L’assenza di scopo di lucro è uno degli elementi qualificanti un ente del Terzo settore (Ets): il patrimonio degli enti del Terzo settore (Ets) è utilizzato per consentire lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) territorialmente competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
CHI COINVOLGE
Il riferimento è a tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, alle quali però è concessa una deroga per limitata distribuzione di utili.
Il codice del Terzo settore indica cinque fattispecie che danno luogo, al solo verificarsi, a distribuzione indiretta di utili, che sono:
Le fattispecie elencate non sembrano esaurire le ipotesi di distribuzione indiretta di utili, ben potendo le autorità vigilanti individuare ulteriori comportamenti non codificati che diano luogo ad una distribuzione indiretta di utili.
La legge predispone sanzioni pecuniarie da 5.000 a 20.000 euro in capo ai rappresentanti legali e ai componenti degli organi amministrativi dell’ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione del divieto di distribuzione degli utili.
Le imprese sociali costituite in forma di società secondo le indicazioni del Libro V del codice civile (escluse, quindi, associazioni e fondazioni, che non possono, anche se qualificate come imprese sociali, distribuire in alcun modo utili) possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio, secondo diverse modalità.
1) Rispetto agli altri Ets, le imprese sociali possono redistribuire gli utili entro certi limiti.
Per le imprese sociali in forma di società, questa limitata distribuzione degli utili può avvenire:
Inoltre, le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo. È necessario inoltre che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico.
2) A tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, è infine consentito destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio. In particolare, esse possono destinare:
Si ricorda, inoltre, che un’impresa sociale costituita in forma di società deve comunque destinare almeno il 50% dell’utile allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Questa parte di utile non è sottoposta a tassazione.
È introdotta la possibilità per le imprese sociali di redistribuire in parte gli utili.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 4 comma 1, 8, comma 2-3, 91 comma 1
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 3, 16
La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull’impresa sociale il 20 luglio 2017.
La scheda è aggiornata a luglio 2023.