Nella legge di conversione al decreto importanti novità per il non profit. Previste anche misure di sostegno per i volontari di protezione civile, proroghe per gli enti di protezione internazionale e l'inclusione degli enti religiosi tra i soggetti ai quali è possibile effettuare donazioni per l'emergenza Covid-19
La Legge 27/2020, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, ha reso definitive le misure disposte dal Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”). Un primo approfondimento del Decreto era stato proposto nell’articolo “Decreto Cura Italia: ecco le novità per il terzo settore”.
Di seguito l’analisi delle disposizioni modificate.
La modifica più rilevante riguarda l’estensione del termine di approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 per tutti gli enti non profit, e non solo per le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus, come previsto nel testo originario.
Con l’aggiunta del comma 3-ter all’art.35, la proroga si applica di fatto a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni e a i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché a tutti gli enti non commerciali (art.73, c.1, lett. c) del DPR 917/1986).
Qualora tali soggetti siano tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo), possono derogare a tali disposizioni, posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020. La proroga in questione sembra legittimare tutti gli enti non profit a posticipare fino al termine indicato la convocazione in presenza degli organi sociali deputati all’approvazione del bilancio (qualora la sua approvazione cada nel periodo 1° febbraio-31 luglio 2020), e ciò al fine di tutelare il diritto ad un’effettiva ed informata partecipazione dei consociati.
In relazione alla possibilità di riunire gli organi sociali in questo periodo, si ricorda che sempre il Decreto “Cura Italia” ha previsto (all’art.73, c.4, che non è stato sostanzialmente modificato dalla Legge di conversione) che le associazioni e le fondazioni possano svolgere tali riunioni in videoconferenza fino al 31 luglio 2020, e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni. Sul tema, si rinvia all’articolo “Non profit: le riunioni degli organi sociali ai tempi del coronavirus”.
Nel termine “bilanci” sembra potersi ricomprendere non solo il bilancio di esercizio ma anche il bilancio sociale, qualora la sua adozione sia prevista come obbligatoria dallo statuto degli enti.
Sono rimasti immutati i primi due commi del Decreto “Cura Italia”, e quindi è stata confermata la data del 31 ottobre 2020 per effettuare le modifiche statutarie per Odv, Aps ed Onlus (costituitesi prima del 3 agosto 2017) con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
La proroga al 31 ottobre 2020 vale anche per le imprese sociali: qualora esse si siano costituite prima del 20 luglio 2017, potranno procedere alla modifica in assemblea ordinaria.
Alcune importanti modifiche hanno riguardato gli obblighi relativi al 5 per mille. In particolare, le Odv, le Aps e le Onlus sono state autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille 2017 entro la data del 31 ottobre 2020.
Per il solo 2020, inoltre, è stato modificato il termine (disposto dall’art.8, c.1 del Decreto legislativo 111/2017) per la redazione del rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite (che è stato portato a 18 mesi dalla data di ricezione delle somme, invece di un anno), dando così più tempo ai beneficiari del contributo.
Si ricorda che, in assenza del DPCM attuativo del Decreto legislativo 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo sono ancora disciplinati dal DPCM 23 aprile 2010 (modificato e integrato dal DPCM 7 luglio 2016): in relazione a ciò, nel corso dell’esame al Senato del Decreto “Cura Italia”, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare il menzionato DPCM entro 2 settimane dall’entrata in vigore della Legge di conversione, oltre che ad erogare ai beneficiari le risorse del 5 per mille 2018 entro giugno 2020 e quelle del 2019 entro dicembre 2020.
Sono stati infine prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per la rendicontazione di progetti assegnati ad Odv, Aps ed Onlus sulla base di leggi nazionali e regionali.
Aderendo ad un’interpretazione letterale del testo di legge, le misure descritte in questo paragrafo sembrano applicarsi solo ad Odv, Aps ed Onlus. Sembra però che, quantomeno le disposizioni agevolative in tema di 5 per mille, debbano essere estese anche agli enti non profit ed enti non commerciali (menzionati al comma 3-ter), qualora fossero beneficiari del 5 per mille, di modo da evitare delle irragionevoli e ingiustificate disparità di trattamento. Di ciò è possibile trovare riscontro anche nel dossier parlamentare relativo al Decreto “Cura Italia”. Per un riepilogo degli enti che possono essere beneficiari del contributo del 5 per mille, si veda l’articolo “5 per mille 2020, ecco come iscriversi”.
La disposizione riguarda i volontari impegnati nelle attività di protezione civile nell'emergenza dettata dal Covid-19.
Il Decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone (art.39) strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, garantendo ai volontari (di enti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile) impiegati in attività di soccorso ed assistenza per eventi emergenziali di protezione civile:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa.
I volontari in questione devono comunque essere autorizzati tramite apposita comunicazione del Dipartimento della protezione civile.
Tali garanzie sono assicurate (art.39, c.1, del Codice della protezione civile) per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno; tale periodo può essere aumentato, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno, sempre su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati (art.39, c.2, del Codice della protezione civile).
La deroga di cui all’art.35-bis del Decreto “Cura Italia” eleva, per l’emergenza Covid-19, il periodo continuativo di 60 giorni portandolo a 180, mentre rimane invariato il numero massimo di giorni nell’anno (sempre di 180). Appare comunque sempre necessaria l’autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile.
La disposizione va a modificare l’art.26, c.3 della Legge 125/2014 sulla cooperazione internazionale, prorogando di un anno la cadenza (da “almeno biennale” ad “almeno triennale”) della verifica periodica a cui sono sottoposte le organizzazioni che operano nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
Ad effettuare la verifica è il Comitato congiunto per la cooperazione e lo sviluppo, e al termine di essa i soggetti della cooperazione sono iscritti in apposito elenco, pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS).
Con una modifica all’art.66 del Decreto, sono stati aggiunti gli enti religiosi civilmente riconosciuti al novero dei soggetti ai quali è possibile effettuare erogazioni in denaro o in natura finalizzate a finanziare interventi in materia di contrasto all’emergenza da Covid-19, e che danno diritto alla detrazione o alla deduzione per i donatori. Come già specificato in un articolo dedicato alla prima versione del testo di legge, il Cura Italia stabilisce anche nuove indicazioni sulle donazioni.