Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute le imprese sociali ed altri enti di Terzo settore (Ets) per mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’esercizio.
Il bilancio sociale è al tempo stesso uno strumento utile all’impresa sociale per la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti, potendo così contribuire a una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione dell’ente.
Tutte le imprese sociali sono tenute alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale.; anche le cooperative sociali, imprese sociali di diritto, devono adempiere a tale obbligo.
Oltre alle imprese sociali, il codice del Terzo settore prevede l’obbligatorietà del bilancio sociale per gli altri enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro e per i centri di servizio per il volontariato, indipendentemente dalle dimensioni economiche della loro attività.
Ovviamente anche altri Ets, pur non essendo obbligati, possono redigere e pubblicare il bilancio sociale (per propria autonoma scelta, per richiesta di un finanziatore, ecc.) nel caso in cui tale documento risulti conforme alle linee guida in materia di bilancio sociale degli Ets potrà essere ufficialmente denominato “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017”.
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo le linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Tali linee guida intervengono su alcuni principi di redazione del bilancio sociale:
Accanto a tali principi, le linee guida individuano i contenuti minimi che ciascun bilancio sociale deve contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono, ossia:
I gruppi di imprese sociali devono redigere e depositare il bilancio sociale (oltre che il bilancio di esercizio) in forma consolidata rappresentando in modo unitario, a cura dell’impresa capogruppo, gli esiti sociali derivanti dall’azione dell’insieme delle imprese che lo compongono.
Le imprese sociali devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese, contestualmente al bilancio di esercizio, e pubblicarlo sul proprio sito internet.
I sindaci, organo di controllo interno, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Inoltre l’impresa sociale deve dare conto, nell’ambito del bilancio sociale, del rispetto del limite massimo di differenza retributiva tra lavoratori dipendenti posto dalla legge: tale differenza non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Anche gli altri enti del Terzo settore devono dare conto del rispetto di tale limite di differenza retributiva, indicandolo nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Le imprese sociali devono dare altresì conto, nell’ambito del bilancio sociale, delle forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri stakeholder, da attuarsi in conformità al proprio statuto e/o regolamento. Tale incombenza diviene superflua per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente, dal momento che tale configurazione già di per sé assicura la piena partecipazione degli associati coinvolti nello scambio mutualistico.
Per le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali sono parzialmente modificate le informazioni da inserire nel bilancio sociale.
Per le cooperative sociali, così come per tutti gli altri Ets interessati, la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale non rappresentava un obbligo prima della riforma.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 14, 16, 30, 39, 60
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10.
L’obbligo di redigere il bilancio sociale per gli Ets a ciò tenuti è scattato a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso al 9 agosto 2019 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D. m. 4 luglio 2019): per gli enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, l’obbligo è quindi scattato dal 1° gennaio 2020 per il bilancio sociale del 2020 (che sarà approvato nel 2021).
Le imprese sociali (ad esclusione delle società cooperative, che sono imprese sociali di diritto sono già tenute, in forza della previgente normativa, alla presentazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate nel 2008 dalla Agenzia per il Terzo settore; a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 (quindi nella primavera 2021), le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) dovranno redigere il bilancio sociale sulla base delle nuove linee guida ministeriali.
A partire dall’approvazione del bilancio sociale 2020 (primavera 2021) le imprese sociali e gli altri enti di Terzo settore sono tenuti a presentare il bilancio sociale secondo le linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019. Sino a quel momento la situazione è la seguente:
La scheda è aggiornata al 22 dicembre 2020.