La qualifica di Ets

(La scheda è aggiornata a gennaio 2023)

L’ente del Terzo settore (Ets) è una delle principali novità della riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica gli enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

COME FUNZIONA

La qualifica di Ets è facoltativa, ma è requisito fondamentale per accedere al nuovo sistema del “Terzo settore” che consente di fruire di una serie di agevolazioni e di sostegni volti a supportare il perseguimento dei fini dichiarati nel rispetto di precise prescrizioni in materia di controllo e di funzionamento.

Per diventare Ets è necessario iscriversi al registro nazionale del Terzo settore (Runts). Ai fini dell’iscrizione è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti, a partire dallo statuto dell’ente che deve essere adeguato alle previsioni del codice del Terzo settore (Cts). In caso di estinzione o scioglimento, gli Ets sono obbligati a devolvere il patrimonio ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CHI COINVOLGE

Sono Ets:

Le associazioni (riconosciute o meno), le fondazioni (escluse quelle di origine bancaria) e gli altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro. In questo senso è importante notare che la qualifica di Ets rappresenta una “porta aperta” della normativa a tutte le modalità organizzative di partecipazione e di natura privata che dovessero sorgere nella pratica.

CHI ESCLUDE

Non possono essere Ets:

  • Le amministrazioni pubbliche(istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie governative);
  • Le formazioni e associazioni politiche;
  • I sindacati;
  • Le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • Le associazioni di datori di lavoro;
  • Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Nello specifico:

  • per direzionesi intende l’imposizione della volontà del capogruppo, in sostituzione della volontà controllata;
  • per coordinamentosi fa riferimento all’influenza sulle azioni delle controllate per impedire attività confliggenti;
  • per esercitare controllo, infine, si deve avere:
    • la maggioranza di voti nell’organo assembleare, di indirizzo o nell’organo amministrativo;
    • un’influenza dominante per voti in assemblea ordinaria;
    • un’influenza dominante per vincoli contrattuali.

Il Cts non si applica alle fondazioni di origine bancaria che sono normate dalla relativa legge.

La riforma del Terzo settore abroga la qualifica fiscale di Onlus, richiedendo alle organizzazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus di adeguare i propri statuti, adottando la qualifica più idonea tra Odv, Aps o le altre tipologie di Ets menzionate al paragrafo precedente.

CASI SPECIFICI

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica riconosciuti dallo Stato italiano, se decidono di iscriversi al Runts, sono sottoposti a un regime speciale all’interno del codice del Terzo settore.

Essi comprendono sia gli enti cattolici che quelli derivanti da altre confessioni religiose.

I primi sono nello specifico diocesi, parrocchie, istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, chiese aperte al culto pubblico, santuari, fabbricerie, associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica), confraternite, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di culto, l’istituto centrale per il sostentamento del clero e gli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

Per essere qualificati come Ets, devono costituire un “ramo” destinato alle attività di interesse generale previste dal codice del Terzo settore.

Sono obbligati a:

  • dotarsi di un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice, depositato nel registro unico nazionale del Terzo settore;
  • costituire un patrimonio destinato a queste attività;
  • distinguere le scritture contabili.

Per quanto riguarda le attività diverse, si applicano le disposizioni fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Gli enti religiosi non sono obbligati a riportare l’indicazione di ente del Terzo settore o Ets nella denominazione.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)

Le Asd che scelgono, pur avendo i requisiti soggettivi, di non iscriversi al Runts fanno riferimento alla normativa specifica del decreto legislativo 36 del 2021 (la cui completa applicazione è stata posticipata al 1° luglio 2023), continuando ad usufruire dei benefici fiscali derivanti da tale qualifica, che rimane in vigore e che prevede differenti trattamenti fiscali.

Le Asd possono comunque essere iscritte contemporaneamente sia al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che al Runts.

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Le Ong riconosciute idonee dalla legge n. 48 del 1987, e poi inserite nell’elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge n. 125 del 2014, se desiderano essere iscritte al Runts, debbono provvedere all’adeguamento del loro statuto a quanto previsto dal codice del Terzo settore. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro tenuto dall’Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) sia al Runts.

ENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Anche se sottoposti a direzione e coordinamento da amministrazione pubblica, possono essere Ets anche i soggetti costituiti come Odv operanti nella Protezione civile.

CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

Nonostante siano sottoposti al controllo dell’amministrazione pubblica, possono essere Ets.
COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI

Pur essendo Ets, fanno riferimento alla relativa disciplina delle cooperative sociali.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Pur essendo Ets, rimangono disciplinate dalla legge di riferimento. In base alle attività generali svolte, altri Ets possono essere sottoposti a normative specifiche.

OBBLIGHI E DIVIETI

È d’obbligo l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), qualora l’ente intenda qualificarsi come Ets.

Qualora l’ente sia iscritto al Runts deve utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “Ets” nella denominazione sociale nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione “Ets” può essere sostituita, nei casi in cui l’ente assuma una condizione speciale di Ets, da “Odv”, “Aps”, “impresa sociale” o “ente filantropico”.

È vietato l’uso dell’indicazione “ente del Terzo settore” o dell’acronimo “Ets” o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore e non iscritti al Runts. L’utilizzo illegittimo dell’indicazione di “ente del Terzo settore”, di “associazione di promozione sociale”, di “organizzazione di volontariato” o “ente filantropico” oppure i corrispondenti acronimi, “Ets”, “Aps” e “Odv”, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.

È d’obbligo per tutti gli Ets tenere i libri sociali e redigere il bilancio d’esercizio o rendiconto (quest’ultimo a seconda delle dimensioni dell’ente). L’obbligo di redazione del bilancio sociale è riservato agli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali superiori a 1 milione di euro.

Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma introduce una nuova qualifica giuridica, l’ente del Terzo settore (Ets). Tra essi il legislatore ha determinato per le Odv e le Aps, che derivavano da contesti normativi precedenti alla riforma stessa, una specifica soluzione di continuità nel rispetto della nuova normativa.

Un ente ha comunque la possibilità di assumere una delle qualifiche tipiche di Ets (Odv, Aps, impresa sociale, ente filantropico, rete associativa, società di mutuo soccorso).

Vengono introdotte le reti associative, finora assenti nel panorama giuridico italiano, e sono abrogate le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che devono scegliere se iscriversi o meno al Runts (qualora non si iscrivano dovranno però devolvere il loro patrimonio).

Tra gli Ets sono comprese anche le imprese sociali in forma rinnovata, la cui qualifica si applica di diritto alle cooperative sociali. Le imprese sociali possono essere costituite in forme diverse, anche di società, hanno una limitata deroga nella redistribuzione degli utili e hanno accesso a una serie di agevolazioni fiscali.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 1

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 4, art. 8, comma 2, art. 12, art. 89, art. 91, comma 3, art. 99 comma 2, art. 101, comma 2

N.B: L’elenco è puramente indicativo e non esaustivo dei riferimenti normativi presenti nella scheda.

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (articoli da 10 a 29, fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4)

ENTRATA IN VIGORE

A partire dal 24 novembre 2021 è operativo il Runts e gli enti possono presentare istanza d’iscrizione tramite il relativo portale telematico .

Le Odv, le Aps, e le imprese sociali che erano iscritte nei rispettivi registri sono trasmigrate nel Runts: la trasmigrazione si è conclusa il 7 novembre 2022. Le Onlus hanno tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo all’acquisizione del parere favorevole della Commissione europea per iscriversi al Runts.

Le Odv, le Aps, le Onlus e le Imprese Sociali sono già enti del Terzo settore.

REGIME TRANSITORIO

Con l’acquisizione dell’autorizzazione europea, a partire dal periodo d’imposta successivo diventeranno operativi anche i nuovi regimi fiscali contenuti nel codice del Terzo settore per tutti gli Ets. Con tale atto si concluderà definitivamente il periodo transitorio della normativa e il codice del Terzo settore entrerà in vigore nella sua completezza.

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