Finanziamento dei Csv

(La scheda è aggiornata a luglio 2023)

Per l’espletamento delle funzioni assegnate ex lege ai centri di servizio per il volontariato (Csv), il codice del terzo settore prevede la stabilità del loro finanziamento per la continuità dei servizi offerti. A tal fine l’organismo nazionale di controllo (Onc) ha istituito dal 2019 il fondo unico nazionale (Fun), alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (Fob).

Il Fun è amministrato dall’Onc, che ne ripartisce il finanziamento tra le varie regioni e provincie autonome. Gli organismi territoriali di controllo (Otc) ripartiscono la quota regionale tra i Csv della Regione (se ve n’è più di uno).

I contributi che costituiscono il Fun danno luogo ad un patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob, dell’Onc e degli stessi Csv.

FINANZIAMENTO DEI CSV

Il fondo unico nazionale (Fun) è alimentato dalle fondazioni di origine bancaria attraverso:

  • contributi obbligatori annuali, calcolati dalle Fob in sede di approvazione del bilancio di esercizio e versati entro il 31 ottobre dello stesso anno;
  • contributi integrativi che le Fob devono versare, quando sono deliberati dall’Onc, nel caso in cui i contributi annuali obbligatori e la riserva con finalità di stabilizzazione non siano sufficienti a coprire i costi del sistema dei Csv.

Per le somme versate al Fun, dal 2018 la legge riconosce dei vantaggi fiscali alle Fob, e in particolare un credito di imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun risultino superiori ai costi annuali del sistema Csv/Onc/Otc, la differenza è destinata dall’Onc ad una riserva destinata a stabilizzare le assegnazioni future ai Csv.

Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun risultino inferiori ai costi annuali del sistema Csv/Onc/Otc, l’Onc pone la differenza a carico delle Fob.

I contributi costituenti il Fun danno luogo ad un patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob, dell’Onc e degli stessi Csv, stante la destinazione esclusiva per:

  • il finanziamento stabile triennale delle attività dei Csv;
  • la realizzazione di servizi strumentali ai Csv o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale da parte di CSVnet, l’associazione di rappresentanza dei Csv;
  • la copertura delle spese di organizzazione e funzionamento dell’Onc e degli Otc.

I singoli Csv, per la programmazione dei loro servizi si possono avvalere, oltre che delle risorse del Fun, anche di entrate diverse liberamente percepite e gestite con il solo obbligo di contabilità separata.

CONTROLLO SUI CSV

L’attività di indirizzo e controllo sugli enti gestori dei Csv è svolta dall’organismo nazionale di controllo (Onc) e dagli organismi territoriali di controllo (Otc).

L’Onc è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, che gode di piena autonomia statutaria e gestionale, nell’ambito delimitato dalle norme del codice del Terzo settore nonché, in via residuale, dal codice civile. Spetta al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla fondazione.

La composizione dell’organo di amministrazione è stabilita dalla legge e prevede una maggioranza di membri (sette) espressione delle fondazioni di origine bancarie (Fob), accanto a quattro membri provenienti dal Terzo settore e due di designazione pubblica (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Conferenza Stato-Regioni): tale mix mette in evidenza la presenza di diversi stakeholder nei confronti del sistema dei Csv, inclusa una minoritaria rappresentanza della pubblica amministrazione.

La prima e più importante funzione dell’Onc è quella di amministrare il Fun, determinando i contributi a carico delle Fob ed i contributi integrativi necessari ai fini di stabilizzare il sistema, negli anni in cui i contributi ordinari versati risultino inferiori ai costi annuali previamente individuati dall’Onc medesimo.

La seconda funzione, assai rilevante, è l’accreditamento dei Csv: l’Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale (nel 2018 ha stabilito che tale numero sia di 49) ed individua criteri obiettivi ed imparziali, oltre che procedure pubbliche e trasparenti.

L’Onc definisce inoltre triennalmente gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del Fun.

All’Onc spetta inoltre l’assunzione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv, su propria iniziativa o su iniziativa degli Otc, oltre che la definizione di indirizzi generali, criteri e modalità operative cui devono attenersi gli Otc nell’esercizio delle proprie funzioni.

