Le reti associative sono una particolare tipologia di ente del Terzo settore (Ets), costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Ets associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
È l’unica tipologia di Ets che può essere contemporaneamente iscritta in due o più sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore: per fare un esempio, potrà esistere una rete associativa Aps (associazione di promozione sociale) o una rete associativa Odv (organizzazione di volontariato). Per l’acquisizione della qualifica di “rete associativa”, è necessario presentare la domanda di iscrizione nella relativa sezione “Reti associative” all’ufficio statale del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
A esclusione degli aspetti di seguito specificati e di quelli che fanno riferimento alle eventuali ulteriori qualifiche di Ets possedute, le reti associative fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Qualora una rete associativa intenda acquisire una o più ulteriori qualifiche del Terzo settore (ad esempio quella di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale), sarà soggetta anche alle disposizioni specifiche dettate per tali ulteriori qualifiche, che dovranno quindi essere armonizzate all’interno dello statuto della rete.
Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative, in deroga alle norme generali del codice del Terzo settore, possono disciplinare diversamente su:
Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
Le reti associative nazionali sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome.
Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche:
La qualifica di rete associativa nazionale è rilevante in quanto:
I rappresentanti legali e gli amministratori delle reti associative non devono aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Diversamente, le stesse reti non possono essere iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
L’iscrizione, nonché la costituzione e l’operatività da almeno un anno sono condizioni necessarie per l’accesso alle risorse del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, che in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
La riforma riconosce e valorizza le reti associative, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di riconoscere la loro funzione di promozione, di supporto e di coordinamento degli enti associati oltre che di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 26, 41, 46, 47, 59, 60, 76, 92, 93, 96, 101
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 5 marzo 2021
La riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Le disposizioni inerenti i regimi fiscali agevolati per le reti associative, così come per tutti gli Ets, sono ancora condizionate dall’autorizzazione della Commissione europea. Con l’acquisizione di tale autorizzazione, a partire dal periodo d’imposta successivo è resa possibile l’entrata in vigore anche dei nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si conclude definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entra in vigore nella sua completezza. Fino ad allora, per le reti associative si considera vigente la normativa di riferimento in relazione alla specifica ulteriore condizione di cui è portatrice e quindi:
– se anche OdV, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 8 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.
– se anche Aps, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 20, in coordinazione con l’art. 73 e seguenti, l’art. 148 del Tuir (dpr 917/1986) e l’art. 21 della legge n. 383/2000;
– se come semplice Ets, si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare l’art. 73 e seguenti e l’art. 148 del Tuir (dpr 917/1986).
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali contenute nel codice del Terzo settore sono già applicabili per tutti gli Ets. Le medesime indicazioni valgono per le previsioni in merito alle detrazioni e alle deduzioni sulle erogazioni liberali contenute nel Cts.