L’ente filantropico è una tipologia di ente del Terzo settore (Ets) che può assumere la forma di associazione riconosciuta (quindi con personalità giuridica di diritto privato) o fondazione, con la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il vincolo della personalità giuridica è dettato dalla necessità di avere un patrimonio adeguato.
Ad esclusione degli aspetti di seguito specificati, gli enti filantropici fanno riferimento alla normativa generale degli Ets.
La qualifica di ente filantropico non può essere acquisita da un’associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica di diritto privato).
Sono escluse le fondazioni di origine bancarie, disciplinate da normativa specifica.
Gli enti filantropici erogano denaro, beni e servizi, anche di investimento, a sostegno di:
Pertanto, l’attività può essere svolta a diretto beneficio di persone o a sostegno delle attività tipiche di altri Ets.
Per acquisire la qualifica di “ente filantropico”, è necessario iscriversi all’apposita sezione “Enti filantropici” del registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto delle previsioni particolari degli artt. 37 e 38, oltre che di quelle generali, del codice del Terzo settore.
Nell’atto costitutivo o nello statuto di un ente filantropico deve essere fatto specifico riferimento ai principi ai quali deve attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi, alla destinazione e alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi da impiegare per il raggiungimento degli scopi statutari.
Attività non commerciale
Per tutti gli Ets, e quindi anche per gli enti filantropici, la normativa individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.
Sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, l’ente filantropico può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società.
È obbligatorio indicare nella denominazione l’indicazione di “ente filantropico”.
L’indicazione “ente filantropico” non può essere usato da soggetti diversi da tali enti. Va notato, però, che il codice del Terzo settore non prevede sanzioni in caso di uso improprio, diversamente da quanto previsto in caso di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).
Gli enti filantropici sono tenuti a redigere il bilancio sociale solamente qualora superino le soglie di cui all’art.14, c.1 del Cts, cioè quando l’ammontare delle entrate fatte registrare nell’esercizio precedente sia superiore ad 1 milione di euro. Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida disposte dal decreto ministeriale del 4 luglio 2019, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale.
Gli enti filantropici devono inserire nel bilancio sociale l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, e l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Nel sistema previgente la riforma, gli enti filantropici erano conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità.
La riforma ha attribuito ad essi una specifica identità e una sezione dedicata nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 37, 38, 39, 83, 84
ENTRATA IN VIGORE
La riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per gli enti filantropici, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall’autorizzazione della Commissione europea. Con l’acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d’imposta successivo è resa possibile l’entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets, e quindi anche per gli enti filantropici. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 73 e seguenti del Tuir (dpr 917/1986).
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets, e quindi anche per gli enti filantropici. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.