REGIME FISCALE

Una delle principali novità della riforma è un regime fiscale strutturato in base alle finalità e alla gestione delle attività degli enti del terzo settore. Si tratta di un sistema dedicato, operativo dopo il via libera dalla Commissione europea.

La distinzione è tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale. Se prevale l’una sull’altra, cambia il regime fiscale a cui l’ente del terzo settore è sottoposto. Quello forfetario, il più conveniente, si applica agli enti non commerciali.

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono previste specifiche indicazioni sulla vendita di beni e prestazione di servizi ma anche per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso a una serie di semplificazioni sull’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Agevolazioni per tutti gli Ets sono previste anche in materia di imposte indirette e tributi locali.

NB: La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore diventerà operativa e applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

Fino a quel momento, continuano ad applicarsi il regime e le disposizioni fiscali previgenti.

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La riforma spiegata - Regime fiscale

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