I destinatari e l’iscrizione

È una modalità che permette ai contribuenti di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta Irpef a enti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.

Il decreto legislativo 111 del 2017 ha operato una riforma dell’istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef a favore di enti che operano nelle seguenti finalità:

  • sostegno degli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  • sostegno agli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • sostegno agli enti che gestiscono delle aree protette, tra cui anche gli enti gestori dei parchi nazionali (dpcm 22 marzo 2019).

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, si ricorda che possono accedere al riparto del 5 per mille le Asd che svolgono prevalentemente una di queste attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Secondo il dpcm 28 luglio 2016, inoltre, gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, invece, che possono essere ammessi al riparto sono:

  1. a) il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
  2. b) gli istituti del medesimo ministero dotati di autonomia speciale;
  3. c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

COME FUNZIONA L’ACCREDITAMENTO

Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Il riferimento è, in particolare, al:

  • Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Mlps), per gli enti del Terzo settore;
  • Agenzia delle entrate, per le Onlus (condizione fino al 2023);
  • Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), per gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • Ministero della Salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
  • Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
  • Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, per gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, per gli enti gestori dei parchi nazionali.

I Comuni sono esentati dall’accreditamento.

Riguardo i tempi e la validità dell’accreditamento, sono previsti differenti modalità e termini di accreditamento per i vari enti interessati.

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
ENTI DEL TERZO SETTORE

Devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al Runts se intendono accreditarsi al contributo del cinque per mille.

È possibile accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel Runts comunque entro il 10 aprile di ogni anno

    • ONLUS (FINO AL 2023)
    • ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL’UNIVERSITÀ
    • ENTI DELLA RICERCA SANITARIA
    • ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Entro il 10 aprile di ogni anno gli enti possono presentare domande d’iscrizione,
nel rispetto delle diverse modalità previste
dagli organismi istituzionali di riferimento

Successivamente:

entro il successivo 20 aprile è reso pubblico dall’organismo istituzionale di riferimento l’elenco
sul relativo sito web;

entro il 30 aprile gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;

entro il 10 maggio è reso pubblico dall’organismo istituzionale di riferimento l’elenco aggiornato.

L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l’ente mantiene i requisiti per l’accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

A quest’ultimo proposito, entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, puntualmente aggiornato. Il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.

La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

Alcuni enti beneficiari, invece, devono seguire una procedura specifica.

ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO Deve essere presentata istanza d’iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica mediante apposita procedura accessibile dal sito web
del Ministero dei Beni culturali e delle Attività culturali e del Turismo insieme alla documentazione che indichi il possesso dei requisiti e che attesti l’esercizio di attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio

Successivamente:

    • entro 20 marzo di ciascun anno è reso pubblico dal Ministero l’elenco sul relativo sito web;
    • entro l’1 aprile gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
    • entro il 1 maggio è reso pubblico dal Ministero l’elenco definitivo dei soggetti ammessi.

L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente:
in altre parole, se l’ente mantiene i requisiti per l’accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

 

ENTI GESTORI DEI PARCHI
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO Deve essere presentata istanza d’iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Successivamente:

    • entro 31 marzo di ciascun anno è reso pubblico dal Ministero l’elenco sul relativo sito web;
    • entro dieci giorni gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
    • entro i successivi 15 giorni è reso pubblico dal Ministero l’elenco definitivo dei soggetti ammessi.

L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente:
in altre parole, se l’ente mantiene i requisiti per l’accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro i termini ordinari sopra menzionati, purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi del 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti.

La nuova normativa prevede una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Prima della riforma del Terzo settore i soggetti destinatari del contributo erano individuati tra gli enti deputati al “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) dlgs. n. 460/1997”.

Con il decreto legislativo n. 111/2017 è stato organizzato e sistematizzato l’istituto del 5 per mille nelle modalità di accesso, di erogazione e di rendicontazione per i livelli istituzionali coinvolti (vedasi i diversi Ministeri) in relazione alle diverse tipologie di enti e attività oggetto di sostegno in attuazione della legge delega 106/2016.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 “Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2019 “Modalità e termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette”

ABROGAZIONI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, “Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l’anno finanziario 2010”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel dpcm 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.

La scheda è aggiornata a marzo 2023.

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