È possibile usufruire di un credito d’imposta, cosiddetto “social bonus”, in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per il recupero di: immobili pubblici inutilizzati; beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Ai fini della spettanza del credito, i beni assegnati agli Ets devono essere utilizzati dagli stessi enti esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. I soggetti che beneficiano del credito di imposta sono esclusi, per le medesime erogazioni, dalle altre agevolazioni previste in materia di donazioni dal codice del Terzo settore e da altre disposizioni vigenti in materia di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali. Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure: Dal 23 settembre 2024 è operativa la vetrina Social Bonus, dopo poter accedere alla visione e alle informazioni relative alle singole proposte progettuali, presentate dagli enti del Terzo settore e ammesse alla fruizione della misura. Il credito d’imposta riconosciuto è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino ad esaurimento del credito. I soggetti titolari di reddito di impresa possono utilizzarlo in compensazione, senza limiti di importo, e l’importo del credito non rileva quale ricavo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Le erogazioni liberali effettuate devono ovviamente essere tracciabili (versamento tramite banche, uffici postali, ecc.). Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 89 del 23 febbraio 2022, l’individuazione dei progetti di recupero degli immobili avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa. Ciascun ente proponente presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) l’istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno accompagnata dai seguenti documenti: Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, trasmettono con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese sostenute. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale, nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l’indicazione dei relativi estremi. Gli enti titolari del progetto di recupero inseriscono nel portale telematico gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una serie di informazioni relative al progetto di recupero ammesso (descrizione del bene, ente proprietario, interventi previsti, costi previsti, erogazioni ricevute, attività di interesse generale da svolgere ecc.) e pubblicano sul proprio sito internet le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell’anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute. Il decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, siglato tra la direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e la direzione generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, ha adottato la modulistica per l’individuazione dei progetti di recupero dei beni coinvolti dal social bonus e per la rendicontazione delle spese sostenute per i relativi progetti. È introdotta ex novo la possibilità di fruire di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate ad Ets che hanno presentato al Ministero un progetto di recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata. Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 81, 104 Le disposizioni della presente scheda, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 26 del decreto legge 73 del 2022 (cosiddetto “Semplificazioni”), si applicano a tutti gli enti del Terzo settore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 81 del codice. Dal 23 settembre 2024 è operativa la Vetrina Social Bonus dove poter accedere alla visione e alle informazioni relative alle singole proposte progettuali, presentate dagli enti del Terzo Settore e ammesse alla fruizione della misura. La scheda è aggiornata a settembre 2024.
CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE
COME FUNZIONA
OBBLIGHI E DIVIETI
a) dichiarazioni sostitutive;
e) computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
ENTRATA IN VIGORE