Lavoro e volontariato

La normativa inquadra il tema del lavoro e del volontariato nelle imprese sociali a partire da alcuni intenti.

Eccoli:

    • caratterizzare l’impresa sociale come ente del Terzo settore a dimensione imprenditoriale, ritenendo che ciò implichi una prevalenza del lavoro retribuito rispetto a quello volontario;
    • assicurare a chi lavora (e ad altri stakeholders) il potere di contribuire a co-orientare l’impresa, ritenendo l’elemento partecipativo uno degli aspetti che caratterizzano la “socialità” dell’impresa;
    • assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti in termini qualitativi e un impiego equilibrato delle risorse destinate a remunerare il lavoro evitando squilibri troppo ampi tra lavoratori.
    • garantire a chi intende prestare la propria opera a titolo personale spontaneo e gratuito – il volontario – riconoscibilità formale (il registro) e sicurezza (obbligo assicurativo).

COME FUNZIONA

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori e le loro attività possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori retribuiti previsti dalle disposizioni vigenti.

PARTECIPAZIONE

Lo statuto o il regolamento devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori (e degli utenti, nonché di altri stakeholders coinvolti nell’attività); tali forme dunque non possono caratterizzarsi come mera “buona prassi” o rimesse alla “buona volontà” degli amministratori, ma devono entrare a far parte strutturalmente (cioè ordinariamente e stabilmente) dell’organizzazione dell’impresa sociale, essendo già espresse nei suoi principali atti fondativi e operativi e rappresentando quindi un requisito imprescindibile perché essa possa essere riconosciuta come tale. Tali modalità di coinvolgimento dovranno essere definite dall’impresa sociale tenendo conto di diversi elementi: i contratti collettivi stipulati con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il settore di attività, gli stakeholder dell’impresa (esterni/interni), le sue dimensioni; dovranno inoltre fare riferimento a specifiche Linee guida da adottarsi da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che dovranno essere approvate previo confronto nell’ambito del Consiglio nazionale del Terzo settore.

È importante notare come il legislatore preveda che le forme e le modalità di coinvolgimento debbano essere riportate annualmente nel bilancio sociale che, è il caso di ricordarlo, è obbligatorio per tutte le imprese sociali anche in forma di cooperativa. Rendendo obbligatoria nel bilancio sociale la menzione delle forme e delle modalità della partecipazione degli stakeholders è chiaro come il legislatore intenda dare un peso sostanziale e non formale al loro realizzarsi e non si accontenti della mera previsione di esse in statuto o regolamento. Realizzazione che tenderà a modificarsi e ad evolversi, di anno in anno, nelle ordinarie dinamiche di evoluzione dell’impresa sociale stessa.

Al di là delle ulteriori forme partecipative previste da ciascuna impresa sociale, il legislatore impone che, in ogni caso, gli statuti definiscano i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti all’assemblea dei soci, nonché assicurino, per le imprese sociali di dimensioni maggiori (che superino cioè due di questi tre limiti: attivo patrimoniale superiore a 2 milioni e 200 mila euro, ricavi superiori a 4 milioni e 400 mila euro, 25 lavoratori), una rappresentanza dei lavoratori (ed eventualmente degli utenti) sia nell’organo di amministrazione che in quello di controllo.

Dall’obbligo di prevedere e attivare queste forme partecipative sono escluse, fra le imprese sociali, solo le cooperative a mutualità prevalente e gli enti religiosi. Per le prime la motivazione dell’esclusione è fondata sul fatto che esse adottano una forma di partecipazione degli stakeholders rafforzata rispetto alla generalità delle imprese sociali, dal momento che i lavoratori sono la componente più rilevante dei soci dell’impresa e partecipano quindi come tali a tutti gli aspetti della sua gestione (assemblea, organi direttivi e altri organi specifici). Per i secondi invece le motivazioni di esclusione sono tutte rintracciabili nella natura “sui generis” dell’impresa sociale che non investe l’intero ente religioso ma solo quella parte di patrimonio e attività “limitatamente” individuati in statuto o regolamento alla quale l’ente religioso fa acquisire la qualifica di impresa sociale.

