È una modalità che permette ai contribuenti di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell’imposta Irpef a enti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.
Il decreto legislativo 111 del 2017 ha operato una riforma dell’istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020.
I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef a favore di enti che operano nelle seguenti finalità:
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, si ricorda che possono accedere al riparto del 5 per mille le Asd che svolgono prevalentemente una di queste attività:
Secondo il dpcm 28 luglio 2016, inoltre, gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, invece, che possono essere ammessi al riparto sono:
Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Il riferimento è, in particolare, al:
I Comuni sono esentati dall’accreditamento.
Riguardo i tempi e la validità dell’accreditamento, sono previsti differenti modalità e termini di accreditamento per i vari enti interessati.
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO | |
ENTI DEL TERZO SETTORE |
Devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al Runts se intendono accreditarsi al contributo del cinque per mille. È possibile accreditarsi anche successivamente all’iscrizione nel Runts comunque entro il 10 aprile di ogni anno |
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Entro il 10 aprile di ogni anno gli enti possono presentare domande d’iscrizione, nel rispetto delle diverse modalità previste dagli organismi istituzionali di riferimento |
Successivamente: – entro il successivo 20 aprile è reso pubblico dall’organismo istituzionale di riferimento l’elenco – entro il 30 aprile gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione; – entro il 10 maggio è reso pubblico dall’organismo istituzionale di riferimento l’elenco aggiornato. L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l’ente mantiene i requisiti per l’accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi. A quest’ultimo proposito, entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, puntualmente aggiornato. Il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione. La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi. |
Alcuni enti beneficiari, invece, devono seguire una procedura specifica.
ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI |
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MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO | Deve essere presentata istanza d’iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei Beni culturali e delle Attività culturali e del Turismo insieme alla documentazione che indichi il possesso dei requisiti e che attesti l’esercizio di attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio |
Successivamente:
L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: |
ENTI GESTORI DEI PARCHI | |
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO | Deve essere presentata istanza d’iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare |
Successivamente:
L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: |
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro i termini ordinari sopra menzionati, purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi del 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti.
La nuova normativa prevede una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.
Prima della riforma del Terzo settore i soggetti destinatari del contributo erano individuati tra gli enti deputati al “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) dlgs. n. 460/1997”.
Con il decreto legislativo n. 111/2017 è stato organizzato e sistematizzato l’istituto del 5 per mille nelle modalità di accesso, di erogazione e di rendicontazione per i livelli istituzionali coinvolti (vedasi i diversi Ministeri) in relazione alle diverse tipologie di enti e attività oggetto di sostegno in attuazione della legge delega 106/2016.
Le disposizioni contenute nel dpcm 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.
La scheda è aggiornata a marzo 2023.