Registro unico nazionale del terzo settore

(La scheda è aggiornata a gennaio 2023)

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.

L’iscrizione al Runts ha efficacia costitutiva in relazione all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets): detto in altre parole, per diventare Ets è necessario iscriversi in tale registro. Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore.

Il Runts è attivo dal 23 novembre 2021.

CHI COINVOLGE

Possono iscriversi al Runts le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il popolamento del Registro ha previsto per le organizzazioni di volontariato (Odv) e per le associazioni di promozione sociale (Aps), che erano iscritte ai registri di riferimento, il processo di trasmigrazione conclusosi il 7 novembre 2022. Le Onlus invece scelgono in quale sezione del Runts collocarsi avendo come termine il 31 marzo dell’anno successivo all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali previsti dal codice del Terzo settore.

Le organizzazioni non governative (Ong) di cui alla legge 125 del 2014, già riconosciute idonee ai sensi della legge 49 del 1987, possono presentare richiesta di iscrizione al Runts, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.

COME FUNZIONA

Il Runts è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale. All’ufficio statale del Runts si affiancheranno infatti gli uffici regionali e provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano).

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro.

STRUTTURA

Il Runts si compone delle seguenti sezioni:

  1. organizzazioni di volontariato;
  2. associazioni di promozione sociale;
  3. enti filantropici;
  4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. reti associative;
  6. società di mutuo soccorso;
  7. altri enti del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione deve osservare la seguente procedura, disciplinata in dettaglio dal decreto ministeriale 106 del 2020:

  • la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto e degli altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio del Runts ossia:
    • l’ufficio regionale o provinciale territorialmente competente;
    • l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
  • all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti già esistenti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
    • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
  • l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:
    • iscrivere l’ente;
    • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
    • invitare l’ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione, assegnando un termine non superiore ai trenta giorni.

In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.

Per gli enti del Terzo settore aderenti a reti associative: se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di diniego all’iscrizione nel registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

CONTENUTO

Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  • la data di costituzione;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
ADEMPIMENTI

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci (di esercizio e, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti e le relazioni illustrative per ogni eventuale raccolta pubblica fondi effettuata nell’esercizio precedente.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

RESPONSABILITÀ

Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni appena riportate sono onerati gli amministratori. In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese ovvero:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
  • se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
  • se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
CANCELLAZIONE

La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:

  • a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore;
  • per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.

Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione.

Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.

Nel caso in cui vi sia un provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell’ufficio del Runts territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Runts.

OPPONIBILITÀ AI TERZI

Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli atti restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

CASI SPECIFICI

ETS COMMERCIALI E IMPRESE SOCIALI

Oltre che nel Runts, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

FONDAZIONI

Nel caso delle fondazioni del Terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell’autorità governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall’ufficio del Runts territorialmente competente.

PERSONALITÀ GIURIDICA

Gli enti che contestualmente all’iscrizione al Runts intendono acquisire la personalità giuridica devono seguire una particolare procedura:

    • l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di Terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, viene depositato dal notaio che l’ha ricevuto presso il competente ufficio del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluso il rispetto delle disposizioni specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni);
    • l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal Runts;
    • se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio di disporre l’iscrizione nel Runts. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa di riforma introduce un registro unico nazionale del Terzo settore, che si sostituisce alla pluralità di registri speciali previsti dalla vecchia disciplina.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020

Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021

ABROGAZIONI

A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore sono abrogati:

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art. 6

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: artt. 7, 8, 9 e 10

Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è operativo dal 24 novembre 2021.

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