Una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (Aig) per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.
La corretta individuazione di tali attività nello statuto e l’effettivo svolgimento delle stesse sono garanzia per la continuità della condizione di Ets.
Se così non fosse, anche se l’attività svolta sia compresa nell’elenco delle Aig ex art. 5 del Cts ma assente di specifica indicazione nello statuto, il suo svolgimento non sarebbe conforme alla specifica normativa di riferimento con il rischio di porre l’ente nella condizione di perdere la natura di Ets.
È quindi di fondamentale importanza per un Ets che all’interno del proprio statuto sia contenuta una descrizione chiara e completa dell’oggetto sociale, nell’ambito del quale, appunto, l’indicazione delle Aig, che s’intendono svolgere, rappresentano una componente essenziale nella qualificazione dell’Ets.
Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.
Con il decreto 19 maggio 2021, n. 107, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha indicato i criteri e i limiti applicativi di svolgimento delle attività diverse da parte degli Ets. In particolare, ha definito i criteri qualitativi (strumentalità) e quantitativi (secondarietà) per poter esercitare le eventuali attività diverse statutariamente previste:
A riguardo l’organo di amministrazione dell’Ets, nella documentazione di fine esercizio (art. 13, co, 6 del Cts), deve evidenziare con quale dei due criteri è svolta la valutazione complessiva di fine esercizio della secondarietà delle attività diverse.
È necessario precisare, inoltre, che nel calcolo della percentuale indicata nella “seconda condizione”, è possibile comprende tra i costi complessivi dell’Ets:
Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:
Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le attività di interesse generale individuate dall’ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall’articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.
È opportuno precisare che alcune Aig fanno riferimento a una specifica normativa e per la loro applicazione possono ricadere, a seconda dei casi, nella competenza legislativa dello Stato oppure delle Regioni. Per questo, dopo aver individuato e descritto nello statuto le Aig, dovrà essere cura degli amministratori dell’Ets verificare che ogni singola attività di interesse generale venga effettivamente svolta nel rispetto del quadro normativo di riferimento non solo nazionale ma, se pertinente, anche regionale.
Inoltre con specifica nota ministeriale n. 11379 del 4 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha posto l’attenzione sulle nozioni di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” contenute in alcune attività d’interesse generale delle lettere d), h), i) e k, in cui sono delineate le condizioni e le caratteristiche che queste attività d’interesse generale devono assumere nel loro svolgimento per essere considerabili di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”.
Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.
Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate nell’art. 2 del dlgs 112/2017, che rispetto al precedente elenco prevede l’aggiunta del microcredito ma l’esclusione della:
Nel caso dell’impresa sociale, si intendono svolte in via principale le Aig per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.
Diversamente, le cooperative sociali, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:
È d’obbligo l’indicazione delle attività di interesse generale nello statuto.
È d’obbligo indicare in statuto la previsione relativa alla possibilità di svolgere attività diverse, se l’Ets intende svolgerle.
È d’obbligo documentare la natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale da parte dell’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
È vietato non svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale da parte dell’Ets.
Le attività di interesse generale costituiscono diretta attuazione delle finalità di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale. Attraverso esse, gli Ets dichiarano di “perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale (art. 1 del Cts)”.
Nella normativa previgente la riforma era presente il riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”.
Con la riforma è stata introdotta la locuzione “attività di interesse generale”, formula evidentemente più vicina ai bisogni della società civile e che è stata mutuata dalla definizione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 5, 6, 13, 79 comma 2, 3 e 5
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 2
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107
Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 11379 del 4 agosto 2022
Dal 3 agosto 2017 per gli Ets e dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.