Anche gli enti non commerciali possono fare richiesta di accesso al credito. Previsto un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto, crediti di imposta per i canoni di locazione, aiuti allo sport, cultura, famiglie e potenziamento dei centri estivi per i bambini
La proroga dell’accesso al credito per gli enti non commerciali, un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto, importanti misure a sostegno del settore sportivo, il rinnovo dei crediti di imposta per i canoni di locazione. E ancora, previsioni a sostegno della cultura e delle famiglie, oltre il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa.
Queste alcune delle principali misure di interesse per il Terzo settore presenti nel cosiddetto Sostegni bis (dl n. 73/2021) entrato in vigore il 26 maggio 2021.
Complessivamente il provvedimento stanzia circa 40 miliardi di euro per sostenere le imprese, il lavoro e le professioni, la liquidità, la salute e i servizi territoriali, tutti interventi connessi all’emergenza Covid-19.
Vediamo, qui di seguito, i contenuti di maggior rilievo per gli enti non profit.
Tra le misure da segnalare vi è anzitutto la (tanto attesa) proroga, al 31 dicembre 2021, dell’accesso al credito garantito da Fondi di garanzia PMI per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sappiamo che l’art. 13, comma 12-bis dl n. 23/2020 – come modificato dal cosiddetto dl Agosto (dl n. 104/2020) – aveva prorogato al 31 dicembre 2020 la destinazione delle risorse del Fondo (art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996) all’erogazione della garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) la concessione dei finanziamenti garantiti da questo Fondo è stata prorogata al 30 giugno 2021 unicamente per le piccole e medie imprese la cui attività risulti danneggiata dall’emergenza sanitaria, senza alcun riferimento espresso agli enti non commerciali, la cui proroga risulta pertanto già scaduta il 31 dicembre 2020.
Da qui la necessità fortemente avvertita in questi mesi – ora formalizzata con il Sostegni bis (art. 13, comma 1, lett. i) – di prevedere una proroga anche per gli enti non commerciali, così come già previsto per la generalità degli altri beneficiari.
Il decreto legge prevede poi, all’art. 1, un pacchetto di contributi a fondo perduto articolati su tre diverse vie:
replica del precedente bonus di cui al dl Sostegni (dl n. 41/2021);
contributo a fondo perduto alternativo;
contributo a fondo perduto a conguaglio.
Vediamo quali sono i requisiti specifici per ognuno.
Il provvedimento prende in considerazione le perdite nel periodo compreso dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il calcolo del contributo alternativo spettante si effettua applicando le stesse percentuali del primo Sostegni alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020:
60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
La richiesta del contributo a fondo perduto alternativo sarà presentata secondo regole e tempi stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta in nessun caso ai soggetti la cui la partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e agli enti pubblici (art. 74), nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
Questa forma di contributo spetta anche ai titolari di partita Iva che non hanno richiesto il bonus del dl Sostegni.
Il periodo preso in considerazione è sempre lo stesso (dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto allo stesso lasso di tempo tra 2019 e 2020), ma l’importo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Per ottenerlo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate che ne stabilisce modalità e dettagli. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Rimane il requisito del fatturato non oltre a 10 milioni di euro. Il contributo non può superare i 150mila euro.
L’entità della perdita sarà stabilita da un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Anche questo contributo può essere percepito, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di credito d’imposta.
La domanda deve essere presentata in base alle modalità individuate dall’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali è indicato l’ammontare dei risultati economici d’esercizio.
L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata entro il 10 settembre 2021.
È rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché per gli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4).
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, tale credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Sono significative le misure adottate a sostegno del settore sportivo, che si articolano in un intervento complessivo di circa 700 milioni di euro per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio dello sport.
A quanto già previsto dal dl Sostegni (dl n. 41/2021) si aggiungono anzitutto 180 milioni di euro per incrementare la dotazione del “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche” destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le società sportive dilettantistiche (Ssd) (art. 10, comma 5) e 90 milioni di euro in credito d’imposta per le spese sostenute per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, durante l’anno di imposta 2021, in favore di leghe e società sportive professionistiche e di Asd e Ssd (art. 10 comma 1 e 2).
Inoltre, è previsto un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro per contributi a fondo perduto utili a ristorare dalle spese sanitarie (ossia per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19) sostenute dalle società professionistiche e dilettantistiche (art. 10, comma 3).
Il provvedimento prevede, ancora, un incremento di 43 milioni di euro dei fondi destinati all’Istituto per il Credito Sportivo (art. 10, commi 8 e 9).
È prevista poi l’erogazione, attraverso la società Sport e Salute SpA, di 220 milioni di euro destinati alle indennità per i collaboratori sportivi (art. 44). In particolare, ai collaboratori che nel 2019 hanno dichiarato allo Stato un reddito derivante dal rapporto di collaborazione con le realtà sportive superiore a 10 mila euro, è confermata la quota di 1200 euro mensile; per coloro che hanno dichiarato un reddito tra i 4mila ed i 10mila euro la somma è pari a 800 euro mensili, mentre per chi ha dichiarato un reddito derivante dalle collaborazioni sportive inferiori ai 4mila euro annui il bonus è di 400 euro mensili.
Da ultimo, oltre 50 milioni di euro sono destinati al “Fondo rilancio del sistema sportivo nazionale” (art. 10, comma 3).
Degna di nota è poi quanto previsto a sostegno delle famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli (art. 63). Una quota di risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
I criteri di riparto delle risorse ai Comuni verranno stabiliti con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, insieme alle modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati.
Sul punto deve rammentarsi che il 21 maggio 2021 sono state pubblicate le nuove “Linee guida per le attività con bambini e ragazzi” adottate, in aggiornamento rispetto a quelle del 17 maggio 2020, dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.
Per l’anno 2022 è poi prorogato il “Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile”, già rinnovato per gli anni 2019-2021 ma con una dotazione che era scesa da 100 a 55 milioni di euro all’anno (art. 63). La dotazione del Fondo è oggi aumentata a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e prorogata per l’anno 2022 a 55 milioni di euro.
Previsto un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (art. 32).
Tale credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Il dl n. 73/2021 contiene anche altre previsioni di potenziale interesse per il non profit e le persone destinatarie delle loro attività, tra queste:
l’istituzione di un “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse” con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 a sostegno delle attività economiche rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2021 e la data di conversione del dl n. 73/2021 (art. 2);
a proposito del reddito di emergenza, il riconoscimento, per l’anno 2021, di ulteriori quattro quote relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (art. 36);
riguardo il reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità, la modifica delle modalità di erogazione dell’indennità per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 37);
l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) dl n. 185/2008 di 125 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 45);
l’istituzione, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è di un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di determinati criteri (art. 53);
l’incremento del Fondo per le politiche giovanili, (art. 19, comma 2 dl n. 233/2006), per un importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni (art. 64);
il rifinanziamento, a sostegno della cultura, di alcuni Fondi istituiti presso il Ministero della Cultura (art. 65).