Il codice del Terzo settore riconosce e promuove l’esistenza di strumenti finanziari non speculativi, pensati per sostenere gli enti del Terzo settore (Ets) impegnati nel perseguimento di attività di interesse generale.
Nell’ambito delle misure agevolative e degli strumenti di sviluppo degli Ets rientrano alcune disposizioni specifiche normativamente previste quali l’accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati e il regime fiscale agevolato per il cosiddetto social lending.
Viene riconosciuta alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle organizzazioni di volontariato (Odv), che svolgono la loro attività sulla base di progetti o svolgono servizi di interesse generale in convenzione con la pubblica amministrazione, la possibilità di beneficiare di forme di agevolazioni creditizie o fideiussorie, prima previste solo per gli enti cooperativi e i loro consorzi.
Le convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni nei confronti degli enti sovra richiamati sono anch’esse disciplinate dal codice, soprattutto nella parte riguardante i requisiti richiesti in capo alle controparti, le quali devono in ogni caso essere Aps o Odv iscritte da almeno 6 mesi al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Vengono inoltre disciplinate le modalità e i principi con cui le amministrazioni devono procedere nell’individuazione degli enti e il contenuto delle convenzioni stesse.
Viene stabilito che i crediti delle Odv e Aps, inerenti allo svolgimento di attività di interesse generale, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore. Tali crediti sono collocati nell’ordine dei privilegi subito dopo i crediti maturati dai lavoratori.
Il social lending (prestito sociale) è una forma di prestito finanziario tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d’Italia, emanato l’8 novembre 2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Tale strumento, chiamato anche lending based crowdfunding, viene definito come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
Il codice del Terzo settore prevede che i soggetti gestori dei portali online, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota prevista per i titoli di stato, ovvero un’imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa. I prestiti erogati tramite tali piattaforme devono essere destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse generale.
L’estensione del riconoscimento dello status di credito privilegiato ai crediti delle Odv è una novità della riforma, in quanto prima solo i crediti delle Aps erano riconosciuti come tali.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 56, 67, 68, 78
Decreto legislativo 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108
Le disposizioni relative alle agevolazioni in materia creditizia e di garanzia riconosciute alle Aps e alle Odv si applicano a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.
La norma sulla classificazione tra i crediti privilegiati delle Aps e delle Odv è invece già in vigore.
Il regime del social lending a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, è diventato immediatamente operativo.