All’interno di tale categoria (che vedrà una propria apposita sezione nel registro unico nazionale del Terzo settore – Runts) rientrano tutti gli enti che non trovano collocazione nelle altre sezioni del registro.
Nella categoria “altri enti del terzo settore” possono rientrare tutte le organizzazioni che non si iscrivono (per scelta o perché non ne hanno i requisiti) nelle precedenti sezioni del Runts, e che quindi non acquistano una delle qualifiche tipiche/particolari di Ets (organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso).
La qualifica di Ets “generico” può essere acquisita dalle associazioni, riconosciute o non riconosciute, dalle fondazioni o dagli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
La sezione “altri enti del terzo settore” rappresenta la categoria residuale di Ets e può quindi comprendere anche soggettività non categorizzate dalla legge. In questo senso, la locuzione “altri enti” risulta evidentemente flessibile e di fatto suscettibile di ricomprendere in futuro nuove forme giuridiche.
Le previsioni del codice del Terzo settore non si applicano alle fondazioni bancarie, pur trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre, non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Sono escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Non possono acquisire la qualifica di Ets gli enti sottoposti a direzione e coordinamento oppure controllati dalle pubbliche amministrazioni appena menzionate, dalle formazioni e associazioni politiche, dai sindacati, dalle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, dalle associazioni di datori di lavoro.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 4, 12, 15, 26, 29
La normativa sugli altri enti del Terzo settore è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per gli enti di Terzo settore, sono ancora condizionate dall’autorizzazione della Commissione europea. Con l’acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d’imposta successivo è resa possibile l’entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento in relazione alla specifica condizione giuridica di cui è portatrice l’ente e quindi:
– se l’Ets è costituito in forma di fondazione, i riferimenti normativi attengono l’art. 73 e seguenti del Tuir (dpr 917/1986).
– se l’Ets è costituito in forma associativa i riferimenti normativi attengono l’art. 73 e seguenti e l’art. 148 del Tuir (dpr 917/1986).
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.