In una circolare del Ministero dell’Interno ulteriori indicazioni per sciogliere i dubbi aperti dall’ultimo Dpcm per arginare il contagio del Coronavirus. Confermata la possibilità di svolgere le assemblee in presenza, ma sono fortemente consigliate le modalità a distanza
Arrivano nuove precisazioni sull’ultimo Dpcm, quello del 18 ottobre 2020 – in vigore dal 19 ottobre 2020 ed efficace sino al 13 novembre 2020 che contiene nuove e più stringenti misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
In particolare, il provvedimento apporta alcune modifiche al Dpcm del 13 ottobre 2020 che riguardano – per quanto di specifico interesse per gli enti non profit – l’attività sportiva, i servizi di ristorazione e lo svolgimento di convegni e congressi.
Le precisazioni arrivano con la circolare del 20 ottobre 2020 il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni applicative riguardanti alcuni profili innovativi del provvedimento.
In merito a quanto disposto dal Dpcm del 18 ottobre 2020 per gli eventi, le competizioni sportive e gli sport di contatto, la circolare precisa che sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale.
Sono poi oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.
Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale, ossia qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici).
È inoltre chiarito che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto, purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza.
La circolare riporta utilmente alcuni esempi: per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole.
Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
La circolare precisa che la distinzione fra riunioni private e attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.
Ne deriva che le assemblee degli enti per approvare il bilancio e/o per modificare gli statuti si dovranno tenere in videoconferenza, e quindi a distanza. Laddove ciò non sarà possibile, la riunione potrà comunque svolgersi in presenza, nel rispetto comunque delle indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.
Il Dpcm 18 ottobre 2020 è poi intervenuto stabilendo che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5.00 alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
La Circolare del Ministero dell’Interno sottolinea l’importanza della novità introdotta in merito al numero massimo di 6 commensali per tavolo, all’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso e allo svolgimento della ristorazione con asporto (prima consentita senza limiti orari, ora invece esercitabile fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze).
A proposito della facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, la Circolare precisa che tale intervento è funzionale a una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica.
Sarà il sindaco ad attuare eventualmente la misura sulla base di una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.
Questa valutazione potrà essere compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria e nell’attuazione di tale misura il sindaco potrà avvalersi anche delle unità militari.
In considerazione, poi, del fatto che deve essere comunque consentito il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private, e il conseguente deflusso, la circolare precisa che la misura in questione dovrà essere tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.