano inoltre provvedimenti che possano consentire agli organismi sportivi affilianti di organizzare la formazione in materia di sicurezza, di accedere a contributi pubblici per garantire tale formazione e di poter distaccare presso le affiliate, a loro richiesta, persone specificatamente formate come rappresentanti dei lavoratori;
6) in materia di premi si ritengono indispensabili chiarimenti. L'art. 36 del dlgs 36/2021 prevede che "Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" per cui i premi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 20%. L'art. 14 del DL 2015/2023 ha previsto che "2 quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6 quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte". La disciplina agevolativa si applica esclusivamente agli atleti e tecnici che sono componenti delle squadre nazionali in manifestazioni nazionali e internazionali o quella indicazione è solo a titolo esemplificativo?
Di seguito il link alla tabella riepilogativa sullo stato dell’arte della riforma.
A questo link l’articolo originale.
© Foto in copertina di Maurizio Morelli, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"