L’autocertificazione delle spese è opzionale e vincolata al rispetto dei vincoli indicati dall’art. 17 co.4 del CTS e deve essere sempre accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 dpr 445/2000).
È sempre consigliato supportare qualunque scelta gestionale sul tema dei rimborsi spese o anticipo spese associative che non sia espressamente descritta in un apposito regolamento associativo, con una apposita delibera dell’organo di amministrazione o del relativo Regolamento.
Solo per il volontario, a prescindere dal suo status anche di associato o meno, è previsto il rimborso delle spese sostenute ex art. 17 dlgs 117/17.
Il regolamento associativo può prevedere, tra le altre, anche il rimborso delle spese telefoniche, interamente o con quota parte, sostenute dal volontario per l’attività associativa. Naturalmente potendo essere complesso quantificare la quota parte di spesa telefonica direttamente sostenuta per una specifica attività associativa, sarà fondamentale regolamentare nel dettaglio con un criterio univoco, questo tipo di rimborso. Si consiglia di acquistare apposite schede telefoniche da dedicare al traffico telefonico associativo, in maniera da poter imputare direttamente la spesa all’ente, anziché utilizzare lo strumento del rimborso spese al volontario.
Alla autocertificazione delle spese (art. 17 co. 4 dlgs 117/17) è sempre necessario allegare copia del documento di identità trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 dpr 445/2000).
QUESITO. Sarebbe utile acquisire alcune linee di indirizzo in merito alle modalità di erogazione dei rimborsi spese per trasferte effettuate dai soci delle associazioni. In particolare, il Forum del Terzo Settore chiede se sia possibile adottare un solo criterio di quantificazione della trasferta (es: € 0,35 a Km) valido per tutti i soci, a prescindere dal veicolo utilizzato, oppure se sia necessario che il Consiglio Direttivo deliberi esclusivamente che il rimborso sia erogato nei limiti delle tabelle ACI, di modo che ciascuno provvederà al relativo calcolo in ragione del veicolo concretamente utilizzato. Si domanda, inoltre, se la trasferta del socio debba intendersi:
Infine, il Forum del Terzo Settore chiede se:
RISPOSTA. Nonostante non esista una disciplina specifica per i rimborsi spese degli associati di un ente è comunque possibile prendere ispirazione dalla disciplina esistente per altri soggetti e da quanto previsto dalla norma sul volontariato.
Qualora gli associati siano legati con l’ente da un rapporto di lavoro dipendente o di natura professionale sarà applicata la specifica disciplina dettata in riferimento a ciascuna categoria reddituale.
In generale, i rimborsi spesa agli associati “volontari” che si recano in trasferta – che devono essere certi, documentati e inerenti all’attività svolta da un ente – possono distinguersi in:
Pertanto, un’associazione può prevedere il sostenimento di tali spese, definendone criteri e i limiti di rimborso. Ciò determina, di conseguenza la preventiva autorizzazione da parte degli organi direttivi dell’ente al fine di garantirne la compatibilità con i vincoli di bilancio e la loro coerenza rispetto agli scopi istituzionali. Gli associati si considerano in trasferta quando prestano la loro attività al di fuori dall’ambito territoriale del Comune in cui ha sede l’ente non commerciale. Il percorso effettuato dagli associati dalla propria abitazione alla sede dell’ente (e viceversa) non è considerato trasferta.
Si ribadisce che i rimborsi spese per trasferte possono essere concessi solo se:
– correlati all’espletamento dell’attività dell’ente;
– costituiscono una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute.
Le principali tipologie di rimborso analitico o piè di lista possono riguardare:
– Indennità chilometrica: deve essere preventivamente autorizzato l’uso del mezzo proprio con verbale del Consiglio direttivo. Solitamente nell’autorizzazione si definisce un costo chilometrico uguale per tutti (€ 0,30- 0,35 a Km) oppure le tariffe ACI.
– Biglietti autostradali.
– Biglietti ferroviari e altri biglietti di servizi pubblici di linea.
– Biglietti aerei (si consiglia l’autorizzazione preventiva del Consiglio direttivo per l’uso dell’aereo per l’entità della spesa che talvolta può essere decisamente superiore alle altre forme di trasporto).
Per le indennità chilometriche, può essere concesso il rimborso a titolo di spesa documentata se:
– è stato preventivamente autorizzato l’utilizzo dell’autovettura per la trasferta;
– è stato indicato il luogo di partenza e di arrivo e il giorno in cui è effettuata la trasferta;
– è stato indicato l’importo rimborsabile per ciascun Km.
La documentazione richiesta per il rimborso analitico può essere costituita da:
– fatture;
– ricevute fiscali o scontrino fiscale “parlante” con i dati e il codice fiscale del sostenitore della spesa;
– nota spese con allegati scontrini, biglietti di trasporto, ecc…
Si precisa, infine, che la trasferta del socio, in caso di divergenza tra Comune in cui si trova la sede dell’Ente e il Comune di residenza dell’associato, si considera decorrente dal Comune più vicino (sia esso il Comune in cui ha sede l’Ente ovvero di quello di residenza dell’associato) alla sede di destinazione finale.
Rispetto al punto d) si considerano rimborsabili solo le spese sostenute in un comune diverso da quello della sede dell’ente.
Si ribadisce, che in ogni caso, il rimborso delle spese di trasferta dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente con apposita nota specificando le ragioni della trasferta”.
Nelle dichiarazioni sostitutive si rinvia all’art. 38 del citato dpr 445/2000 ai sensi del quale le istanze sono sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Le spese che è possibile autocertificare quindi sono solo quelle espressamente previste dalla regolamentazione. Voci tipiche sono ad esempio, la spesa del parcheggio, dell’utilizzo del proprio mezzo, del pasto, del trasporto sostenuto direttamente dal volontario con proprie risorse e di cui chieda il rimborso. Non si ricomprendono tra queste le spese che il volontario ha effettuato per conto dell’ente che richiedono invece una spesa diretta dell’ente e fattura (o “scontrino parlante”) intestata all’ente.
Per il presidente: Modello D – RENDICONTO PER CASSA – USCITE – lettera E) Uscite di supporto generale – 5) Altre uscite
Per i volontari: Modello D – RENDICONTO PER CASSA – USCITE – lettere da A) ad E) a seconda dell’attività in cui sono impegnati – personale (se è distinguibile dal personale dipendente) oppure Altre uscite
Diversi interventi normativi tra il 21 e il 22 sono intervenuti delineando il perimetro dei soggetti interessati in chiave estensiva (tra tutti la legge 76/21) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, fino a ricomprendervi tutti gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività in strutture pubbliche o private
La normativa in oggetto disciplina il personale retribuito, non pronunciandosi sui volontari, e quindi lasciando il vuoto normativo su questo aspetto. Si ritiene però che non essendo la differenza di trattamento giustificabile con il semplice fatto della retribuzione o meno (di fatto se l’attività è la stessa, il “pericolo sanitario” è lo stesso), questa regola possa essere applicata dagli enti non profit anche ai propri volontari.
Starà all’ente quindi disporre in tal senso, magari facendo opportune considerazioni che si consiglia di dettagliare in una delibera del Consiglio direttivo o adottando un apposito piano Covid di sicurezza, rimandando il tema ad una generale questione di sicurezza sul lavoro – con le relative responsabilità – sia per gli utenti dell’ente che per gli altri operatori/volontari.
Chiaramente se l’attività avviene in convenzione con ente pubblico, è obbligatorio chiedere disposizioni in tal senso all’ente pubblico in questione (es. azienda ospedaliera).