Contabilità

Il codice del Terzo settore detta disposizioni specifiche per la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore (Ets), distinguendo gli obblighi previsti per gli Ets non commerciali da quelli disposti per gli Ets commerciali.

Particolari disposizioni in tema di tenuta della contabilità valgono invece per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) nel caso fruiscano del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore.

COME FUNZIONA

ETS NON COMMERCIALI

Gli enti del Terzo settore non commerciali, comprese anche le Odv e le Aps, che non applicano per scelta o per mancanza dei relativi presupposti normativi il regime forfetario previsto per loro dall’art. 86 del Cts, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:

  1. in relazione all’attività complessivamente svolta:
  • redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione;
  • rappresentare distintamente nel bilancio di esercizio le attività di interesse generale da quelle diverse,
  • conservare le stesse scritture e la relativa documentazione almeno finché non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

Questi obblighi si considerano assolti anche attraverso la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in conformità al codice civile e – per soggetti che hanno conseguito in un anno proventi inferiori a 220.000 euro – possono essere sostituiti dalla tenuta del rendiconto per cassa;

  1. in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture contabili semplificate, annotando cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
  • il relativo importo;
  • le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
  • gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, con indicazione delle generalità del pagante e degli estremi della fattura.

Inoltre, gli enti che assumono la qualifica di enti del Terzo settore non commerciali:

  • devono tenere la contabilità separata per le attività commerciali esercitate;
  • per le attività non commerciali, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
  • con riferimento alle raccolte pubbliche occasionali di fondi, devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte durante l’esercizio.
ODV E APS IN REGIME FORFETARIO

Le Odv e le Aps che, in caso di esercizio di attività commerciali, si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili delle medesime, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Tali organizzazioni rimangono ovviamente soggette all’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del codice del Terzo settore.

ETS COMMERCIALI

Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono:

  • tenere le scritture contabili proprie dell’impresa commerciale: il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa;
  • redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio, redatto ai sensi delle disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.

I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata.

L’ente del Terzo settore commerciale deve inserire nell’inventario, entro tre mesi dall’assunzione della qualifica, tutti i beni facenti parte del patrimonio. Inoltre, dovrà tenere le scritture contabili che la legge impone alle imprese commerciali.

A differenza della disciplina ordinaria, le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica, devono essere eseguite entro tre mesi a partire dalla sussistenza dei presupposti.

CASI SPECIFICI

CONTABILITÀ SEPARATA

In alcuni casi è necessario adottare una contabilità separata:

  • nel caso degli enti del Terzo settore non commerciali, per l’attività commerciale esercitata;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per accedere alla normativa del codice del Terzo settore, devono costituire un patrimonio destinato per le attività di interesse generale svolte e devono tenere separatamente le scritture contabili;
  • nel caso dei centri di servizio per il volontariato (Csv) per le risorse provenienti da fonte diversa dal fondo unico nazionale (Fun).

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma mette ordine al regime delle scritture contabili degli Ets, che finora non erano definite in modo sistematico.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 4, 10, 61, 86-87

ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Nonostante le disposizioni in tema di contabilità previste dal codice del Terzo settore (art. 87) saranno pienamente applicabili solo nel momento in cui sarà operativa la nuova parte fiscale, il fatto che l’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio sia obbligatorio già a partire dal bilancio del 2021 impone agli enti del Terzo settore di adeguare la propria contabilità in modo coerente a tali modelli.

La scheda è aggiornata a luglio 2023.

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