Il regime forfetario è un regime agevolato applicabile agli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali, previsto dall’art. 80 del codice del Terzo settore.
Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse; l’importante è che l’ente mantenga nel suo complesso la qualifica di “Ets non commerciale”.
I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni) come da tabella qui riportata:
RICAVI (IN EURO) | PRESTAZIONI DI SERVIZI | ALTRE ATTIVITÀ |
Fino a 130.000 | 7% | 5% |
Da 130.001 a 300.000 | 10% | 7% |
Oltre 300.000 | 17% | 14% |
Ai redditi così determinati, l’Ets non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da:
Per fare un esempio numerico, immaginiamo un Ets non commerciale che, nell’esercizio precedente, abbia conseguito ricavi per prestazioni di servizi pari a euro 200.000 e che non abbia altri redditi.
La base imponibile sarà in questo caso di:
(130.000 x 7%) + (70.000 x 10%) = 16.100 euro, a cui corrisponderanno 3.864 euro di Ires (16.100 x 24%).
Nel caso in cui un ente eserciti sia attività di prestazione di servizi che altre attività (ad esempio cessione di beni), non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative aliquote. Esso dovrà, invece, applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi di ammontare prevalente che, in caso di mancanza di distinta annotazione, sarà considerata quella relativa alle prestazioni di servizi.
Al regime forfetario possono accedere solo gli Ets non commerciali, ovvero quelli in cui le entrate derivanti da attività non commerciali saranno prevalenti sulle entrate di tipo commerciale.
Sono esclusi dal regime forfetario gli Ets che svolgono in modo prevalente attività commerciale. A questi ultimi verrà applicato il regime ordinario di determinazione del reddito.
Per accedere a questo regime forfetario, l’Ets deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch’essa nella dichiarazione dei redditi. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.
L’ente che inizi ad esercitare attività commerciale può esercitare l’opzione anche nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.
Nel caso in cui l’Ets abbia rinviato (in conformità a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi) la tassazione o la deduzione di componenti (positivi e negativi) del reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, tali componenti partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi di imposta anteriori a quello di applicazione del regime forfetario sono deducibili dal reddito secondo le regole ordinarie stabilite nel Testo unico delle imposte sui redditi, cioè sono utilizzabili in diminuzione del reddito dei periodi successivi per un importo non superiore all’80% di tale reddito, senza limiti temporali. Se, invece, si tratta di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, è possibile il riporto in misura pari al 100% del reddito.
Infine, gli enti che optano per questo regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità.
In relazione alle attività commerciali svolte, le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) possono applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del Terzo settore, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.
Nella tabella sottostante si riporta il coefficiente di redditività previsto per le Odv e le Aps da tale regime, sulla base del quale calcolare il reddito imponibile.
TIPOLOGIA DI ENTE | RICAVI COMMERCIALI | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
ODV | Fino a 130.000 euro | 1% |
APS | Fino a 130.000 euro | 3% |
Per fare un esempio numerico, immaginiamo un’Odv che abbia avuto entrate da attività commerciali per 100.000 euro.
La base imponibile sarà pari a 1.000 euro (100.000 x 1%), e l’Ires dovuta sarà pari a 240 euro (1.000 x 24%).
Per una Aps (con le stesse entrate) la base imponibile sarà di 3.000 euro (100.000 x 3%) e l’Ires dovuta sarà pari a 720 euro (3.000 x 24%).
Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.
Le Aps ed Odv in regime forfetario “speciale” sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Ai fini Iva sono previste le seguenti semplificazioni:
Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale rimane valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Le Odv e le Aps che applicano il regime forfetario non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.).
Alle Odv e alle Aps che applicano il regime forfetario speciale non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.
La determinazione del reddito degli Ets non commerciali con il regime forfetario è una novità della riforma, così come lo speciale regime forfetario previsto per le Odv e le Aps.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 79, 80, 86
Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore diventerà operativa e applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
La possibilità di utilizzare i regimi forfetari descritti nella presente scheda scatterà quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.