Il codice del Terzo settore ha introdotto alcune rilevanti misure per gli enti del Terzo settore (Ets) concernenti la fiscalità degli strumenti finanziari, nell’ottica di incentivare e facilitare il finanziamento delle attività di interesse generale svolte dagli enti in questione. Nello specifico si tratta dei titoli di solidarietà.
Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l’obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli Ets, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.
I soggetti abilitati all’emissione dei titoli di solidarietà sono gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Tali titoli consistono in:
Una particolarità dei titoli di solidarietà è data dal fatto che le banche dovranno rinunciare alle commissioni, mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli Ets.
Al fine di favorire lo sviluppo del Terzo settore le banche emittenti potranno, inoltre, erogare a favore dei soli Ets non commerciali ritenuti meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli stessi enti destinatari, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta a titolo di liberalità. La banca erogatrice avrà diritto a un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore di Ets non commerciali. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con le altre agevolazioni tributarie previste per le erogazioni liberali.
Gli emittenti di tali strumenti finanziari, compatibilmente con il rispetto delle regole di una sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all’intera raccolta effettuata attraverso l’erogazione di titoli, al netto dell’eventuale erogazione liberale di cui al periodo precedente effettuata a favore degli Ets, per il finanziamento di iniziative relative alle attività di interesse generale degli Ets.
Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non utilizzate entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di stato nazionali aventi pari durata.
I titoli, inoltre, recheranno altri benefici importanti per i sottoscrittori. In particolare non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario soggetto a imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.
I titoli di solidarietà erano già stati inseriti e disciplinati dall’ordinamento, ma la riforma li propone come forma di investimento a favore degli Ets, incentivando i risparmiatori con il divieto imposto alle banche di applicare alla clientela le commissioni di collocamento/sottoscrizione.
Sui titoli di solidarietà le banche emittenti possono anche applicare un tasso di rendimento inferiore a quello normativamente previsto, a condizione che corrispondentemente si riduca il tasso di interesse applicato sui correlati impieghi, concedendo pertanto migliori condizioni sugli utilizzi verso gli Ets.
Il credito d’imposta riconosciuto alle banche per le erogazioni effettuate a favore degli Ets è una novità della riforma.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 77
Il regime agevolato dei titoli di solidarietà è stato applicato in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri e si applica a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.