Volontariato

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COMPETENZE

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Soft skills

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_58" titolo_elemento="I numerosi progetti europei che hanno visto protagonisti tra gli altri molti centri di servizio non avevano già fatto il catalogo delle soft skills?"]Le Soft Skills sono quelle forme di “abilità” che l’Ue ha inserito nelle competenze chiave. Già nel 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo avevano approvato una Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e nel 2018 sono state pubblicate quelle nuove, dove emerge con chiarezza il diritto fondamentale per ogni individuo a sviluppare queste competenze. Esse rappresentano proprio quella combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che diventano indispensabili per affrontare sia i cambiamenti in atto sia quelli che si preannunciano all’orizzonte. I progetti di ricerca dei CSV a cui si riferisce la domanda, al quale si aggiunge il lavoro di ricerca fatto anche dal Forum del Terzo Settore con la pubblicazione di due volumi dal titolo: “Analisi e innovazione dei processi formativi del terzo settore: competenze strategiche dei quadri e dei dirigenti” e “Analisi e innovazione dei processi formativi del terzo settore: competenze strategiche degli operatori volontari in servizio civile” a cui a breve se ne aggiungerà un altro, della stessa collana, circa le competenze strategiche dei volontari, partono tutti da questa premessa. Non si tratta quindi di fare un “catalogo” che, usando però un termine non del tutto appropriato, ha già fatto l’Ue. Certamente invece bisogna lavorare per trasformare queste competenze, erroneamente definite “leggere” in “pesanti” e “strategiche”, in quanto base indispensabile all’azione del proprio compito sociale, lavorativo e di apprendimento e soprattutto dell’agire della propria cittadinanza attiva in maniera piena e consapevole.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aggiornamento

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_59" titolo_elemento="È previsto l'aggiornamento nelle competenze?"]Bisogna distinguere in maniera molto chiara a cosa mira e in quale ambito viene agito l’aggiornamento delle competenze. È del tutto evidente che le competenze declinate come sapere, saper essere e saper fare sono aggiornabili con percorsi esperienziali e/o formativi (apprendimento permanente) che ciascuno può e anzi deve mettere in atto per consentire l’agire delle proprie competenze in maniera sempre più idonea, utile e appropriata. Diverso se si immagina un aggiornamento formale che vada ad incidere sui “livelli” di competenza acquisiti e validati con la messa in trasparenza e/o certificati. In questo caso non c’è percorso formalizzato che debba essere realizzato per confermare o mantenere il medesimo livello di competenza che a suo tempo è stata riconosciuta mediante un qualsiasi tipo di validazione formalmente riconosciuta.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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ASSOCIATI E RETRIBUZIONE

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Retribuzione soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_57" titolo_elemento="Il socio di una organizzazione di volontariato può ricevere la retribuzione per l’attività svolta (ad esempio quella di educatore) in favore di anziani per un progetto finanziato da enti pubblici?"]Secondo il Ministero del Lavoro no.

Si legge infatti nella nota n. 18244 del 30 novembre 2021 che

“Con riguardo alla possibilità per le Odv di ricorrere, nei limiti di cui all’articolo 33, a prestazioni retribuite svolte dai propri associati, si ritiene preliminarmente utile sintetizzare le argomentazioni sulla base delle quali il richiedente ipotizza la possibilità di una risposta positiva. In primo luogo, il richiedente argomenta che la facoltà di ricorrere alle prestazioni lavorative (quindi retribuite) dei propri associati - attribuita esplicitamente alle associazioni di promozione sociale dall'articolo 36 del CTS - non incontra, per le ODV, un divieto espresso nell'articolo 33 comma 1. Ciò pur restando fermo il divieto generale in capo a quanti svolgano nei confronti di un determinato ente prestazioni volontarie, di svolgere al contempo anche attività retribuite. In assenza di apposite previsioni di legge, il richiedente sostiene che non potrebbe militare contro la possibilità che l'associato svolga prestazioni retribuite in favore dell'ente di appartenenza, un eventuale richiamo a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge n. 266/1991, che specificamente imponeva la gratuità alle prestazioni degli associati.

Neppure si potrebbe, sempre secondo il richiedente, considerare consentita la retribuibilità delle prestazioni degli associati solo a fronte di una effettiva previsione di legge (come nel caso delle Aps), in quanto da un lato tale interpretazione, ove applicata a tutti gli enti del Terzo settore con l'unica eccezione delle Aps comporterebbe a suo avviso una disparità di trattamento tra le Aps e tutti gli altri enti del Terzo settore; dall'altro la stessa colliderebbe con il principio di libertà contenuto nella Costituzione, secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge dovrebbe essere consentito.

A fronte delle sopra riferite argomentazioni, la scrivente, nel formulare le proprie osservazioni, ritiene preferibile ricorrere al criterio interpretativo della logica sistemica del quadro normativo complessivo del Codice del Terzo settore, caratterizzato, oltre che da elementi comuni connotanti l'intero complesso degli enti appartenenti al Terzo settore, da differenziazioni interne tra le varie tipologie di essi.

Il Terzo settore infatti, pur delimitato da un perimetro definito dal legislatore, non presenta affatto, al proprio interno, una totale uniformità tra le varie tipologie di assetti possibili al proprio interno: spetta anzi agli enti stessi, facendo uso dell'autonomia ad essi riconosciuta, individuare (anche variandola nel tempo se necessario) la tipologia organizzativa che meglio consente a ciascuno di essi, in un determinato momento della propria vita, lo svolgimento delle attività prescelte e la realizzazione delle finalità generali proprie degli Ets ma declinate da ciascuno secondo le proprie specificità e la propria storia e identità, poste alla base del rapporto associativo e/o della destinazione patrimoniale.

Anche la continuità storica tra gli istituti precedentemente regolati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 e quelli attualmente disciplinati rispettivamente dal capo I e dal capo II del titolo V del Codice non è priva di significato: il legislatore codicistico non ha inteso snaturare gli istituti esistenti quanto piuttosto inserirli tutti, secondo criteri logico-sistemici, all'interno di una cornice unitaria in grado di superare le precedenti frammentazioni, sovrapposizioni e incongruenze, di ricomprendere le forme più recenti, di consentire e agevolare eventuali percorsi modificativi ed evolutivi degli enti, percorsi prima consentiti solo a prezzo della perdita della qualificazione o comunque di conseguenze particolarmente onerose.

