Servizi erogati

(La scheda è aggiornata a luglio 2023)

Il compito istituzionale dei Csv (centri di servizio per il volontariato) è quello di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (Ets).

Tale mission deve essere svolta senza fare distinzione tra enti associati ed enti non associati al Csv stesso, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’organismo nazionale di controllo (Onc).

Per l’espletamento delle funzioni assegnate ai Csv dalla legge, è istituito un fondo unico nazionale (Fun), alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob), il quale è amministrato dall’Onc che ne ripartisce le risorse tra i vari centri di servizio.

TIPOLOGIE DI SERVIZI

I servizi erogati da un Csv tramite le risorse del Fun sono inerenti a sei macro-aree di attività, che riguardano servizi di:

  • promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
  • formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative;
  • consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
  • informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
  • ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
  • supporto tecnico-logistico, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

Viene previsto che tali servizi siano erogati nel rispetto dei seguenti principi:

  • principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili. Questo implica che i Csv si dotino di sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
  • principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
  • principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun Csv prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all’uso di tecnologie della comunicazione;
  • principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere effettivamente il maggior numero possibile di beneficiari. Tale principio richiama anche il principio di pubblicità e trasparenza, che consente la possibilità di fruire dei servizi;
  • principio di integrazione: i Csv, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro per creare sinergie che consentano di rendere economicamente più vantaggiosi i servizi offerti;
  • principio di pubblicità e trasparenza: i Csv danno la maggiore e migliore diffusione possibile alla propria offerta di servizi, avvalendosi anche di modalità informatiche. Inoltre, essi adottano una carta dei servizi per rendere trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

CASI SPECIFICI

I Csv (e le reti associative), in possesso di appositi requisiti tecnici e professionali stabiliti da apposito decreto del ministero del Lavoro, possono svolgere attività di autocontrollo nei confronti dei loro associati.

OBBLIGHI E DIVIETI

Non è possibile erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fun, né di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse: divieto questo che costituisce una previsione necessaria dello statuto dell’ente del Terzo settore ai fini dell’accreditamento come Csv.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La precedente normativa prevedeva i Csv esclusivamente a disposizione delle organizzazioni di volontariato (Odv) per sostenerne e qualificarne l’attività. Oggi il sistema è al servizio dei volontari presenti in tutti gli enti del Terzo settore, mantenendo comunque un “particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato” e in coerenza con gli indirizzi strategici generali stabiliti dall’Onc.

La nuova disciplina nega che i Csv possano finanziare direttamente i progetti di intervento presentati dagli enti del Terzo settore, cosa che era invece possibile nel previgente sistema.

In applicazione del principio di integrazione, il legislatore ha aperto alla possibilità (non contemplata nella legislazione precedente) di destinare all’associazione dei Csv più rappresentativa sul territorio nazionale (oggi CSVnet) una quota del finanziamento destinato ai Csv per la realizzazione di servizi strumentali ai centri di servizio o di attività di promozione del volontariato che possano più efficacemente compiersi su scala nazionale.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. da 61 a 66, 101

Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.

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