Quella di Csv (centro di servizio per il volontariato) è una “funzione” che il codice del Terzo settore assegna, a seguito di accreditamento, a determinati soggetti (enti gestori) al fine di erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (Ets).
I Csv non assumono una qualifica particolare all’interno degli enti del Terzo settore ma gli enti che li gestiscono sono essi stessi Ets, e quindi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
A testimonianza dell’importanza dei Csv agli occhi del legislatore della riforma, essi sono collocati nel Titolo VIII del codice, dedicato alla promozione e al sostegno degli enti del Terzo settore. Ciò li identifica come vera e propria infrastruttura dell’intero Terzo settore, indirizzando la propria attività a tutti gli enti che in esso operano.
Possono essere accreditati come Csv gli Ets costituiti in forma di associazione riconosciuta e la cui base associativa è composta da organizzazioni di volontariato (Odv) e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in forma societaria. Non possono quindi essere associati di un Csv le cooperative sociali e le imprese sociali se costituite in forma societaria.
L’associazione riconosciuta del Terzo settore (ente gestore Csv) può assumere, nell’ambito della propria autonomia statutaria, una delle qualifiche tipiche previste dall’art. 4 del codice del Terzo settore. Fra queste, vengono in rilievo le qualifiche di organizzazione di volontariato e associazione di promozione sociale, rispettandone integralmente la disciplina speciale dettata dal codice. Diversamente, l’ente gestore si configurerà come associazione riconosciuta del Terzo settore iscritta nella sezione del Runts denominata «altri enti del Terzo settore».
Lo statuto dell’ente gestore di un Csv si deve conformare alle norme speciali previste dal codice del Terzo settore, opportunamente integrate con le disposizioni statutarie previste per le associazioni riconosciute del Terzo settore e, per quanto non previsto dal Codice, alle previsioni del codice civile.
Lo statuto di un Csv deve prevedere nello specifico:
L’accreditamento è il procedimento istruttorio attraverso il quale l’organismo nazionale di controllo (Onc) valuta il possesso da parte di un’associazione riconosciuta del Terzo settore dei requisiti giuridici, tecnico-organizzativi e gestionali necessari per ricoprire la funzione di Csv. Solo dopo il suo accreditamento, l’ente può utilizzare le risorse del Fondo unico nazionale (Fun) ad esso conferite al fine di “organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore”.
L’Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale sulla base dei criteri disposti dal codice del Terzo settore, assicurandone comunque la presenza di almeno uno per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra Csv. Nel 2018 l’Onc ha stabilito che il numero massimo di enti accreditabili come Csv è di 49.
L’accreditamento si articola nelle seguenti fasi:
Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è verificato con cadenza almeno biennale dall’Otc; il venir meno di tali requisiti comporta la decadenza dall’accreditamento come Csv.
L’accreditamento è revocabile da parte dell’Onc, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
In caso di scioglimento dell’ente accreditato come Csv o di revoca dell’accreditamento, le risorse del Fun ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate all’Onc, che le destina all’ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri centri di servizio della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fun.
Possono far parte della base associativa dei Csv non più soltanto le Odv ma anche altri enti di Terzo settore che ne facciano richiesta, eccetto le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria. È comunque prevista l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato.
La previsione del cosiddetto “principio della porta aperta” è finalizzata a consentire il più ampio allargamento della base associativa dell’ente-gestore, ma è comunque possibile prevedere specifici criteri per l’ammissione che siano coerenti e strumentali rispetto alle finalità perseguite ed alle attività svolte, nonché espressivi di requisiti oggettivi al fine di limitare gli spazi di discrezionalità dell’ente nella scelta sull’ammissione (l’Onc ha stabilito che risultano conformi, ad esempio, previsioni statutarie che prevedano, ai fini dell’ammissione dell’aspirante socio, un territorio di operatività, la sede legale in una determinata regione o provincia, oppure un periodo minimo di attività dalla loro costituzione).
L’ente gestore Csv deve perseguire il fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore attraverso l’attività di interesse generale che esso può svolgere (attività di supporto tecnico, formativo ed informativo). Non è previsto che tale fine e tale attività siano esclusivi potendo l’associazione perseguire legittimamente anche altri fini (purché non incompatibili) e svolgere altre attività di interesse generale, così come attività diverse. Qualora da tali attività l’associazione tragga risorse economiche, esse possono essere liberamente percepite e gestite dall’ente con l’obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fondo unico nazionale.
Attraverso l’accreditamento viene attribuita la funzione di Csv ad un’associazione riconosciuta di Terzo settore munita dei requisiti previsti dalla legge. L’associazione accreditata è un ente del Terzo settore (Ets) e dunque un Ets-Csv, se e finché accreditato come tale. L’accreditamento è fonte di obblighi e vincoli, ma è anche potere/dovere di utilizzare le risorse del Fun.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. da 61 a 66, 101
Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo”
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.
L’Onc ha indetto nel 2019 una procedura suddivisa in due fasi: la prima fase consiste nella raccolta e valutazione di una Manifestazione di interesse da parte degli enti già istituiti come Csv in forza del precedente Decreto ministeriale 8 ottobre 1997 o, eventualmente, dell’ente risultante dalla loro fusione o aggregazione; la seconda fase ha invece ad oggetto la valutazione definitiva dell’ente che abbia nella prima fase manifestato interesse ad essere valutato.
Se la valutazione definitiva sarà positiva, gli enti sono accreditati come Csv.
Se la valutazione definitiva sarà invece negativa, gli enti non sono accreditati e l’Onc procede senza indugio alla pubblicazione di un bando per l’accreditamento di altri enti secondo le norme del codice del Terzo settore. Nelle more dell’accreditamento, gli enti gestori valutati negativamente conservano tuttavia l’accreditamento provvisorio al fine di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e qualificazione del volontariato.