Ciò non deve intendersi, in concreto, come un’attenuazione delle distinzioni esistenti tra le diverse tipologie di enti (ciascuna di esse, al contrario, mantiene la propria identità, ad esito di un lungo percorso storico e giuridico), quanto piuttosto nell’individuazione, a fianco di enti caratterizzati da disciplina più rigorosa, di enti meno rigidamente regolamentati; nella modulazione, per ciascuna delle diverse tipologie, di un regime differenziato sulla base di caratteristiche specifiche, mantenendo peraltro un complessivo favor del legislatore verso lo svolgimento, con modalità sussidiarie rispetto a quelle degli enti pubblici, per finalità ritenute meritevoli, senza fini di lucro, di un range di attività, puntualmente individuate come di interesse per la collettività.

Sulla base di questa logica, a fronte di specifiche differenze tra gli enti, la previsione di regimi diversificati, fondati sulla correlazione tra benefici e vincoli, sulla proporzionalità tra i primi e i secondi, sul mantenimento di questi ultimi, ove necessari a preservare, pur aggiornandole, identità specifiche frutto di situazioni risalenti nel tempo, non può essere considerata fonte di discriminazione. Alla luce di quanto sopra, è possibile formulare alcune considerazioni relative alle ODV e APS e alla loro particolare collocazione rispetto ai restanti enti del Terzo settore. Entrambe hanno forma giuridica necessariamente associativa; per entrambe sono previste analoghe limitazioni relativamente alla tipologia di enti che possono accedere alle rispettive basi associative, così da garantire una prevalente omogeneità tra la qualificazione delle stesse e quelle dei relativi enti aderenti; per entrambe (e solo per esse), nell’ambito delle associazioni del Terzo settore, è posto l’ulteriore requisito della necessaria prevalenza dell’operare volontario delle persone associate o di quelle associate agli enti che ad essi aderiscono; solo per esse, conseguentemente, opera il limite al ricorso di prestazioni retribuite. Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie, diversamente da quanto previsto per gli altri Ets, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale. La regola generale è infatti che gli Ets “possono” avvalersi di volontari (art. 17 comma 1), mentre la regola specifica, comune ad entrambe, è che le stesse debbano avvalersene, nell’operare, “in modo prevalente”. In altri enti a disciplina specifica, le imprese sociali, collocate all’estremo opposto di una ideale linea sulla quale collocare le varie tipologie di enti, la regola è ribaltata: le imprese sociali “possono” avvalersi di volontari, ma il numero degli stessi non può superare quello dei lavoratori; rispetto alle prestazioni di questi ultimi, inoltre, le prestazioni dei volontari devono mantenere caratteri di complementarità e non sostituibilità (art. 13 comma 2 del d.lgs. n.112/2017). Oltre agli elementi che accomunano Odv e Aps rispetto ai restanti Ets, deve prestarsi attenzione alle distinzioni tra le due tipologie poste dal Codice. Con specifico riguardo ai limiti numerici posti dal Codice, nel caso delle Odv il limite è unico (rapporto dipendenti/volontari); per le Aps vi è la possibilità di far riferimento al rapporto dipendenti/volontari o in alternativa al rapporto dipendenti/associati. Tali limiti, quindi, dando concreta attuazione alle disposizioni sulla prevalenza già rinvenibili nelle precedenti leggi 266/1991 e 383/2000 sopra evidenziate, introducono una differenziazione specifica, a cui si aggiungono ulteriori distinzioni. Le Odv svolgono le proprie attività “prevalentemente in favore di terzi”, le Aps possono operare indifferentemente “in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi”. Con riguardo agli assetti organizzativi e alle cariche sociali, tutti gli amministratori delle Odv devono essere scelti all’interno della compagine associativa e ad essi non può essere attribuito alcun compenso; per le attività di interesse generale svolte dalle Odv, esse possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Viceversa, non si rilevano disposizioni analoghe a carico delle Aps.

Anche relativamente alle imposte indirette e al regime fiscale, Odv e Aps pur differenziandosi entrambe dalla generalità degli altri Ets, in virtù di alcune disposizioni comuni (art. 86), sono tuttavia destinatarie di disposizioni specifiche per ciascuna tipologia (art. 82 comma 3, art. 84, art. 85). In sintesi, nell’ambito del Terzo settore, Odv e Aps, quali enti a disciplina particolare, oltre ad essere accomunate da taluni elementi di similitudine, divergono tra loro per caratteristiche e per la presenza di disposizioni specifiche. Tra le caratteristiche comuni, la necessaria prevalenza delle attività svolte volontariamente dagli associati e la connessa individuazione, per entrambe, di limiti al ricorso a prestazioni lavorative retribuite, disposizioni non rinvenibili nella disciplina degli altri enti. Nel quadro normativo complessivo sopra analizzato, la disposizione che consente alle Aps di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati, collocata all'art. 36 e quindi avente carattere speciale, non è presente nella corrispondente disciplina relativa alle Odv (art. 33, ugualmente avente carattere speciale). Conseguentemente l’estensione alle Odv della facoltà consentita alle Aps risulta problematica.

Ciò, in primo luogo, perché come ben noto, il carattere speciale di una norma riguardante uno specifico ente non è suscettibile di estensione per analogia a soggetti diversi da quelli per cui la stessa è posta; in secondo luogo, perché se in via analogica è teoricamente possibile colmare un eventuale vuoto normativo presente nella disciplina di una determinata fattispecie recuperando aliunde una determinata disposizione, non è invece consentito alterare la portata di una disposizione esistente ed ex se completa, rispetto alla quale dovrebbe al contrario valere la regola secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

