Il codice del Terzo settore detta disposizioni specifiche per la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore (Ets), distinguendo gli obblighi previsti per gli Ets non commerciali da quelli disposti per gli Ets commerciali.
Particolari disposizioni in tema di tenuta della contabilità valgono invece per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) nel caso fruiscano del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore.
Gli enti del Terzo settore non commerciali, comprese anche le Odv e le Aps, che non applicano per scelta o per mancanza dei relativi presupposti normativi il regime forfetario previsto per loro dall’art. 86 del Cts, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
Questi obblighi si considerano assolti anche attraverso la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in conformità al codice civile e – per soggetti che hanno conseguito in un anno proventi inferiori a 220.000 euro – possono essere sostituiti dalla tenuta del rendiconto per cassa;
Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, con indicazione delle generalità del pagante e degli estremi della fattura.
Inoltre, gli enti che assumono la qualifica di enti del Terzo settore non commerciali:
Le Odv e le Aps che, in caso di esercizio di attività commerciali, si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili delle medesime, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Tali organizzazioni rimangono ovviamente soggette all’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del codice del Terzo settore.
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono:
I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata.
L’ente del Terzo settore commerciale deve inserire nell’inventario, entro tre mesi dall’assunzione della qualifica, tutti i beni facenti parte del patrimonio. Inoltre, dovrà tenere le scritture contabili che la legge impone alle imprese commerciali.
A differenza della disciplina ordinaria, le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica, devono essere eseguite entro tre mesi a partire dalla sussistenza dei presupposti.
In alcuni casi è necessario adottare una contabilità separata:
La riforma mette ordine al regime delle scritture contabili degli Ets, che finora non erano definite in modo sistematico.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 4, 10, 61, 86-87
La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Nonostante le disposizioni in tema di contabilità previste dal codice del Terzo settore (art. 87) saranno pienamente applicabili solo nel momento in cui sarà operativa la nuova parte fiscale, il fatto che l’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio sia obbligatorio già a partire dal bilancio del 2021 impone agli enti del Terzo settore di adeguare la propria contabilità in modo coerente a tali modelli.
La scheda è aggiornata a luglio 2023.