Il nuovo decreto ha introdotto alcuni incentivi fiscali a favore di quanti decidono di investire nelle imprese sociali.
Inoltre, è stata estesa anche alle imprese sociali costituite in forma di società di capitali o di società cooperative, la possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche (il cosiddetto equity crowdfunding).
Viene inoltre stabilita la deducibilità dei versamenti effettuati dalle imprese sociali stesse a favore dei fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
Le persone fisiche che effettuano un investimento a favore di un’impresa sociale costituita in forma di società di capitali o di società cooperativa, possono detrarre dall’imposta lorda sul reddito una somma pari al 30% della somma investita.
Un’analoga disposizione vale anche per le società che investono nelle suddette imprese sociali, che hanno invece la possibilità di dedurre il 30% della somma investita.
Per entrambe le tipologie di investitori vale la regola per cui l’impresa sociale in questione deve aver assunto tale qualifica da non più di cinque anni.
Inoltre, nella norma, viene precisato che:
Si può usufruire delle detrazioni e deduzioni sovra esposte anche qualora si effettui un atto di donazione o si corrisponda un contributo di qualsiasi natura a favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali da non più di cinque anni.
Si parla di “equity crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Le imprese sociali possono accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche regolate dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria il cosiddetto Tuif (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
La riforma ha istituito i “fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali” a cui le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili (o degli avanzi di gestione) netti annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.
Tale versamento può essere effettuato anche a favore della Fondazione Italia Sociale.
Tali versamenti sono deducibili ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sui redditi, cioè dell’Ires dell’impresa sociale erogante.
Per le cooperative sociali e le altre cooperative che sono imprese sociali resta invece l’obbligo della contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
I fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali possono essere istituiti dagli enti associativi delle imprese sociali a cui aderiscano almeno mille di queste ultime aventi sede legale in almeno cinque regioni o province autonome, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo e dal Ministero delle Sviluppo economico (vedi art. 3 del decreto legislativo n° 220 del 2002).
Le somme versate in questi fondi sono destinate esclusivamente alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali mediante il finanziamento di progetti aventi tali scopi.
Le agevolazioni fiscali per gli investitori nelle imprese sociali sono una delle principali novità della riforma, così come l’istituzione dei fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 16, 18
Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale”
L’efficacia delle disposizioni fiscali sulle imprese sociali sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La scheda è aggiornata a giugno 2022.