In altri termini, se il legislatore avesse voluto disciplinare uniformemente le due situazioni avrebbe avuto davanti a sé due strade: tanto prevedere in entrambi i casi la facoltà, quanto in entrambi i casi ometterla: in entrambe le ipotesi, la lettura sarebbe stata la stessa per entrambi gli istituti. Dato che così non è stato, in quanto solo nell'articolo 36 risulta presente la disposizione facoltizzante, il ricorso all’analogia risulta forzato e non praticabile sulla base di una lettura che tenga conto della logica e della specialità di ciascuno dei due istituti. Pertanto, non risulta legittimata, stante la differente formulazione delle relative disposizioni, la piena equiparazione dei due regimi. Con riferimento invece ai restanti enti del Terzo settore, il silenzio del legislatore assume un significato ancora diverso: se nel caso di Aps e Odv il legislatore ha posto limiti e  vincoli alla possibilità di avvalersi del lavoro retribuito degli associati, nulla prevedendo con riferimento alle altre tipologie di enti, anche a disciplina particolare, deve ritenersi che nei confronti di tali tipologie trovi  spazio il generale principio di autonomia degli enti all’interno dei limiti stabiliti dalla legge.” [/vc_cantiereaccordion][/vc_column][/vc_row]

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REGISTRO VOLONTARI E LIBRO ASSOCIATI

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Onlus

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_40" titolo_elemento="Una Onlus in attesa di iscrizione al registro unico del Terzo settore, ha l’obbligo di redigere il registro dei volontari? "]La Onlus non è obbligata ad avere volontari ma se si avvale di volontari devono essere assicurati e devono risultare nel registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Retroattività della data di inizio dell’attività volontaria

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_41" titolo_elemento="Iniziando da ora la tenuta del registro, per i volontari già attivi come si deve registrare la data di inizio? Deve coincidere con la data di inizio della tenuta del registro o deve essere indicata la data effettiva di inizio (avvenuta antecedentemente, e quindi indicata in modo retroattivo)? Per i volontari che già da anni prestano servizio nell'associazione la data da indicare nel registro dei volontari è quella effettiva da quando ha iniziato l'attività (es. 1/01/2000) oppure è la data di attivazione del registro dei volontari (es. 1/08/2022). Per i volontari che prestano servizio da anni, quale data dobbiamo indicare sul registro?"]Fa fede la data di vidimazione ma è possibile indicare la data di effettivo inizio dell’attività di volontariato previa verifica di aver attivato la polizza in data contestuale o antecedente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Cancellazione

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_42" titolo_elemento="Con quali modalità deve essere effettuata la cancellazione dal registro volontari? "]Sul registro cartaceo è possibile inserire la data di fine attività di volontariato ed eventualmente, come prevedeva il dm del 14/2/1992, barrare e firmare ogni variazione del registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sospensione attività

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_43" titolo_elemento="In caso di temporanea sospensione dell’attività di un volontario, dopo quanto tempo deve essere cancellato dal registro? Se dopo la cancellazione, il volontario dovesse riprendere l’attività, andrebbe inscritto come nuovo volontario, con una nuova data di inizio?"]L’essenziale è che in costanza di attività di volontariato ci sia la copertura assicurativa e che il volontario sia effettivamente tale ai fini del computo dei volontari nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale. Se dopo la cancellazione il volontario rientra in attività, verrà inserito con la nuova data di inizio.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ricopiatura del registro

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_44" titolo_elemento="Il registro dei volontari una volta vidimato deve essere ricopiato?"]Deve essere compilato con i dati dei volontari in un momento successivo alla vidimazione.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vidimazione registro cartaceo

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_45" titolo_elemento="Il registro volontari può essere timbrato da un segretario comunale di altro comune rispetto a quello della sede legale dell’associazione? I Comuni hanno l'obbligo di fornire il servizio di vidimazione gratuitamente o è una scelta discrezionale dell'ente?"]Il dm del 6 ottobre 2021 (art. 3 co.1) precisa che la vidimazione del Registro volontari può essere fatto da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato. Con la nota ministeriale n. 12674 del 14 settembre 2022 il Ministero del Lavoro ha confermato che, pur non essendo espressamente elencato il segretario comunale tra i soggetti indicati, in qualità di pubblico ufficiale questi è compreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari, che può essere effettuata quindi presso gli Uffici Anagrafe del Comune della sede legale[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aggiornamento annuale nominativi volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_46" titolo_elemento="Poniamo il caso ci sia un’associazione che ogni anno solare rinnovi i nominativi dei volontari, in quanto svolgendo attività in Ospedale con i bambini c’è un ricambio veloce. È corretto operare così?"]Si potrebbe chiedere annualmente la disponibilità dei volontari ed eliminare dal registro quanti non confermano tale disponibilità.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Periodo di prova

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_47" titolo_elemento="L'aspirante volontario può fare un periodo di prova in associazione per capire se è l'associazione giusta per lui? In questo caso, deve essere da subito assicurato?"]Chi effettua attività di volontariato anche occasionale deve essere in ogni caso assicurato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Iscrizione soci nel registro dei volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_48" titolo_elemento="Gli associati di una associazione di promozione sociale che svolgono attività di volontariato all'interno della stessa, devono essere iscritti nel registro dei volontari come tutti gli altri volontari? Anche loro devono essere compresi nella polizza assicurativa per i volontari? "]Si.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vidimazione registro dei soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_49" titolo_elemento="Sussiste l'obbligo di vidimazione anche per il registro dei soci?"]No.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vidimazione e data certa

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_50" titolo_elemento="Poniamo il caso di un’organizzazione che alla riunione del Consiglio accetti i nuovi soci e i volontari fissi, che sono tutti anche soci. I volontari firmano anche un contratto di messa a disposizione come volontari e per le mansioni che scelgono (generali o specifiche). La lista dei volontari soci viene stampata da excel, firmata e timbrata dal presidente, e la sera viene inviata via pec all'Assicurazione. Inoltre, ad ogni variazione di soci volontari, sia per la cancellazione che per l'iscrizione, si invia una mail di variazione all'assicurazione, in modo da dimostrare la data certa. In questo caso persiste l’obbligo di vidimazione da parte di ufficiali?"]È obbligatoria l’attivazione del registro volontari con i contenuti indicati nel dm 6/10/2021, registro che deve essere vidimato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Registro volontari occasionali e continuativi

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_51" titolo_elemento="È consigliabile tenere due registri separati per i volontari occasionali e per quelli continuativi? Entrambi i registri devono essere vidimati? Poniamo il caso in cui un’associazione non svolga un’attività quotidiana e che l’attività prevalente sia l’animazione del tempo libero di persone diversamente abili con periodicità media degli eventi mensile. In quel caso, può succedere che un volontario partecipi ad un evento e non all’evento successivo. Come si distingue tra volontari continuativi e occasionali? Si può creare una sezione separata dei volontari occasionali nel registro dei volontari? È obbligatorio? Operativamente, come si crea questa sezione nel registro? "]La scelta è rimessa all’ente che potrà quindi avvalersi:

  1. di un unico registro volontari con una sezione dedicata ai volontari occasionali;
  2. di due distinti documenti, ossia il registro volontari continuativi e l’elenco dei volontari occasionali.

