È un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets).
Sempre nel medesimo registro è facoltà dell’ente istituire un’apposita sezione separata per i volontari occasionali.
Il codice non definisce cosa si debba intendere per “volontario occasionale” rimettendo tale definizione ai singoli enti, i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell’assiduità e della continuatività del proprio impegno.
Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari (associati e non) che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, in cui sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
Prima di essere posto in uso, il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (compreso il segretario comunale), che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
In alternativa l’ente può adottare la tenuta del registro con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile e cioè:
Per gli enti di Terzo settore aderenti a reti associative, è possibile l’adozione di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione, dalla medesima rete. In tal caso rimane in capo al singolo ente la titolarità degli obblighi relativi alla tenuta del registro, e quindi all’inserimento e alla modifica. La rete associativa può accedere solo in visione alle informazioni contenute.
Nel registro l’ente del Terzo settore deve indicare, per ciascun volontario:
È inoltre fondamentale procedere ad aggiornare il registro ogni qualvolta ciò sia necessario.
Le medesime informazioni devono essere comunque raccolte per i volontari occasionali e conservate dall’ente.
Qualora l’ente stesso abbia inteso istituire nel registro una sezione separata dedicata ai volontari occasionali, tali informazioni saranno apposte sul registro.
Il codice allarga a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere l’apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 17
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
La normativa concernente il registro dei volontari è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La scheda è aggiornata a giugno 2022.