Il codice del Terzo settore prevede, all’art. 82, una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili in generale a tutti gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma di società (per queste ultime sono previste solo alcune delle agevolazioni generali).
Tali disposizioni, pur essendo ricomprese all’interno della parte del codice dedicata al nuovo regime fiscale, si applicano già oggi a tutti gli enti del Terzo settore e alle Onlus (in quanto queste ultime sono considerate Ets in via transitoria).
Imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti relativi a diritti reali immobiliari
Si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, per la diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale. L’ente deve inoltre rendere apposita dichiarazione in tal senso al momento della stipula dell’atto.
Nel caso in cui il bene non sia utilizzato direttamente entro cinque anni o in cui sia resa dichiarazione mendace, l’ente dovrà pagare, oltre alle imposte in misura ordinaria e agli interessi di mora, anche una sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta.
Imposte di registro per atti e contratti relativi ad attività di interesse generale svolte in convenzione con pubbliche amministrazioni
Si applicano in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Cts, svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Imposte sulle successioni e donazioni, e imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito
I trasferimenti a titolo gratuito “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” non sono soggetti all’imposta sulle successioni e sulle donazioni, oltre che alle imposte ipotecarie e catastali.
Imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti costitutivi, le modifiche statuarie e le operazioni straordinarie
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione.
Le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche della normativa sono invece esenti dall’imposta di registro.
Infine, le organizzazioni di volontariato vedono confermata l’esenzione dall’imposta di registro, di cui hanno goduto nel periodo antecedente la riforma. Sono infatti esenti da tale imposta gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv.
Imposte di bollo
Sono esenti da imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Ets.
L’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che, data l’ampia formulazione della disposizione, si possono ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.
Irap
Le regioni e le province autonome possono deliberarne la riduzione o l’esenzione per gli Ets.
Imposte sugli intrattenimenti
Non è dovuta se le attività sono svolte dagli Ets occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Al fine di fruire dell’esenzione, l’Ets deve dare comunicazione alla Siae prima dell’inizio della manifestazione.
Tasse sulle concessioni governative
Tutti gli atti e i provvedimenti relativi agli Ets sono esenti da tasse sulle concessioni governative.
Imu e Tasi
Sono esenti da Imu e da Tasi solo gli immobili posseduti e utilizzati da enti del Terzo settore non commerciali. Pertanto, l’agevolazione non è applicabile agli immobili posseduti e utilizzati da imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e da Ets commerciali.
Gli immobili, oltre ad essere posseduti ed utilizzati da Ets non commerciali, per usufruire dell’agevolazione devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto.
La disposizione non si discosta molto da quanto previsto, antecedentemente all’entrata in vigore della riforma, in materia di Imu.
Altre tipologie di tributi locali
Viene inoltre stabilito che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possano deliberare esenzioni per altri tributi di loro competenza in favore di Ets che non abbiano quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Anche in questo caso, pertanto, vengono escluse dall’agevolazione tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e gli Ets commerciali.
Le agevolazioni in tema di imposte sulle successioni e sulle donazioni ampliano la platea dei destinatari. In precedenza, esse erano riferite a favore di fondazioni o associazioni riconosciute, aventi come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché a favore delle Onlus e delle fondazioni bancarie con scopi di utilità sociale e promozione allo sviluppo economico, oltre che alle organizzazioni di volontariato con l’applicazione delle limitazioni previste dalla relativa disciplina.
Inoltre, la previsione dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, corregge l’iniquità della precedente impostazione, che vedeva gli enti non commerciali, relativamente all’attività istituzionale, scontare una imposta di registro proporzionale pari al 3%, e le imprese godere invece del principio della neutralità fiscale per le operazioni di fusione.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “codice del Terzo settore”: artt. 82, 104
ENTRATA IN VIGORE
Nonostante la nuova parte fiscale del codice del Terzo settore non sia ancora applicabile, le disposizioni relative alle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali sono state applicate in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle Odv e alle Aps iscritte nei previgenti registri, e si applicano tutt’ora alle Onlus.
Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, usufruiscono di tali agevolazioni a partire dal 1° gennaio 2018.
Tali disposizioni si applicano ad oggi a tutti gli Ets, incluse le Onlus, con alcune eccezioni per le imprese sociali costituite in forma societaria.