Con la riforma nasce la nuova impresa sociale, un ente del terzo settore con peculiarità tutte sue, e totalmente rinnovato rispetto alle indicazioni della legislazione precedente.
Si tratta di una qualifica che può essere assunta da associazioni, fondazioni o società (di capitali o di persone), sottoposta a regole specifiche, dalle attività di interesse generale che può svolgere, dalla gestione del patrimonio (con piccole aperture alla redistribuzione degli utili), sino ai processi di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda.
Tutte le imprese sociali devono produrre e depositare le scritture contabili, il bilancio economico e patrimoniale e la nota integrativa, documenti molto simili a quelli già previsti per per le imprese. Si aggiunge anche il bilancio sociale, che ne documenta l’impegno per il perseguimento dell’interesse generale.
Regole chiare anche sui rapporti tra lavoro e volontariato: le imprese sociali sono di natura commerciale, ed è quindi impossibile che prevalgano le risorse non retribuite nella propria organizzazione. Previsto, inoltre, anche un sistema di controlli e di sanzioni a fronte di specifiche misure fiscali e strumenti di sostegno e sviluppo.