Risorse finanziarie pubbliche per il terzo settore

(La scheda è aggiornata a gennaio 2023)

La riforma prevede un sistema articolato di incentivi e di finanziamenti per le attività di interesse generale svolte nel Terzo settore.

COME FUNZIONA

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali istituisce un fondo per sostenere – anche attraverso le reti associative – progetti e attività di interesse generale, promossi da organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e fondazioni del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Lo stesso ministero individua ogni anno gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Individua, inoltre, i soggetti attuatori degli interventi finanziabili.

ALTRE RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE

Dal 2017 le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono trasferite su un apposito capitolo di spesa iscritto nel programma “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”, nell’ambito della missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali determina altresì gli Ets beneficiari delle risorse, nonché gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse per le seguenti finalità:

  • sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv): le risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti sperimentali per far fronte ad emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Per le Odv aderenti a reti associative nazionali, la richiesta e l’erogazione devono avvenire attraverso le reti stesse;
  • sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale (Aps): le risorse sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all’incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l’applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale. A valere su queste risorse, continua a essere erogato il contributo in favore degli enti privatizzati di cui al decreto n. 616 del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977: detti enti devono rendicontare entro un anno dall’erogazione del contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  • contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche necessitano di radicali trasformazioni per diverse utilizzazioni, nonché per la donazione degli stessi beni già indicati da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Le Odv possono conseguire questo contributo non pagando l’Iva in sede di acquisto dei mezzi stessi.
ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO AL TERZO SETTORE

Altre forme di sostegno pubblico al Terzo settore sono:

  • la previsione dell’obbligo per lo Stato, le Regioni e le Province autonome di promuovere le opportune iniziative per favorire l’accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • l’istituzione del Fondo unico nazionale (Fun), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob), per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (Csv);
  • le agevolazioni fiscali rivolte al Terzo settore e a chi elargisce donazioni al Terzo settore;
  • la razionalizzazione delle procedure per destinazione del cinque per mille agli Ets;
  • l’introduzione di meccanismi volti a facilitare il recupero crediti (con previsione di privilegi generali che danno un titolo di preferenza nella soddisfazione dei relativi crediti), l’accesso al credito, la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale, nonché – per le imprese sociali – la raccolta di capitali;
  • la possibilità per gli enti pubblici di consentire in diversi modi l’uso dei propri immobili in favore degli enti del Terzo settore (Ets). In particolare, è possibile assegnare agli Ets, mediante concessione, l’uso degli immobili pubblici inutilizzati, inclusi i beni confiscati. In questo caso, sono previste anche forme di incentivo fiscale per gli Ets che intendono presentare progetti di recupero di tali beni (social bonus). Gli enti pubblici possono altresì concedere locali pubblici in forma di comodato o, anche in forma non onerosa, prestarli per singole iniziative.
FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

La riforma ha istituito la Fondazione Italia sociale, come fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, con l’assegnazione di una dotazione iniziale di un milione di euro.

CASI SPECIFICI

Le reti associative possono accedere al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore solo se iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e se costituite e operative da almeno un anno. Le risorse di questo fondo, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) e dalle fondazioni del Terzo settore.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma:

  • ha introdotto specifici incentivi per il Terzo settore (ad esempio, in termini fiscali, incentivi di accesso al credito e agli investimenti o di utilizzazione degli immobili pubblici);
  • ha riordinato il sistema dei finanziamenti (introducendo, ad esempio, il Fun al posto dei fondi speciali regionali e razionalizzando le risorse per le politiche sociali destinate al Terzo settore);
  • ha introdotto nuovi strumenti di finanziamento (come, ad esempio, il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore o la Fondazione Italia Sociale).

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 41, 61-76, 81, 102

Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 10, 18

Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”

ABROGAZIONI

Legge dell’11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art. 12 comma 2.

Legge 15 dicembre 1998, n. 438 “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”: artt. 2, 3, 4 e 5.

Legge del 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: art. 13.

Legge del 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”: art. 96 comma 1

ENTRATA IN VIGORE

La normativa relativa al codice del Terzo settore è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La normativa relativa all’impresa sociale è entrata in vigore il 20 luglio 2017.

La normativa relativa al 5 per mille è entrata in vigore il 19 luglio 2017.

La normativa relativa al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017 su “Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale” è entrata in vigore il 10 settembre 2017.

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