In ogni caso gli elementi da inserire negli elenchi sono i medesimi così come deve essere assicurata a tutti la tutela assicurativa.

Se parliamo di registro volontari in formato cartaceo si potrebbe ipotizzare di utilizzare un verso per l’inserimento dei volontari continuativi, l’altro per i volontari occasionali.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tenuta elettronica del registro volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_52" titolo_elemento="Un foglio Excel condiviso in drive può fungere da registro telematico dei volontari? Se si compila un foglio Excel, bisogna poi far vidimare i fogli stampati e presentati all'organo collegiale? Come si fa a dare data certa al registro informatico intendendo un foglio Excel? È possibile inserire il registro soci e il registro volontari sul proprio gestionale (ad esempio la piattaforma Veryfico) oppure su fogli di Google Drive e una volta l’anno creare un file xls con marca temporanea?"]La gestione del registro volontari su foglio Excel – tenuta elettronica e non telematica – appare complessa.

Rispetto alla tenuta su supporto cartaceo consente di copiare in Excel i dati di persone che potenzialmente sono anche associati dell’ente. Perché possa essere tenuto il registro in modalità elettronica (cosa diversa dalla tenuta telematica) bisogna comunque garantire l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte avvalendosi della marca temporale e della firma digitale. Si pone però il tema della conservazione del registro gestito in modalità elettronica per cui l’unica soluzione appare la successiva stampa del registro su fogli previamente vidimati.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Bollatura

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_54" titolo_elemento="Sul registro cartaceo ci deve essere la bollatura annuale?"]Si effettua nel momento in cui si attiva il registro, non annualmente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Instaurazione del rapporto di volontariato e registro volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_53" titolo_elemento="Anche l'ammissione dei volontari va deliberata dal Consiglio direttivo? Il volontario deve essere accettato obbligatoriamente dal consiglio o può essere nominato un responsabile? Va riportata sul registro cartaceo la delibera de Consiglio direttivo che convalida l'iscrizione del volontario? Si possono riportare i volontari in ordine alfabetico? Per la procedura di accettazione e uscita volontari, il Consiglio può nominare un responsabile che possa accettare i volontari, gestirli e di conseguenza gestire il registro e l’assicurazione in modo autonomo non coinvolgendo l'intero consiglio per ogni entrata o uscita?"]Nel registro volontari non è necessario riportare la delibera del Consiglio direttivo che convalida l’iscrizione dei volontari: l’accoglienza dei volontari potrebbe essere anche delegata al coordinatore dei volontari, non è assimilabile alla instaurazione del rapporto associativo.

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 dicembre 2021 definisce i contenuti minimi e non la strutturazione del registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sanatoria per la gestione pregressa

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_57" titolo_elemento="Nel caso in cui il registro dei volontari tenuto finora non sia conforme a quanto previsto dal CTS, pur essendo timbrato e vidimato, come si può ``regolarizzare``? Ovvero, è possibile prendere un nuovo registro con discontinuità da quello precedente? Oppure nello stesso registro ricominciare daccapo? Per quanto riguarda la data di iscrizione è possibile indicare come data di iscrizione quella effettiva del volontario anche se questa risulta precedente di qualche mese alla data di vidimazione del registro? Oppure è necessario indicare per quelli già in servizio come data di iscrizione quella di prima bollatura anche se i volontari stessi hanno già prestato opera? Non è quindi sufficiente il registro dei soci con pagine numerate e firmate solo dal legale rappresentante dell’associazione?"]Sul tema non sono purtroppo intervenuti provvedimenti di prassi. Si ritiene in ogni caso possibile:

1) inserire nel registro volontari una data antecedente a quella di vidimazione del registro purché ovviamente coerente con la decorrenza della copertura assicurativa del volontario;

2) adottare un nuovo registro volontari in discontinuità con il passato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Firma dell’annotazione

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_54" titolo_elemento="La firma di chi effettua l'annotazione non è indicata nel decreto, bisogna inserirla obbligatoriamente o è una prassi consigliabile?"]A differenza del dm del 14/2/1992, non è previsto l’obbligo di barrare e firmare ogni variazione del registro ma rimane una prassi utile a dimostrare l’avvenuto aggiornamento del registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Obbligo registro volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_55" titolo_elemento="Tutti gli enti del Terzo settore devono tenere il registro dei volontari? "]Sì in presenza di volontari.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Registro telematico

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_56" titolo_elemento="Se si tiene il registro telematico, come ci si comporta per la vidimazione? Se si utilizza il registro volontari telematici attraverso un gestionale, come si fa a vidimarlo? "]Si procede con le marche temporali e la firma digitale.

Il registro tenuto con sistemi elettronici e/o telematici può essere adottato solo se assicura l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.

«2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

  1. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
  2. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma».

[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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Volontariato

ASSICURAZIONE

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Assicurazione soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_33" titolo_elemento="Tutti i soci iscritti devono essere assicurati o solo quelli che svolgono attività operativa? Nello specifico, vanno assicurati i soci che svolgono attività di volontariato rispetto a semplici soci iscritti che non svolgono alcuna attività? I soci che non svolgono il volontariato devono essere assicurati? Tra i volontari bisogna inserire i soci?"]Non tutti gli associati sono necessariamente anche volontari. Non tutti i volontari devono essere necessariamente associati.

Devono essere assicurati – per malattia, infortunio, responsabilità civile – i volontari (associati e non) sia continuativi che occasionali (ex art. 18 del CTS).

Devono essere assicurati – per infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente – i soci delle associazioni sportive dilettantistiche (ex art. 51 della Legge 289/2002).

