Social bonus: come ridare vita ai beni pubblici inutilizzati e ai beni confiscati alla criminalità organizzata

Scade il 15 settembre la prossima finestra per l'accesso al credito d’imposta previsto dalla riforma, un’opportunità di partenariato tra pubblica amministrazione, enti del Terzo settore e privati finanziatori. Ecco come fare

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 23 febbraio 2022, n. 89 che ha definito il Regolamento di funzionamento del social bonus, ci si può preparare alla prossima finestra di accesso al beneficio con scadenza il 15 settembre. Il decreto sarà operativo il 29 luglio e manca ancora la modulistica ma il Regolamento definisce puntualmente l'iter.

Il social bonus è un credito di imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali ad enti del Terzo settore (Ets) che presentano progetti di recupero di:

  • immobili pubblici inutilizzati e
  • beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata

dove realizzare esclusivamente attività di interesse generale con modalità non commerciali, attraverso interventi edilizi finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento delle attività nonché diretti a sostenere le spese di gestione dei beni stessi.

Si tratta di una opportunità di partenariato tra pubblica amministrazione, enti del Terzo settore e privati finanziatori molto interessante anche se non si nasconde come la circostanza di precludere lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità commerciali e di svolgere attività diverse limita fortemente le potenzialità della misura.

Quali enti del Terzo settore possono fruire del social bonus?

Il Regolamento è stato adottato a febbraio per cui prevede che la disposizione non si applichi ai soggetti che si sono iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): a seguito delle modifiche apportate all’articolo 104 del codice del Terzo settore (Cts) dal Decreto semplificazioni, è stato invece affermato che l’agevolazione, disciplinata dall’articolo 81 del Codice, si applica non più solo alle organizzazioni iscritte nei previgenti registri delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e anagrafe delle Onlus ma anche a chi abbia ottenuto l’iscrizione nel Runts.

L’iter

Il provvedimento prevede:

  • presentazione dell’istanza;
  • esame dell’istanza da parte di una commissione che poi approva l’elenco dei progetti finanziabili;
  • percezione dei contributi liberali mediante modalità tracciabili;
  • comunicazione periodica dei contributi percepiti e delle spese sostenute con rendicontazione finale;
  • pubblicazione delle informazioni relative al progetto sia sul sito dedicato al social bonus che sul sito dell’ente del Terzo settore.

La presentazione dell’istanza

Gli Ets presentano il progetto di recupero dell’immobile o degli immobili entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.

Con l’istanza è necessario presentare la documentazione attestante

  • la sussistenza dei requisiti: il progetto deve essere presentato da un ente del Terzo settore il cui legale rappresentante e i cui componenti dell’organo di amministrazione non presentino cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; che risulti aver versato gli oneri previdenziali e assicurativi nonché le imposte; che abbia assicurato i volontari e che sia assegnatario del bene. Il progetto può essere presentato anche in partenariato nel qual caso il capofila viene considerato l'ente proponente ma tutti i partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti menzionati salvo, ovviamente, l’assegnazione del bene;
  • la descrizione del progetto di intervento e di utilizzo del bene;
  • l'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere;
  • le informazioni relative al budget e il cronoprogramma degli interventi.

La Commissione – verificata la sussistenza dei requisiti – pubblica l'elenco dei progetti ammessi al social bonus sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione «Pubblicità Legale».

Come si effettua l’erogazione liberale?

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità tracciabili e nella causale del pagamento bisognerà specificare:

  • la natura di “social bonus”;
  • i dati dell'ente del Terzo settore beneficiario;
  • l'oggetto dell'erogazione.

La trasparenza nella gestione dei fondi

Il provvedimento pone a carico dell’Ets l’onere di trasmettere con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute a sostegno del progetto nel trimestre di riferimento ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.

A conclusione dei lavori, gli Ets trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

Gli Ets beneficiari delle misure di social bonus devono inoltre fornire le informazioni relative al progetto, risorse introitate e spese sostenute sia sul portale «socialbonus.gov.it» (presto online), gestito dal Ministero del Lavoro che sul proprio sito o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono.

In cosa consiste il beneficio fiscale?

Chi effettua l’erogazione liberale accede ad un credito di imposta nella misura e con i vincoli di seguito descritti.

CONTRIBUENTE ENTITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA LIMITI DI UTILIZZO MODALITÀ DI UTILIZZO
Persona fisica

65%
dell’erogazione liberale

15 % del reddito imponibile

fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito

Ente non commerciale e società che non svolge attività commerciale

50%
dell’erogazione liberale

15 % del reddito imponibile

fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito

Società

50%
dell’erogazione liberale

5 per mille dei ricavi annui

In compensazione

Ovviamente il beneficio è alternativo ad altre disposizioni che introducono regimi di deduzione o detrazione di imposta come quella prevista dall’articolo 83 del codice del Terzo settore.

© Foto in copertina di Francesco Catalano, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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