Associati

La riforma contiene alcune indicazioni in merito alla presenza dei soci all’interno degli enti del Terzo settore (Ets), dal numero minimo necessario per creare particolari categorie di enti ai requisiti di ammissione per i nuovi associati e alla loro partecipazione alla compagine associativa.

In particolare, il Codice del Terzo settore indica, quale valore determinante nell’applicazione di principi partecipativi non discriminatori, l’esplicita previsione dei requisiti di ammissione di nuovi associati negli statuti delle associazioni Ets.

CHI COINVOLGE

Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta  . Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.

COME FUNZIONA

Nelle associazioni del Terzo settore, il codice detta una disciplina specifica per l’ammissione di nuovi associati, la quale si applica qualora lo statuto non preveda diversamente.

Il codice prevede in particolare che:

  • l’ammissione è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati;
  • in caso di rigetto, l’organo competente a deliberare deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni;
  • l’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. In questo caso, tali organi devono deliberare in occasione della loro successiva convocazione.

La possibilità per lo statuto di derogare alle previsioni appena menzionate attiene in realtà soltanto ad alcune fattispecie, tenuto anche conto che diverse disposizioni del codice del Terzo settore sono strettamente connesse a principi inderogabili presenti nel codice civile.

Lo statuto, ad esempio, può prevedere disposizioni differenti sui termini previsti dal codice del Terzo settore, sull’individuazione dell’organo competente a decidere sul ricorso relativo al rigetto della domanda di ammissione. Non si può invece derogare alla necessità di dare comunicazione all’interessato sull’esito della domanda, né l’annotazione sul libro degli associati o il principio secondo cui l’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato, così come non è possibile ovviare dall’obbligo di motivare l’esclusione.

CASI SPECIFICI

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Se tale termine non viene rispettato, l’ente è cancellato dal Runts.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Nelle Aps non si possono prevedere limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati, né si può prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il condizionamento della partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

RETI ASSOCIATIVE

Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le reti associative nazionali sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 24, 27, 32.2, 35.2 e 3, 61

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1309 del 6 febbraio 2019 “Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 – Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1082 del 5 febbraio 2020 “Quesiti in merito alla composizione della base associativa degli enti del Terzo settore”

Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021 “Riscontri a vari quesiti in materia di Ets”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a luglio 2023

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