Il codice del Terzo settore detta disposizioni specifiche per la tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore (Ets), distinguendo gli obblighi previsti per gli Ets non commerciali da quelli disposti per gli Ets commerciali.
Particolari disposizioni in tema di tenuta della contabilità valgono invece per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) nel caso fruiscano del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore.
Gli enti del Terzo settore non commerciali, comprese anche le Odv e le Aps, che non applicano per scelta o per mancanza dei relativi presupposti normativi il regime forfetario previsto per loro dall’art. 86 del Cts, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
Questi obblighi si considerano assolti anche attraverso la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in conformità al codice civile e, per gli Ets privi di personalità giuridica che hanno conseguito in un anno proventi non superiori a 300.000 euro o per quelli con personalità giuridica ma che hanno conseguito in un anno proventi non superiori a 60.000 euro, possono essere sostituiti dalla tenuta del rendiconto per cassa;
b. in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture contabili semplificate, annotando cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, con indicazione delle generalità del pagante e degli estremi della fattura.
Inoltre, gli enti che assumono la qualifica di enti del Terzo settore non commerciali:
Le Odv e le Aps che, in caso di esercizio di attività commerciali, si avvalgono del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili delle medesime, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Tali organizzazioni rimangono ovviamente soggette all’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del codice del Terzo settore.
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono:
I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata.
Se tali Ets-imprese non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cooperative sociali), possono optare per redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi e i contenuti previsti per gli Ets.
L’ente del Terzo settore commerciale deve inserire nell’inventario, entro tre mesi dall’assunzione della qualifica, tutti i beni facenti parte del patrimonio. Inoltre, dovrà tenere le scritture contabili che la legge impone alle imprese commerciali.
A differenza della disciplina ordinaria, le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall’inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica, devono essere eseguite entro tre mesi a partire dalla sussistenza dei presupposti.
In alcuni casi è necessario adottare una contabilità separata:
La riforma mette ordine al regime delle scritture contabili degli Ets, che finora non erano definite in modo sistematico.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 4, 10, 61, 86-87
La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Nonostante le disposizioni in tema di contabilità previste dal codice del Terzo settore (art. 87) saranno pienamente applicabili solo nel momento in cui sarà operativa la nuova parte fiscale.
La scheda è aggiornata a gennaio 2025