I controlli sugli enti del Terzo settore (Ets) sono finalizzati ad accertare una serie di requisiti.
Eccoli:
Esistono diverse forme di controllo esterno nei confronti degli enti del Terzo settore, attuate da diversi soggetti.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Ets, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:
UFFICIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
L’ufficio del Runts territorialmente competente vigila sugli Ets aventi sede legale sul proprio territorio, con riguardo:
Lo stesso ufficio può disporre accertamenti documentali, visite ed ispezioni, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici territoriali.
In caso di irregolarità, l’ufficio del Runts adotta le seguenti sanzioni pecuniarie:
Le sanzioni sono versate nel bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Le amministrazioni pubbliche vigilano sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie o dei beni immobili o strumentali di qualunque genere concessi agli Ets dalle medesime.
L’amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo sull’applicazione della normativa fiscale, avvalendosi anche delle notizie trasmesse dall’ufficio del Runts nell’effettuazione dei controlli di sua competenza. L’atto di accertamento deve essere preceduto, a pena di nullità, da un invito all’ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. L’amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività di controllo, trasmette gli atti all’ufficio del Runts, che valuta se ricorrono i presupposti per la cancellazione dal registro.
CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Il Consiglio nazionale del Terzo settore – istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali.
Tale organo è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, ed è composto da esperti in materia di Terzo settore, oltre che da componenti designati dal mondo del Terzo settore, rappresentanti delle autonomie regionali e locali, componenti designati dall’Istat e dell’Inapp, nonché dal direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Per le funzioni ispettive sulle imprese sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si avvale dell’Ispettorato nazionale del lavoro; può anche avvalersi di enti associativi riconosciuti, secondo le modalità indicate nell’art. 3 del DM n. 54/2022, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.
In caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla legge, il soggetto responsabile dell’attività ispettiva diffida gli organi di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. In caso di ostacolo allo svolgimento dell’attività ispettiva o di mancato rispetto della diffida, il Ministero può nominare un commissario designato appositamente per questo, anche nella persona del legale rappresentante dell’impresa sociale, che ne affianchi gli organi e provveda allo specifico adempimento richiesto.
Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del fondo come previsto dalla legge.
Contro tali provvedimenti sanzionatori è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Le cooperative sociali sono sottoposte ai controlli e alle revisioni previsti dalle previgenti normative, svolte in particolare dalle Centrali cooperative.
Le fondazioni del Terzo settore, come tutte le fondazioni, sono soggette a controlli dell’autorità governativa. In questo caso, tali controlli sono esercitati dall’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.
I Csv sono oggetto di ulteriori controlli da parte dell’Organismo nazionale di controllo (Onc), che opera anche attraverso le sue articolazioni territoriali, gli Organismi territoriali di controllo (Otc).
I beneficiari del riparto del contributo del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza.
Il codice prevede dei controlli specifici sugli Ets, e in particolare legati al mantenimento dei requisiti richiesti all’atto d’iscrizione nel Runts.
Cambia inoltre il regime dei controlli fiscali e dei requisiti di trasparenza per l’attribuzione del 5 per mille.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 13, 29, 30, 31, 58-60, 66, 82, 83, 90-96
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 15
La normativa sugli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull’impresa sociale il 20 luglio 2017. Le previsioni relative ai controlli e alle sanzioni nei confronti degli Ets in generale sono applicabili dall’istituzione del Runts; in tema di controllo e vigilanza si è in attesa dell’emanazione di un decreto ministeriale che ne definisca i termini e le modalità.
Alle cooperative sociali si applicano le regole sui controlli e le previsioni previste da previgenti disposizioni normative.
Le imprese sociali sono sottoposte ai controlli e alle ispezioni previste dal decreto legislativo 112 del 2017 e disciplinati dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 54 del 29 marzo 2022.
La scheda è aggiornata a luglio 2023.