La riforma contiene alcune indicazioni in merito alla presenza dei soci all’interno degli enti del Terzo settore (Ets), dal numero minimo necessario per creare particolari categorie di enti ai requisiti di ammissione per i nuovi associati e alla loro partecipazione alla compagine associativa.
In particolare, il Codice del Terzo settore indica, quale valore determinante nell’applicazione di principi partecipativi non discriminatori, l’esplicita previsione dei requisiti di ammissione di nuovi associati negli statuti delle associazioni Ets.
Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta . Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.
Nelle associazioni del Terzo settore, il codice detta una disciplina specifica per l’ammissione di nuovi associati, la quale si applica qualora lo statuto non preveda diversamente.
Il codice prevede in particolare che:
La possibilità per lo statuto di derogare alle previsioni appena menzionate attiene in realtà soltanto ad alcune fattispecie, tenuto anche conto che diverse disposizioni del codice del Terzo settore sono strettamente connesse a principi inderogabili presenti nel codice civile.
Lo statuto, ad esempio, può prevedere disposizioni differenti sui termini previsti dal codice del Terzo settore, sull’individuazione dell’organo competente a decidere sul ricorso relativo al rigetto della domanda di ammissione. Non si può invece derogare alla necessità di dare comunicazione all’interessato sull’esito della domanda, né l’annotazione sul libro degli associati o il principio secondo cui l’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato, così come non è possibile ovviare dall’obbligo di motivare l’esclusione.
Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.
Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Se tale termine non viene rispettato, l’ente è cancellato dal Runts.
La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps.
La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Nelle Aps non si possono prevedere limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né si può prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il condizionamento della partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Le reti associative nazionali sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 24, 27, 32.2, 35.2 e 3, 61
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata a luglio 2023