È sempre opportuno che gli associati siano assicurati per infortunio per limitare la responsabilità del legale rappresentante dell’ente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Assicurazione volontari continuativi e occasionali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_34" titolo_elemento="Ha senso (o è possibile) assicurare con formula continuativa i volontari continuativi e solo per eventi specifici i volontari occasionali?"]Si, è possibile.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Incidente stradale

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_36" titolo_elemento="L'autista di mezzi addetti al trasporto sociale, nel caso di incidente stradale può essere considerato infortunio?"]È necessario verificare la polizza assicurativa ma certamente è considerabile infortunio anche in analogia alla definizione che ne dà l’Inail parlando di infortunio sul lavoro: per infortunio si intende ogni lesione originata, in occasione di attività, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità operativa.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Massimali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_35" titolo_elemento="Ci sono definizioni dei massimali?"]I massimali relativi ad una polizza assicurativa variano al variare del numero degli assicurati ed alla rischiosità coperta e sono direttamente proporzionali al premio versato. Tale analisi, quindi, è da fare con il proprio consulente assicurativo in modo da rispondere coerentemente alla responsabilità prevista. A puro titolo di esempio un ente a carattere nazionale ha coperto circa 150.000 volontari con massimale di 2.000.000 di euro (per sinistro, per persona e per danni per ogni singolo evento) con un premio annuo di circa 250.000 euro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Volontariato convenzionato con il pubblico

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_36" titolo_elemento="In molte attività di volontariato convenzionate con pubblico e svolte negli ospedali le coperture sono stipulate dalle aziende sanitarie, il codice Terzo settore indica che deve essere stipulata dall’associazione. Come bisogna interpretare questa indicazione? Vale per tante associazioni, volontari ospedaliere, donatori di sangue ecc.?"]L’obbligo assicurativo è in capo all’ente del Terzo settore, infatti il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 testualmente recita: “Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell’attività medesima”. Il legislatore poi ha stabilito che il costo di tale copertura assicurativa, nel caso di convenzionamento pubblico, sia a carico dell’ente richiedente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Obblighi

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_37" titolo_elemento="Quali sono le polizze obbligatorie?"]Il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che la copertura assicurativa deve essere contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell’attività medesima.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Volontari occasionali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_38" titolo_elemento="Come si gestisce l'assicurazione per i volontari occasionali?"]Il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che: “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 (obbligo assicurativo), per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attività anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1. Quindi dovranno essere considerati come i volontari continuativi (con conseguente copertura assicurativa ed inserimento nell’elenco dei volontari occasionali o in apposita sezione del registro volontari).[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Associazioni di promozione sociale

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_39" titolo_elemento="Esistono polizze di facile gestione studiate per le esigenze delle associazioni di promozione sociale?"]Le principali compagnie già hanno polizze cumulative in essere, bisogna chiedere al proprio assicuratore.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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Volontariato

RAPPORTO TRA ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Computo numero collaboratori e soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_28" titolo_elemento="Se un'associazione ha 3 collaboratori con partita iva e nessun dipendente quanti soci può avere?"]L’associazione è una struttura aperta, senza limitazioni numeriche in termini di adesione.

L’associazione di promozione sociale deve dimostrare di:

  • avvalersi prevalentemente dell’apporto gratuito dei propri associati o degli associati delle organizzazioni aderenti;
  • che gli eventuali dipendenti e co.co.co. con Inail siano alternativamente inferiori a:
  1. 5% del totale degli associati;
  2. 50% dei volontari.

In assenza di dipendenti e co.co.co. non è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2. Il Ministero del Lavoro però nel definire come lavoratori che devono essere valutati ai fini del rapporto di cui al punto 2) esclude i lavoratori autonomi occasionali ed i titolari di partita iva a condizione che abbiano rapporti non continuativi con l’associazione. I titolari di partita iva non vengono comunicati nella piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ma incidono nella valutazione del requisito di cui al punto 1) per cui l’associazione con tre titolari di partita iva dovrà dimostrare la presenza di almeno quattro volontari.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Registro soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_29" titolo_elemento="È necessario aver anche un registro soci laddove ci siano soci non attivi come volontari? "]L’associazione è una struttura aperta, senza limitazioni numeriche in termini di adesione.

L’associazione di promozione sociale deve dimostrare di:

  • avvalersi prevalentemente dell’apporto gratuito dei propri associati o degli associati delle organizzazioni aderenti;
  • che gli eventuali dipendenti e co.co.co. con Inail siano alternativamente inferiori a:
  1. 5% del totale degli associati;
  2. 50% dei volontari.

Bisogna distinguere tra:

  1. Libro associati, libro sociale divenuto obbligatorio con il Codice del terzo settore (prima rappresentava un onere per dimostrare la genuinità del rapporto associativo ma non un obbligo). L’articolo 15 del CTS prevede infatti che:
  2. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
  3. a) il libro degli associati o aderenti;
  4. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  5. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
  6. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
  7. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
  8. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
  9. Registro volontari (art. 3 Decreto ministeriale del 06/10/2021)

“1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

  1. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.
  2. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo e ferma restando la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari può accedere ai dati ivi contenuti, anche per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non può provvedere al loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all'ente. In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete”.

[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

La gestione dei volontari nelle cooperative sociali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_30" titolo_elemento="Si ponga il caso in cui una cooperativa eroghi servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e di trasporto a favore di persone in stato disagio. Nell’organico operano sia soci lavoratori che dipendenti, nello specifico una socia lavoratrice impiegata nel servizio di trasporti sociali in qualità di addetta all’assistenza formata e chiede di svolgere attività gratuita presso i laboratori del centro diurno per disabili. Anche questo caso è riconducibile alla nota n. 4011 del 10/03/2022 del Ministero del Lavoro? Un operatore in cooperativa può essere contemporaneamente socio lavoratore e socio volontario? E se sì, bisogna procedere con la denuncia Inail per la posizione di volontaria?"]Alle cooperative sociali si applicano in ogni caso i vincoli definiti dal Codice del terzo settore rispetto alla incompatibilità tra la qualifica di lavoratore e volontario.[/vc_cantiereaccordion][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_31" titolo_elemento="Si ponga il caso in cui nel libro soci siano iscritti soci volontari che hanno aderito alla cooperativa per condivisione dei valori e della mission, ma che di fatto non svolgono nessuna attività gratuita. Viceversa, dalle associazioni dove questo status è possibile (associato non volontario) bisognerebbe invitare queste persone a recedere da socio in quanto impossibilitati a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali? In caso di mancato riscontro, si deve procedere con l’esclusione?"]Bisognerebbe esaminare lo statuto ma in linea generale è possibile presentare nella compagine sociale anche soci che non si qualificano né come lavoratori né come volontari.[/vc_cantiereaccordion][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_32" titolo_elemento="Si ponga il caso in cui nel libro soci siano iscritti soci volontari che hanno un rapporto economico attraverso società, ma che di fatto non svolgono nessuna attività di volontariato. Anche in questo caso vale lo stato di incompatibilità previsto dall’art. 17?"]Non essendo contemplato un rapporto di lavoro diretto non si ravvede l’incompatibilità.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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Volontariato