Gli organismi territoriali di controllo (Otc) sono uffici territoriali dell’Onc, privi di autonoma personalità giuridica, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei Csv nell’ambito territoriale di riferimento, in conformità alle norme del codice del Terzo settore, oltre che allo statuto e alle direttive dell’Onc. Gli Otc non hanno una propria autonomia regolamentare, in quanto il loro regolamento deve essere approvato dall’Onc.

Su tutto il territorio nazionale sono previsti 15 Otc: 7 di competenza regionale e 8 pluriregionale.

La composizione numerica di ciascun Otc, pur essendo variabile in base all’ampiezza dell’ambito territoriale di riferimento, riflette la composizione mista dell’Onc, assicurando una prevalenza agli esponenti designati dalle Fob e con la partecipazione dei diversi stakeholder (tra cui esponenti delle Odv del territorio, dell’Anci, delle Regioni e Province autonome).

Le funzioni dell’Otc, il cui operato è controllato dall’Onc, possono essere suddivise in:

  1. funzioni decisorie: 
  • ripartizione tra i Csv istituiti in ciascuna regione del finanziamento deliberato dall’Onc su base regionale e ammissione al finanziamento della programmazione dei Csv;
  • nomina di un componente dell’organo di controllo interno del Csv con funzione di presidente;
  • predisposizione della relazione annuale sulla propria attività, che invia entro il 30 aprile di ogni anno all’Onc;
  1. funzioni istruttorie e di proposta rispetto a decisioni dell’Onc: 
  • ricezione e istruttoria delle domande e dell’accreditamento dei Csv, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
  • proposta all’Onc dell’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv;
  1. funzioni di controllo:
  • verifica periodica, con cadenza almeno biennale, del mantenimento dei requisiti di accreditamento come Csv;
  • verifica della legittimità e correttezza dell’attività dei Csv in relazione all’uso delle risorse del Fun, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile.

L’Onc e gli Otc non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano previste dalla legge e che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

OBBLIGHI E DIVIETI

In caso di scioglimento dell’ente gestore Csv o di revoca dell’accreditamento, le risorse del Fun ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all’Onc, che le destina all’ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente o, in mancanza, ad altri Csv della medesima Regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fun.

In caso di scioglimento dell’ente accreditato come Csv o di revoca dell’accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall’ente mediante le risorse del Fun mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall’ente secondo le indicazioni provenienti dall’Onc.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Attraverso l’istituzione del Fun e la previsione unitaria dell’erogazione contributiva da parte delle Fob entro il 31 ottobre di ogni anno, si persegue quell’unicità virtuosa nella gestione finanziaria delle risorse Fob che in passato è stata spesso caratterizzata da forte “localismo” attraverso i 20 “Fondi per il volontariato regionali” amministrati da altrettanti Comitati di Gestione (“Coge”) i quali sono stati sciolti dalla data di costituzione degli Otc.

Questo nuovo sistema di finanziamento consente finalmente di perseguire quella perequazione territoriale delle risorse per effetto dell’abolizione del vincolo di destinazione del 50% del quindicesimo nella Regione in cui ciascuna Fob ha sede legale, nonché della facoltà di ciascuna Fob di destinare liberamente il restante 50%.

La nuova configurazione della governance del sistema Onc/Otc comporta inoltre il contenimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, grazie alla soggettività giuridica riconosciuta esclusivamente in capo all’Onc (e non già anche agli Otc, che sono uffici territoriali dell’Onc), alla riduzione alla metà del numero delle persone coinvolte nella programmazione e controllo dei Csv (da 315, dei vecchi Comitati di gestione, a 166, dei nuovi Onc e Otc) e all’uniformità di trattamento sul piano nazionale grazie all’opera di coordinamento svolta dall’Onc (significativa, in tal senso, la relazione annuale che l’Onc deve presentare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociale sulla proprie attività e sull’attività e lo stato dei Csv).

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. da 61 a 66, 101

Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo”

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5686 del 17 maggio 2018 “Accreditamento dei CSV e del patrimonio”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.

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