In Gazzetta Ufficiale la modulistica che diventerà obbligatoria per rendicontare il bilancio del 2021. Sotto la soglia dei 220.000 euro basterà il rendiconto per cassa. Pubblicato anche un glossario per redigerli senza sbagliare
La Riforma del terzo settore fa un ulteriore passo avanti. In attesa del decreto attuativo di istituzione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con la modulistica di bilancio degli enti del terzo settore.
Il decreto era previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, che prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli enti del terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. I modelli saranno obbligatori per rendicontare il bilancio del 2021.
Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).
Per chi ha ricavi inferiori a 220.000 euro, basterà un bilancio in forma di rendiconto per cassa. In questo caso, bisogna escludere le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Questi, infatti, come specificato nell’Introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla gestione corrente dell’ente.
In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
Il decreto mette in luce alcuni aspetti da tenere in considerazione nella gestione dei modelli di schemi di bilancio. Per quanto riguarda le attività diverse e strumentali, ex art.13, c.6 del Codice del Terzo settore, è l’organo di amministrazione a documentarle a seconda dei casi nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Per quanto riguarda gli enti del terzo settore non commerciali e quelli che si avvalgono del regime forfetario che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire nel bilancio un rendiconto specifico (il riferimento è al comma 3 dell'art. 48 del Codice del terzo settore, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente e anche utilizzando una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
La sua predisposizione è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione relativi agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del terzo settore. Nella relazione di missione, inoltre, l'ente dà atto dei principi e criteri di redazione adottati. Il rendiconto per cassa si ispira ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.
I modelli devono essere considerati come schemi “fissi”. Come si legge nel decreto, però, per favorire la chiarezza del bilancio è possibile suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente. È possibile, inoltre, raggruppare le citate voci quando è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci. Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.
All’organo di controllo è affidato il compito di esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. Nella relazione devono essere presenti, ex art.14, c.2, lett. e) del Decreto legislativo 39/2010:
Si rammenta che, superati i limiti dimensionali di cui all'articolo 31, comma 1, gli enti devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. La revisione legale dei conti può essere effettuata anche dall'organo di controllo m ain questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
MOD. A
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore
MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema
Parte di provvedimento in formato grafico
MOD. C
RELAZIONE DI MISSIONE
Qui una tabella riassuntiva realizzata da Cantiere terzo settore
MOD. D
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema
Parte di provvedimento in formato grafico
Per facilitare la redazione degli schemi, il Decreto contiene anche un Glossario sulle poste del bilancio qui riassunto.