Personalità giuridica

L’acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell’ente. Per un’associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall’ente risponderà solamente quest’ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Tale limitazione della responsabilità non vi è invece nelle associazioni non riconosciute, dove delle obbligazioni contratte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente.

Le fondazioni sono sempre dotate di personalità giuridica, non potendo esistere fondazioni non riconosciute.

COME FUNZIONA

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è ancora oggi disciplinato in generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il quale prevede l’iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

Il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità per il conseguimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o comunque anche successivamente alla medesima iscrizione.

Per l’attribuzione della personalità giuridica è necessario che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica presso il Runts da parte dell’associazione o della fondazione è la seguente:

  • il notaio, ricevuti gli atti che indicano o la volontà a richiedere l’iscrizione al Runts (atto costitutivo, la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone la costituzione di una fondazione del Terzo settore o il verbale contenente la decisione di richiedere l’iscrizione al Runts qualora l’ente sia già costituito) o la volontà ad acquisire la personalità giuridica da parte di enti già iscritti al Runts, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica;
  • all’esito di questi controlli il notaio, entro 20 giorni dal ricevimento, deposita gli atti presso l’ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di iscrizione per gli enti che intendono iscriversi al registro unico o di acquisizione della personalità giuridica per gli Ets già iscritti;
  • l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni iscrive l’ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio competente di disporre comunque l’iscrizione nel Runts. Entro 60 giorni l’ufficio competente del Runts può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l’istanza o comunicare i motivi ostativi all’iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l’ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.

Dell’avvenuta acquisizione della personalità giuridica nel Runts, nonché dell’eventuale successiva cancellazione dal medesimo registro, entro 15 giorni è data comunicazione, da parte dell’ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore, alla prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Se a causa di perdite, il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo, l’organo di amministrazione (o, in caso di sua inerzia, l’organo di controllo eventualmente nominato) deve nel caso di un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare o, nel caso di una fondazione deliberare direttamente, la ricostituzione del patrimonio minimo. Se questo non fosse possibile, si dovrà valutare la trasformazione, oppure la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Runts.

Solo gli enti del Terzo settore con personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.

Fondazioni del Terzo settore ed associazioni che intendano acquisire la personalità giuridica.

CHI COINVOLGE

  • Nuovi enti che intendono costituirsi come enti del Terzo settore in forma di fondazione o associazione riconosciuta;
  • Associazioni riconosciute e fondazioni già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome che intendono iscriversi al Runts e acquisire la qualifica di enti di Terzo settore;
  • Associazioni non riconosciute già iscritte al Runts.

CASI SPECIFICI

Le associazioni riconosciute e le fondazioni già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora si iscrivano al Runts acquisiranno la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore. L’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l’iscrizione nel Runts.

Devono necessariamente avere la personalità giuridica gli enti filantropici.

Non è invece chiaro cosa succederà alla personalità giuridica acquisita dagli enti del Terzo settore di nuova costituzione tramite l’iscrizione al Runts, qualora essi dovessero fuoriuscire dal registro unico (ad esempio tramite la procedura di cancellazione) ma continuare ad operare sulla base del codice civile.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Viene introdotta la possibilità per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 10, 22, 48

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022 “Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al Runts”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18655 del 2 dicembre 2022 “Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica. Iscrizione al Runts per silenzio assenso”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017, e le disposizioni relative all’acquisizione della personalità giuridica sono applicabili dall’operatività del Runts.

La scheda è aggiornata a luglio 2023.

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