RIMBORSO DELLE SPESE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Compatibilità tra qualifica di presidente e volontario

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_16" titolo_elemento="Il presidente dell’associazione può svolgere egli stesso attività di volontariato nei vari progetti prendendo i rimborsi?"]Sì, purché non percepisca compensi.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Rimborso spese anticipate e rimborso spese del volontario

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_16" titolo_elemento="Si ponga il caso di un ente che, nell’ambito dell’attività con le persone diversamente abili, organizzi un’uscita, ad esempio un fine settimana al mare. Il volontario responsabile dell’uscita riporta la documentazione delle spese effettuate (pagamento con bancomat, a volte in contanti) firma un’autocertificazione di attestazione delle spese, con la descrizione dell’attività svolta. L’associazione paga le spese sostenute sia per le persone diversamente abili coinvolte sia per i volontari. Si tratta di una modalità corretta? Occorre che la modalità suddetta sia supportata da una delibera del Consiglio direttivo? Occorre allegare ogni volta all’autocertificazione del volontario un suo documento di identità?"]È fondamentale distinguere le spese del volontario, sostenute direttamente e oggetto del rimborso, dalla spesa associativa, in base a ciò che viene preventivamente regolamentato. Si consiglia un regolamento approvato dalla assemblea. È possibile nel regolamento, a seconda della propria organizzazione interna, sia prevedere che le spese sostenute per l’intera attività dell’ente siano sostenute direttamente dall’ente (es. pagamento fattura unica albergo) anche con eventuale anticipazione della spesa associativa da parte del volontario e con documenti giustificativi intestati all’ente, sia prevedere che, solo per le spese sostenute dal volontario, si effettui il rimborso delle spese sostenute direttamente dal volontario per l’attività.

L’autocertificazione delle spese è opzionale e vincolata al rispetto dei vincoli indicati dall’art. 17 co.4 del CTS e deve essere sempre accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 dpr 445/2000).[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Quando si tratta di una spesa dell’associazione e quando si tratta di un rimborso spese al volontario?

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_17" titolo_elemento="Nel caso in cui in un’associazione i soci coincidano con i volontari, se un socio richiede un rimborso per una spesa fatta per l’attività di volontariato e questa viene rimborsata in seguito alla documentazione (scontrini e modulo di richiesta di rimborso), deve fare la suddetta spesa solo in nome dell’associazione e quindi richiedendo ricevuta parlante con codice fiscale dell'associazione? Nel caso in cui, ad esempio, un socio chieda il rimborso della scheda SIM del proprio telefono o della linea telefonica domestica, dato che li utilizza anche per le attività di volontariato (comunicazioni telefoniche o via mail o messaggi con gli altri soci). Sarebbe un rimborso ammissibile? O la spesa oggetto di rimborso deve essere solo legata all'attività specifica? Si consideri che l’utilizzo del telefono per le sole attività di volontariato è difficilmente verificabile. Se un socio comprasse un oggetto, poniamo un monitor, per l'associazione, ma senza chiedere la ricevuta parlante con il codice fiscale dell'associazione, non potrebbe quindi poi richiedere il rimborso spese?"]È fondamentale distinguere le spese del volontario, oggetto del rimborso, dalla spesa dell’ente: le prime sono spese che il volontario ha direttamente sostenuto per svolgere l’attività, per esempio vitto, parcheggio, trasporto, e che vengono appositamente regolamentate nei limiti, tipologia e modalità di rimborso. Le seconde sono invece spese dell’ente anticipate dal volontario, e per questa tipologia di spesa, che non rientra nel rimborso spese volontario di cui all’art. 17 CTS, è possibile prevedere che il volontario possa sostenere, anche anticipando l’esborso, una spesa associativa intestando i documenti giustificativi all’ente e, quindi con apposite fatture/scontrini parlanti intestati all’ente.

È sempre consigliato supportare qualunque scelta gestionale sul tema dei rimborsi spese o anticipo spese associative che non sia espressamente descritta in un apposito regolamento associativo, con una apposita delibera dell’organo di amministrazione o del relativo Regolamento.

Solo per il volontario, a prescindere dal suo status anche di associato o meno, è previsto il rimborso delle spese sostenute ex art. 17 dlgs 117/17.

Il regolamento associativo può prevedere, tra le altre, anche il rimborso delle spese telefoniche, interamente o con quota parte, sostenute dal volontario per l’attività associativa. Naturalmente potendo essere complesso quantificare la quota parte di spesa telefonica direttamente sostenuta per una specifica attività associativa, sarà fondamentale regolamentare nel dettaglio con un criterio univoco, questo tipo di rimborso. Si consiglia di acquistare apposite schede telefoniche da dedicare al traffico telefonico associativo, in maniera da poter imputare direttamente la spesa all’ente, anziché utilizzare lo strumento del rimborso spese al volontario.

