Misure più stringenti per arginare il contagio a partire da oggi 12 marzo 2020. Le indicazioni coinvolgono soprattutto il commercio al dettaglio ma anche i servizi di ristorazione e alla persona. Alcune riguardano anche il terzo settore
Chiusura delle attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità), dei servizi di ristorazione e alla persona. Rimangono aperti, rispettando le norme igienico sanitarie previste, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione comprese le filiere che ne fornisco beni e servizi. Sono queste alcune delle nuove misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 in Italia decise con un nuovo decreto del Presidente del Consiglio ieri 11 marzo e in vigore da oggi 12 marzo. Le indicazioni saranno valide fino al 25 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale.
Le misure integrano quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo, che estende a tutta l’Italia le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 (Ulteriori misure di contrasto al Coronavirus).
Sono previste disposizioni valide sino al 03 aprile 2020 e alcune riguardano anche gli enti del terzo settore, qui di seguito riepilogate nel seguente estratto.
SI INVITA ALLA LETTURA COMPLETA DEI PROVVEDIMENTI
SI INVITA AL MASSIMO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E ALLA LORO PIÙ AMPIA DIFFUSIONE
DPCM 11 marzo 2020 – art 1 (Estratto)
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
DPCM 9 marzo 2020 Art 1 (estratto)
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
DPCM 8 marzo 2020 Art 1 comma 1 (estratto)
a) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
d) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
e) Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati d promuovere (…) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie
g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, (…); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
l) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs 22/01/2004, n. 42;
n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalla 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d);
q) Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
s) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Art 2 - Misure valide sull’intero territorio nazionale - Comma 1
r) la modalità di lavoro agile [smart working o lavoro a distanza] disciplinata dagli artt da 18 a 23 della L 22/05/2017, n. 81, può essere applicata (…) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato,
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020
SI INVITA ALLA LETTURA COMPLETA DEI PROVVEDIMENTI
SI INVITA AL MASSIMO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E ALLA LORO PIÙ AMPIA DIFFUSIONE
Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie:
Sospesi anche tutti i progetti di servizio civile universale con un’apposita circolare fino al 3 aprile 2020 prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo. Continua anche l’impegno del mondo del volontariato e dei Centri di servizio per il volontariato, anche se a “porte chiuse”.