La disciplina in tema di volontariato è un elemento comune a tutti gli enti de Terzo settore che decidano di avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività.
In particolare, il volontario è definito come un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche attraverso un ente del Terzo settore (Ets), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell’ente: il codice chiarisce che anche un non associato può essere volontario.
Rispetto alle precedenti disposizioni in tema di volontariato, il codice del Terzo settore fa sicuramente un riferimento più esplicito al fatto che l’azione di volontariato sia rivolta ad offrire risposte ai bisogni della comunità nel complesso.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
L’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività può rimborsargli unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.
Ai fini del rimborso, è ammissibile anche un’autocertificazione, purché i rimborsi non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Quello appena menzionato è il cosiddetto “rimborso autocertificato”, per il quale non è necessario che il volontario presenti all’ente i documenti giustificativi delle spese sostenute: questi ultimi però devono comunque esserci e, in caso di controllo, il volontario li deve presentare. Il “rimborso autocertificato” non costituisce quindi un rimborso spese forfetario, il quale è vietato espressamente dal codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Dunque, come espresso anche in una recente nota del ministero del Lavoro (27 febbraio 2020), negli Ets esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario sic et simpliciter (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore.
Il codice contiene anche disposizioni concernenti la promozione del volontariato.
In particolare:
Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono le due tipologie di enti del terzo settore che si avvalgono obbligatoriamente di volontari: il codice del Terzo settore prevede infatti che esse debbano svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Sia le Odv che le Aps possono comunque avvalersi di persone retribuite ma l’attività di volontariato deve rimanere prevalente. Nelle Odv il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio).
Lo stesso criterio vale anche per le Aps, per le quali però è posto un ulteriore criterio (alternativo a quello appena menzionato), per il quale il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio).
Nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
La riforma indica i Csv quali enti preposti all’organizzazione, alla gestione e all’erogazione dei servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’Organismo nazionale di controllo (Onc).
Caso 1: La disposizione riguardante la possibilità di presentare un’autocertificazione ai fini del rimborso non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
Caso 2: L’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ente non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso (Croce rossa e Croci bianche) secondo la legislazione vigente delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Caso 3: Una recente nota del ministero del Lavoro ha chiarito come l’incompatibilità tra la figura del volontario e quella di persona retribuita valga anche nel caso in cui la persona ricopra una carica sociale a titolo gratuito, la quale, se svolta in conformità ai requisiti previsti dal codice del Terzo settore, è considerata a tutti gli effetti attività di volontariato.
Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Inoltre, sono tenuti a predisporre un registro dei volontari non occasionali e devono garantirne la tenuta
Per la prima volta viene data una definizione ampia ed unitaria di volontario, la quale vale anche al di fuori del Terzo settore e degli enti che lo caratterizzano.
In coerenza con l’impianto complessivo della riforma – in forza del quale l’attività di volontariato può riguardare tutti gli Ets – il codice del Terzo settore chiarisce che l’azione del volontario è precipuamente volta a offrire risposte ai bisogni della comunità. Al centro della riforma è quindi posta, per la prima volta, la libertà d’azione del volontario, prima ancora delle attività che svolge.
Viene inoltre esteso a tutti gli enti del Terzo settore, che si avvalgono delle attività di volontari, l’obbligo di tenuta del relativo registro parallelamente all’obbligo di assicurazione degli stessi.
Vengono poi introdotte nuove misure di promozione del volontariato, come il riconoscimento delle competenze e viene superato il sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, attraverso l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 17, 18, 19, 32, 35
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
La normativa concernente il volontariato è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata a giugno 2022.