Alla autocertificazione delle spese (art. 17 co. 4 dlgs 117/17) è sempre necessario allegare copia del documento di identità trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 38 dpr 445/2000).[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Rimborso per spese di trasferta anche all’interno dello stesso Comune

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_17" titolo_elemento="Si può prevedere il rimborso delle spese chilometriche sostenute da un consigliere per utilizzo dalla propria auto per il tragitto casa - sede associazione che si trovano nello stesso Comune? Nello specifico, è possibile richiedere il rimborso nel caso in cui questo tragitto viene fatto ogni giorno?"]Si ritiene di no. L’Agenzia delle entrate dell’Emilia-Romagna, interpellata sul tema dal Forum Regionale, offrì questa indicazione il 29 marzo 2012:

QUESITO. Sarebbe utile acquisire alcune linee di indirizzo in merito alle modalità di erogazione dei rimborsi spese per trasferte effettuate dai soci delle associazioni. In particolare, il Forum del Terzo Settore chiede se sia possibile adottare un solo criterio di quantificazione della trasferta (es: € 0,35 a Km) valido per tutti i soci, a prescindere dal veicolo utilizzato, oppure se sia necessario che il Consiglio Direttivo deliberi esclusivamente che il rimborso sia erogato nei limiti delle tabelle ACI, di modo che ciascuno provvederà al relativo calcolo in ragione del veicolo concretamente utilizzato. Si domanda, inoltre, se la trasferta del socio debba intendersi:

  1. dal Comune dove ha sede l'associazione;
  2. dal Comune dove risiede il socio, atteso che lo stesso non è tenuto a recarsi nella sede dell'associazione, non trattandosi di un dipendente;
  3. uno dei due parametri, purché sia adottato un solo criterio per tutti.

Infine, il Forum del Terzo Settore chiede se:

  1. siano ammesse tutte le spese di trasferta e di parcheggio, comprese quelle sostenute nel comune di residenza e/o sede dell’organizzazione, sempre se direttamente connesse all’attività della stessa.

RISPOSTA. Nonostante non esista una disciplina specifica per i rimborsi spese degli associati di un ente è comunque possibile prendere ispirazione dalla disciplina esistente per altri soggetti e da quanto previsto dalla norma sul volontariato.

Qualora gli associati siano legati con l’ente da un rapporto di lavoro dipendente o di natura professionale sarà applicata la specifica disciplina dettata in riferimento a ciascuna categoria reddituale.

In generale, i rimborsi spesa agli associati “volontari” che si recano in trasferta - che devono essere certi, documentati e inerenti all’attività svolta da un ente - possono distinguersi in:

  1. rimborsi in forma analitica o piè di lista;
  2. rimborsi delle indennità chilometriche. Si precisa, inoltre, che il rimborso deve essere sempre di un ammontare congruo rispetto l’effettiva spesa sostenuta, inidoneo quindi a costituire un compenso mascherato, tale da presupporre una forma di distribuzione indiretta degli utili. Al riguardo, si rimanda anche alla risposta fornita da codesta Direzione Regionale ad una richiesta di interpello (n. 17/2010) presentato dall’Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato laddove è stato previsto che “è pure opportuno che il rimborso spese risulti da una richiesta scritta fatta dal volontario da cui risulti esplicitamente il legame con una specifica attività svolta in nome e per conto dell’Associazione di volontariato”. Inoltre, nella citata risposta di interpello è stato richiesto che “la documentazione prodotta deve essere opportunamente conservata anche ai fini probatori dell’effettiva natura della somma erogata a titolo di rimborso e resa disponibile qualora fosse richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria”.

Pertanto, un’associazione può prevedere il sostenimento di tali spese, definendone criteri e i limiti di rimborso. Ciò determina, di conseguenza la preventiva autorizzazione da parte degli organi direttivi dell’ente al fine di garantirne la compatibilità con i vincoli di bilancio e la loro coerenza rispetto agli scopi istituzionali. Gli associati si considerano in trasferta quando prestano la loro attività al di fuori dall’ambito territoriale del Comune in cui ha sede l’ente non commerciale. Il percorso effettuato dagli associati dalla propria abitazione alla sede dell’ente (e viceversa) non è considerato trasferta.

Si ribadisce che i rimborsi spese per trasferte possono essere concessi solo se:

- correlati all’espletamento dell’attività dell’ente;

- costituiscono una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute.

Le principali tipologie di rimborso analitico o piè di lista possono riguardare:

  • Rimborso spese di viaggio

- Indennità chilometrica: deve essere preventivamente autorizzato l’uso del mezzo proprio con verbale del Consiglio direttivo. Solitamente nell’autorizzazione si definisce un costo chilometrico uguale per tutti (€ 0,30- 0,35 a Km) oppure le tariffe ACI.

- Biglietti autostradali.

- Biglietti ferroviari e altri biglietti di servizi pubblici di linea.

- Biglietti aerei (si consiglia l’autorizzazione preventiva del Consiglio direttivo per l’uso dell’aereo per l’entità della spesa che talvolta può essere decisamente superiore alle altre forme di trasporto).

  • Rimborso per vitto e alloggio
  • Taxi e parcheggio: si consiglia di deliberare con verbale del Consiglio direttivo l’autorizzazione al rimborso “taxi” nei casi in cui non può essere utilizzato un altro mezzo di trasporto.

Per le indennità chilometriche, può essere concesso il rimborso a titolo di spesa documentata se:

- è stato preventivamente autorizzato l’utilizzo dell’autovettura per la trasferta;

- è stato indicato il luogo di partenza e di arrivo e il giorno in cui è effettuata la trasferta;

- è stato indicato l’importo rimborsabile per ciascun Km.

La documentazione richiesta per il rimborso analitico può essere costituita da:

- fatture;

- ricevute fiscali o scontrino fiscale “parlante” con i dati e il codice fiscale del sostenitore della spesa;

- nota spese con allegati scontrini, biglietti di trasporto, ecc...

Si precisa, infine, che la trasferta del socio, in caso di divergenza tra Comune in cui si trova la sede dell’Ente e il Comune di residenza dell’associato, si considera decorrente dal Comune più vicino (sia esso il Comune in cui ha sede l’Ente ovvero di quello di residenza dell’associato) alla sede di destinazione finale.

Rispetto al punto d) si considerano rimborsabili solo le spese sostenute in un comune diverso da quello della sede dell’ente.

