Le società di mutuo soccorso rappresentano una particolare tipologia di enti del Terzo settore (Ets). Sono disciplinate dalla legge 3818 del 1886, che le identifica come società prive di finalità lucrativa e che perseguono finalità di interesse generale attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività tassativamente elencate.
La normativa di riferimento richiama espressamente il principio costituzionale di sussidiarietà (che impone allo Stato e agli altri soggetti pubblici di favorire l’iniziativa autonoma dei cittadini nell’interesse generale) individuando le organizzazioni civiche come referente primario e privilegiato nello svolgimento di attività di interesse generale.
Alle società di mutuo soccorso si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, in subordine quelle del codice del Terzo settore ed in via residuale la normativa del codice civile.
Le attività prestate dalle società di mutuo soccorso si sostanziano esclusivamente nelle seguenti:
Inoltre, le società di mutuo soccorso possono promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle appena menzionate e non possono svolgere attività di impresa.
Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi non sono soggette all’obbligo di registrazione presso il registro delle imprese, potendo richiedere di essere iscritte direttamente nell’apposita sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Le società di mutuo soccorso diverse da quelle appena indicate si devono invece iscrivere nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese, e quindi, in automatico, nella sezione f) del Runts.
OBBLIGHI E DIVIETI
Possono divenire soci ordinari sia persone fisiche sia altre società di mutuo soccorso, a condizione che le persone fisiche costituenti queste ultime siano beneficiarie delle prestazioni rese dalle stesse società, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
È ammessa la categoria dei soci sostenitori, che possono essere anche persone giuridiche. Questi soci possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliere tra i soci ordinari.
Gli amministratori di una società di mutuo soccorso devono essere scelti tra i propri soci ordinari.
La costituzione della società di mutuo soccorso e l’approvazione dello statuto devono essere formalizzate con atto notarile.
Per acquisire la personalità giuridica la società deve essere registrata secondo le forme e procedure normativamente previste, presentando domanda presso la cancelleria del Tribunale civile.
Nonostante il divieto di esercitare l’attività di impresa, le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la quale è stata prevista dopo l’abolizione del “registro delle società”, dove erano iscritte in precedenza.
In conseguenza della registrazione, le società di mutuo soccorso godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa, della parificazione alle Opere pie per il gratuito patrocinio e il regime fiscale, nonché dell’esenzione da sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.
Le società di mutuo soccorso svolgono le attività nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, fatti salvi alcuni casi previsti da leggi speciali. A titolo esemplificativo, possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi costituiti con risorse di coloro che ricevono le prestazioni sanitarie o dei loro datori di lavoro.
Alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali in favore di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Se una società di mutuo soccorso riceve un lascito o una donazione destinato a un fine determinato e senza uno specifico termine, tale lascito o donazione deve essere tenuto distinto dal patrimonio sociale. Le rendite derivanti da tale fonte dovranno essere gestite in base alla volontà del testatore o del donatore. In caso di liquidazione o perdita della personalità giuridica, a questi lasciti e a queste donazioni si applicheranno le norme vigenti sulle Opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della propria natura, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso oppure a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.
Le società di mutuo soccorso devono iscriversi sempre nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese.
Il codice del Terzo settore ha disposto un’eccezione per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi: tali enti non sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese, potendo chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Runts.
Legge 15 aprile 1886, n. 3818 “Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso”
Decreto legge n. 179 del 2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”: art. 23
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 42, 43, 44
Le società di mutuo soccorso già esistenti al 3 agosto 2017 che, entro il 31 dicembre 2022, si siano trasformate in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, hanno conservato il proprio patrimonio senza essere soggette all’obbligo di devoluzione dello stesso.
Le società di mutuo soccorso che invece si trasformano dopo il 31 dicembre 2022 dovranno devolvere il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.