Con il decreto ministeriale del 7 settembre 2021 sono state dettate le linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.

Il primo principio espresso dalle linee guida è che siano messe a disposizione degli stakeholders, con cadenza almeno annuale ma anche ogni qualvolta si verifichino significative variazioni o condizioni diverse, le informazioni sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale, sulle criticità segnalate dall’organo di controllo interno e, infine, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti all’organizzazione, le condizioni e ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati.

Inoltre le linee guida entrano dei dettagli dei processi informativi e di consultazione, arrivando persino ad obbligare l’impresa sociale a chiedere il parere (obbligatorio ma non vincolante) degli stakeholders in caso si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, quali ad esempio delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi, licenziamenti collettivi, oppure rilevanti modifiche statutarie che riguardino variazioni delle attività di interesse generale, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili, la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o, ancora, modifiche delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori o degli utenti.

CONDIZIONI DI LAVORO

È prevista una doppia tutela. La prima è quella ordinaria, di vietare la corresponsione di trattamenti inferiori a quelli previsti dai contratti di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; la seconda è invece relativa all’equità tra lavoratori e si sostanzia nel divieto di corrispondere retribuzioni lorde annue maggiori di più di otto volte rispetto alla retribuzione minore (limite analogo è previsto anche per la generalità degli enti del Terzo settore). Anche questo aspetto va rendicontato annualmente nel bilancio sociale.

CASI SPECIFICI

Rispetto al differenziale retributivo massimo, come si è detto fissato per le imprese sociali nel rapporto di 1 a 8 tra retribuzione lorda inferiore rispetto alla retribuzione lorda maggiore, è il caso di ricordare che nella cooperazione sociale – che rappresenta numericamente la grande maggioranza delle imprese sociali attuali – il contratto collettivo nazionale del lavoro comparativamente più rappresentativo prevede un rapporto di poco superiore all’1 a 2.

OBBLIGHI E DIVIETI

La prescrizione che nell’impresa sociale il numero di volontari non debba essere superiore a quello dei lavoratori, introduce una incompatibilità di fatto per le organizzazioni di volontariato (Odv) nel caso in cui “il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” e anche per le associazioni di promozione sociale (Aps) che debbono realizzare le proprie attività “avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”. Tuttavia, è bene ricordarlo, la qualifica di impresa sociale non è comunque “cumulabile” con alcun’altra qualifica di Ets e quindi, in ogni caso la Odv o la Aps, diventando impresa sociale, perderebbero lo status originario mantenendo solo la forma associativa civilistica originaria.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La precedente normativa prevedeva di inserire nel regolamento forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività e di darne conto nel bilancio sociale. Allo stesso modo, già la previgente normativa richiedeva che il numero di volontari fosse non superiore al 50% dei lavoratori.

Le innovazioni portate dalla riforma riguardano dunque:

  • il fatto che gli statuti delle imprese di maggiori dimensioni debbano prevedere la partecipazione dei lavoratori all’organo direttivo;
  • la previsione, in un apposito decreto (dm Lavoro 7 settembre 2021), di linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale;
  • il rafforzamento del riferimento ai contratti di lavoro, che prima riguardava i “contratti e accordi collettivi applicabili” e non quelli comparativamente più rappresentativi, ammettendo quindi il rispetto della previsione normativa anche nel caso di contratti con valori economici inferiori;
  • il rapporto massimo di 1 a 8 tra retribuzione inferiore e retribuzione più alta;
  • la specificazione, introdotta dal correttivo, che il volontariato non può essere utilizzato in sostituzione di operatori professionali.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 11-13.

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017 dell’8 febbraio 2028 (pubblicato in Gu) con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.

Riscontro quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 settembre 2018 avente come oggetto: “Quesito su lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale”

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 maggio 2019 avente come oggetto: “Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale”

Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto “Artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo settore. Risposta quesito”

Nota n. 34 del 22 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: “Applicabilità dell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali. Riscontro a quesito”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 settembre 2021 con oggetto “Adozione delle linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa entra in vigore a partire dal 20 luglio 2017.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

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