Sport, disabilità, università: cosa cambia anche per il Terzo settore

Il decreto legislativo n. 71 dello scorso 31 maggio introduce una serie di modifiche significative sul lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale, ma anche al sostegno per alunni con fragilità e sulla ricerca. Ecco le principali disposizioni

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31 maggio il dl 31 maggio 2024, n. 71 con “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

Per quanto di interesse per il Terzo settore e le organizzazioni non profit in generale, il decreto legge reca alcune disposizioni (artt. 1-5) in materia di sport, lavoro sportivo e relativa disciplina fiscale e altre in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità (artt.  6-9), oltre a previsioni concernenti, più in generale, l’avvio dell’a.s. 2024/2025 e in materia di Università e ricerca.

Qui di seguito i contenuti più rilevanti.

Sport

L’art. 1 incide sui limiti alla rielezione dei Presidenti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate (art. 16 d.lgs. n. 242/1999).

Questo aspetto è stato oggetto già di precedenti interventi normativi.

Sinteticamente, un limite assoluto di tre mandati era stato già fissato dalla legge n. 8/2018 e successivamente modificato dal dl. n. 75/2023 che disponeva che, al superamento del terzo mandato consecutivo, un quarto mandato (per i Presidenti ma finora anche per gli altri membri degli organi direttivi) fosse possibile solo con l’ottenimento dei due terzi dei voti validamente espressi.

Viene limitato tale vincolo dei tre mandati ai soli presidenti, mentre i consiglieri e gli altri membri degli organi direttivi risultano liberamente rileggibili (art. 1 dl n. 71/2024 modifica nuovamente il citato art. 16 l. n. 242/1999).

Per i presidenti resta comunque la possibilità di andare oltre al terzo mandato consecutivo ottenendo i due terzi dei voti validamente espressi.

Vincoli e procedure che si applicano anche ai presidenti delle strutture regionali, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni paralimpiche.

Viene istituita la “Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”, costituita da un presidente e sei componenti tra cui il Presidente INPS e il Direttore della Agenzia delle Entrate (o loro delegati) (art. 2).

La Commissione è competente, tra l’altro, a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al  fine di verificare  il  rispetto  dei  principi  di  corretta  gestione,  il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

La nuova norma incide significativamente su alcuni aspetti qualificanti del lavoro sportivo, introducendo nel corpo normativo del dlgs n. 36/2021 alcune novità (art. 3).

La prima novità riguarda l’impegno nel mondo sportivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali vige un generale divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (dlgs n. 165/2001). Sono esentate dall’obbligo preventivo di tale autorizzazione, oltre ai dipendenti pubblici part time, alcune specifiche prestazioni (es. collaborazione a giornali, seminari, sindacali).

In base al dl n. 71/2024, i dipendenti pubblici che vogliano impegnarsi anche in un lavoro sportivo (a condizione che ricevano un compenso non superiore a 5.000 euro all’anno) sono esentati dall’obbligo di richiedere la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e basterà loro una mera comunicazione preventiva. Devono poi comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, il complesso dei compensi percepiti nell’anno precedente così che la propria amministrazione possa verificare il non superamento della soglia.

È poi abrogato quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lett. a) Dpr n. 917/1986 relativamente all’assimilazione ai redditi da lavoro autonomo dei lavori diversi da lavoro autonomo o di co.co.co.

Di particolare interesse è soprattutto il rinnovato quadro normativo che incide sui profili economici dei volontari di cui al comma 3 dell’art. 3.

Fino al 31 maggio di quest’anno i rimborsi ai volontari sportivi seguivano due possibili percorsi in base al comma 2 dell’art. 29 dlgs n. 36/2021:

  • rimborsi per spese sostenute al di fuori dal Comune di residenza del volontario, senza alcuna soglia massima ma dietro documentazione attestante spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto;
  • spese “autocertificate” entro la soglia massima di 150 euro al mese, sulla base di una delibera del “proprio” ente che indicasse tipologie di spese rimborsabili con riferimento all’attività del volontario.

Con l’entrata in vigore del dl n. 71/2024 (ossia dal 1 giugno 2024) questi due strumenti di rimborso risultano abrogati e sostituiti da rimborsi di tipo “forfettario”: ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, ma solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal Cipe  dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa  questa modalità di rimborso.

Per i volontari sportivi che ricevono tali rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.  Per i profili applicativi e le criticità di tale novella normativa si consiglia la lettura dell’articolo “Riforma dello sport: ancora novità per lavoratori e volontari”.

Inoltre il dl. n. 71/2024 attribuisce a Nado Italia (Istituzione competente a prevenire, combattere e sanzionare il fenomeno del doping nello sport in Italia) personalità giuridica di diritto privato.

Altre disposizioni sono poi dettate sugli aspetti finanziari relativi alle “società professionistiche di calcio” e alla emissione di valori mobiliari negoziati sul mercato.

Sostegno agli alunni con disabilità

Il dl n. 71 interviene anche potenziando i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anche in forza di titoli conseguiti all’estero, e prevedendo, tra l’altro, la possibilità che, valutato l’interesse del discente, nell’ambito  dell’attribuzione  degli  incarichi  a  tempo determinato, al docente in possesso del titolo  di  specializzazione per l’insegnamento agli  alunni  disabili possa essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.

 © Foto in copertina di Mario Vintariprogetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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