In una nota del Lavoro si chiarisce che è necessario essere enti del Terzo settore fin dal momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero dei beni oggetto del credito di imposta, nello specifico immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata
Il 23 aprile 2024 è stata pubblicata una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a fornire chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dal codice del Terzo settore (art. 81 dlgs n. 117/2017).
Il social bonus è uno strumento che si concretizza in un credito d’imposta accordato a persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che hanno effettuato erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Ets:
Questi beni sono utilizzati da parte degli Ets in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 dlgs n. 117/2017 con modalità non commerciali.
Il credito di imposta ammonta a:
Nello specifico, la nota precisa che il possesso della qualificazione soggettiva (art. 4, comma 1 dlgs n.117/2017) da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni liberali (in relazione alle quali l’art. 81 sopra citato riconosce il credito d’imposta) ha rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell’ente beneficiario: è pertanto necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero.
Per permettere di beneficiare del social bonus ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti, gli Ets devono presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile sulla piattaforma ministeriale e allegando la modulistica prevista.
In particolare, ciascun ente proponente può presentare l’istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
© Foto in copertina di Daniele Guastamacchia, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"