Organi sociali

La riforma disciplina in modo analitico la struttura e l’operatività degli organi decisionali e di controllo degli enti del Terzo settore (Ets) intervenendo, in particolare, sull’assemblea, sull’organo di amministrazione, sull’organo di controllo e la revisione legale.

CHI COINVOLGE

Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.  Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.

COME FUNZIONA

ASSEMBLEA

Nell’assemblea delle associazioni di Terzo settore vige il principio “una testa un voto”. Agli associati che siano enti del Terzo settore, l’atto costitutivo o lo statuto possono però attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Quando compatibili, si applicano le norme del codice civile sul conflitto di interessi. Nel caso in cui una deliberazione risulti approvata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi con l’associazione, tale deliberazione può essere impugnata.

Gli amministratori, inoltre, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, nell’assemblea delle associazioni di Terzo settore:

  • hanno diritto di vototutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. In questo caso, lo statuto può ridurre tale previsione temporale (anche azzerandola), ma non aumentarla, in quanto il termine massimo di tre mesi è previsto in osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati imposto dalla legge;
  • ciascun associato può farsi rappresentarenell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di soci non inferiore a cinquecento.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le competenze inderogabili dell’assemblea delle associazioni del Terzo settore sono le seguenti:

  • nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvazione del bilancio;
  • deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberazione sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall’assemblea stessa;
  • deliberazione sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberazione in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore, se prevede un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato, può attribuire a tale organo una o più delle competenze citate, se compatibile con la disciplina della fondazione e coerente con la volontà del fondatore.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Nelle associazioni e nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Questo significa che si possono decidere limitazioni a tale potere, ma queste ultime non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non le si iscriva nel Runts o non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell’ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

Alle fondazioni si applicano le seguenti previsioni:

  • l’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
  • le norme sull’iscrizione degli amministratori nel Runts e sui poteri di rappresentanza previste per le associazioni di Terzo settore;
  • se le fondazioni si dotano di un organo assembleare o di indirizzo, la possibilità per lo statuto di prevedere nomine da parte di enti esterni o attribuire la scelta di uno o più amministratori alle diverse categorie di aderenti.

Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori

I contratti conclusi dagli amministratori in situazione di conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con l’ente possono essere annullati su domanda dell’ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un

amministratore in conflitto di interessi con l’ente, qualora provochino ad esso un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, nel caso in cui ci siano, dagli organi di controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

In merito alla responsabilità degli amministratori, valgono le previsioni del codice civile per le società. L’azione di responsabilità degli amministratori è esercitabile da almeno un decimo degli associati, dall’organo di controllo, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero dal pubblico ministero.

Ogni associato o un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, che a sua volta ne deve tener conto nella relazione all’assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all’assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

ORGANO DI CONTROLLO

Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle associazioni del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, questi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Riguardo le competenze, l’organo di controllo deve:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto;
  • vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
  • monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attestare che il bilancio socialesia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l’obbligatorietà dell’organo di revisione: in tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell’apposito registro.

CASI SPECIFICI

IMPRESA SOCIALE

Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali (salvo nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente ed enti religiosi civilmente riconosciuti) devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Si ha “coinvolgimento” nel caso in cui detti soggetti siano in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

  • i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci;
  • nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla normativa, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

I componenti degli organi sociali delle Odv non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.

Tutti gli amministratori delle Odv sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

RETI ASSOCIATIVE

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative devono rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali previsti per tutte le associazioni del Terzo settore.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga al principio – normalmente inderogabile – “una testa un voto”; inoltre, possono derogare alle regole sulle modalità e i limiti delle deleghe di voto e sulle competenze normalmente inderogabili dell’assemblea degli associati.

ASSOCIAZIONI DI GRANDI DIMENSIONI

L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali.

In questo caso, le assemblee generali devono essere costituite dai soli soci e consentire la partecipazione ai soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

In caso di irregolarità, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Gli atti costitutivi o gli statuti di queste associazioni possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga alle competenze assembleari che il codice definisce come inderogabili (inclusa la nomina degli amministratori), sempre però nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 22, 24, 25, 26, 27, 32, 41, 61, 77

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020 “Quesiti in materia di Codice del Terzo settore.”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 9313 del 16 settembre 2020 “Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 11560 del 2 novembre 2020 “art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 – Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti. Decorrenza obbligo.”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 7551 del 7 giugno 2021 “Chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del Terzo Settore ex art. 25, lett. a), Codice del Terzo Settore”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 “Riscontri a vari quesiti in materia di Ets”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a luglio 2023.

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