L’attività degli enti del Terzo settore (Ets) non ha una finalità essenzialmente economica. Per questo motivo, nel definire le prestazioni di un Ets bisogna guardare anche all’impatto sociale che esse hanno, inteso come effetto trasformativo di lungo periodo nelle condizioni delle persone o nella comunità apportato dalle attività svolte dagli Ets. La valutazione di impatto sociale è quell’attività che permette di misurare e dare valore al cambiamento generato dalle attività di un ente di Terzo settore, sia in termini economici che sociali. Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato. Tale attività è volta a far emergere e far conoscere: I destinatari del sistema di valutazione di impatto sociale sono: Nessun Ets è obbligato ad avviare processi di valutazione di impatto sociale. Tuttavia, le pubbliche amministrazioni nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli Ets che intrattengono rapporti con le medesime pubbliche amministrazioni, sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte. Tale richiesta può essere avanzata da parte delle pubbliche amministrazioni se gli interventi o le azioni hanno le seguenti caratteristiche: Per gli Ets che per legge devono redigere il bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigerlo, la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante dello stesso documento. È prevista, infatti, la possibilità per questi Ets di integrare il bilancio sociale con informazioni qualitative e quantitative – per quanto possibile – sugli effetti prodotti da parte delle attività svolte sui principali portatori di interessi. Il processo di valutazione di impatto sociale non può prescindere dal coinvolgimento di un insieme di classi di stakeholder rappresentativi interni ed esterni all’Ets sin dalla definizione delle dimensioni di valore della misurazione di impatto. I centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali possono fornire supporto per l’identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell’impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari del sistema di valutazione di impatto sociale. Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale: art. 4, 7, 9, 10 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 14, 41, 62-65, 93 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 9-10. La normativa di riferimento per gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella per le imprese sociali il 20 luglio 2017. Le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore sono entrate in vigore il 12 settembre 2019. La scheda è aggiornata a luglio 2023.COME FUNZIONA
CHI COINVOLGE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ENTRATA IN VIGORE