Si ribadisce, che in ogni caso, il rimborso delle spese di trasferta dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente con apposita nota specificando le ragioni della trasferta”.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Obbligo di scontrino parlante

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_18" titolo_elemento="L’associazione deve comunque farsi fare lo scontrino parlante?"]Non è obbligatorio ma consigliato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Documentazione a prova della spesa

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_19" titolo_elemento="La documentazione a prova della spesa deve essere allegata alla scheda di rimborso anche se è una ``autocertificazione``? Può bastare un'autocertificazione riguardo le spese sostenute dal volontario, oppure è obbligatorio avere uno scontrino o una fattura?"]Non deve essere consegnata all’ente ma deve essere conservata dal volontario richiedente unitamente alla richiesta di rimborso.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Rimborsi spese volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_20" titolo_elemento="È previsto un limite massimo di 150,00 euro/mese e 10 euro giornaliere?"]Si, quello è il plafond massimo ma solo per i rimborsi in autocertificazione.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Documento di identità e autocertificazione

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_21" titolo_elemento="Dove è scritto che bisogna allegare il documento di identità obbligatoriamente nell'autocertificazione?"]L’art. 17 del codice del Terzo settore prevede che “4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi”.

Nelle dichiarazioni sostitutive si rinvia all’art. 38 del citato dpr 445/2000 ai sensi del quale le istanze sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Rimborsi spesa ai volontari del soccorso

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_22" titolo_elemento="Perché ai volontari del soccorso non è possibile applicare tale disciplina dei rimborsi spesa?"]Il riferimento ai volontari del soccorso non era legata alla impossibilità di applicare il rimborso spese in autocertificazione ma alla circostanza che il codice del Terzo settore prevede che con riferimento agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento non si applica la norma che sancisce l’incompatibilità tra volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Autocertificazione delle spese

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_23" titolo_elemento="È possibile chiarire bene cosa si intende per autocertificazione delle spese (cosa sono e cosa non sono)?"]È possibile, ai sensi dell’art. 17 co. 4 dlgs 117/17 che, purché esista una specifica regolamentazione che consenta l’utilizzo dello strumento della autocertificazione e che determini le attività di volontariato e la tipologia di spese, il volontario autocertifichi le spese sostenute per svolgere l’attività di volontariato.

Le spese che è possibile autocertificare quindi sono solo quelle espressamente previste dalla regolamentazione. Voci tipiche sono ad esempio, la spesa del parcheggio, dell’utilizzo del proprio mezzo, del pasto, del trasporto sostenuto direttamente dal volontario con proprie risorse e di cui chieda il rimborso. Non si ricomprendono tra queste le spese che il volontario ha effettuato per conto dell’ente che richiedono invece una spesa diretta dell’ente e fattura (o “scontrino parlante”) intestata all’ente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Codici per registrare rimborsi spese

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_24" titolo_elemento="Alla luce del nuovo modello di bilancio (dm del 5.3.20 modello D), con quali codici registrare i rimborsi spese al presidente e ai volontari?"]Tutto dipende dalle scelte che si operano a livello di contabilizzazione. Questa potrebbe essere una proposta:

Per il presidente: Modello D – RENDICONTO PER CASSA – USCITE – lettera E) Uscite di supporto generale – 5) Altre uscite

Per i volontari: Modello D – RENDICONTO PER CASSA – USCITE – lettere da A) ad E) a seconda dell’attività in cui sono impegnati – personale (se è distinguibile dal personale dipendente) oppure Altre uscite[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Rimborso chilometrico

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_25" titolo_elemento="L'Odv può dare un rimborso chilometrico che ecceda le 10 euro giornaliere e le 150 mensili?"]Si, se l’ente nella regolamentazione preventiva del rimborso spese ha optato per un rimborso di tipo analitico con un documento sui km percorsi (es. destinazione- arrivo-motivazione spostamento). Si ricorda di stabilire o un “fisso” al km (entro tariffe ACI) oppure di applicare tariffe ACI e di rispettare i limiti massimi preventivamente stabiliti per questo tipo di rimborso dalla regolamentazione dell’ente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Rendicontazione rimborso spese viaggi e buoni pasto

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_26" titolo_elemento="Il rimborso spese viaggi del volontario come può essere rendicontato? È possibile dare dei buoni pasto al volontario?"]Se l’ente ha regolamentato i limiti massimi di spesa e le condizioni di rimborso e tra le tipologie di spesa previste è compreso il viaggio del volontario per attività dell’ente, è possibile rimborsare al volontario le spese di viaggio, nel rispetto ovviamente delle condizioni stabilite. È possibile prevedere il sistema buoni pasti al volontario, che saranno naturalmente intestati all’ente al momento dell’acquisto e quindi la relativa spesa (utilizzo da parte del volontario) sarà una spesa documentata come spesa dell’ente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][vc_column_text]

Vaccinazione Covid

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_27" titolo_elemento="In base alla normativa attuale i volontari che operano in associazioni di persone disabili devono essere vaccinati contro il covid come il personale dipendente?"]In base alle disposizioni in vigore alla data in cui si scrive (settembre 2022) per medici, infermieri, personale sanitario e personale delle Rsa, l’obbligo di vaccinazione permane fino al 31 dicembre 2022.

Diversi interventi normativi tra il 21 e il 22 sono intervenuti delineando il perimetro dei soggetti interessati in chiave estensiva (tra tutti la legge 76/21) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, fino a ricomprendervi tutti gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività in strutture pubbliche o private

La normativa in oggetto disciplina il personale retribuito, non pronunciandosi sui volontari, e quindi lasciando il vuoto normativo su questo aspetto. Si ritiene però che non essendo la differenza di trattamento giustificabile con il semplice fatto della retribuzione o meno (di fatto se l’attività è la stessa, il “pericolo sanitario” è lo stesso), questa regola possa essere applicata dagli enti non profit anche ai propri volontari.

Starà all’ente quindi disporre in tal senso, magari facendo opportune considerazioni che si consiglia di dettagliare in una delibera del Consiglio direttivo o adottando un apposito piano Covid di sicurezza, rimandando il tema ad una generale questione di sicurezza sul lavoro – con le relative responsabilità – sia per gli utenti dell’ente che per gli altri operatori/volontari.

Chiaramente se l’attività avviene in convenzione con ente pubblico, è obbligatorio chiedere disposizioni in tal senso all’ente pubblico in questione (es. azienda ospedaliera).[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][/vc_column][/vc_row]

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