Risorse economiche e contributi agli enti

Il servizio civile universale (Scu) è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È costituito dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello stato, dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, e dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. A queste risorse si aggiungono le risorse comunitarie destinate all’attuazione degli interventi di servizio civile universale. Per il triennio 2020-2023 sono disponibili anche risorse comunitarie, provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

COME FUNZIONA

  • La Presidenza del Consiglio dei ministri cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, dopo aver ricevuto il parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, nel caso in cui se ne manifesti l’esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.

    Il documento di programmazione finanziaria, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce:

    • il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell’anno di riferimento con l’indicazione del numero di:
      • operatori volontari da avviare in Italia;
      • operatori volontari da avviare all’estero;
      • operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell’Unione europea;
      • operatori volontari per l’accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili;
    • la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento;
    • la quota di risorse del Fondo vincolata allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;
    • la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome, la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale;
    • la quantificazione dell’assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all’estero e gli eventuali oneri assicurativi e accessori;
    • la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative assemblee.

CONTRIBUTI AGLI ENTI

Nell’ambito dei programmi di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile. L’obiettivo è di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell’intervento, garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell’intervento, la salute, la sicurezza e l’accrescimento delle conoscenze.

Per gli interventi in Italia, il contributo forfettario è destinato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all’impiego di giovani con minori opportunità e per quelle di tutoraggio. Per i programmi all’estero, invece, il finanziamento viene utilizzato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, compresa la fornitura del vitto e dell’alloggio in relazione all’area geografica, per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.

I contributi sono erogati per assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell’intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative e per l’accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Rispetto alla normativa precedente, che esauriva il rimborso agli enti solo per la formazione generale e per un forfait sui costi sostenuti per i progetti all’estero, viene previsto un piccolo rimborso per l’inserimento di giovani con minori opportunità e per la misura del tutoraggio-certificazione delle competenze.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”artt. 12 comma 2-3, 13 comma 2-3, 24

ENTRATA IN VIGORE

La normativa che regola questa parte della riforma è in continuità con la precedente.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

Per tutti gli aggiornamenti sul servizio civile universale (avvisi, circolari, ecc.) è possibile visitare il sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Nello specifico, si segnala la sezione nel menù principale “Servizio civile” organizzata per temi. Si consiglia, inoltre, di consultare periodicamente la sezione “News” e le “Faq”. Per i dati generali sugli enti di servizio civile accreditati è possibile consultare la sezione “Albo di servizio civile universale” (accessibile anche tramite ricerca per filtri). Per accedere ai dati specifici dei singoli progetti, invece, è necessario accedere tramite login e password all’“Area riservata”.

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