Terzo settore: come procedere alla comunicazione delle erogazioni liberali

Fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, sono obbligati alla comunicazione tutti gli Ets che nell’esercizio 2022 hanno fatto registrare entrate superiori a 220.000 euro. La scadenza è stata prorogata al 4 aprile

Articolo aggiornato al 13 marzo 2024

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° marzo 2024 viene ridisegnato l’obbligo comunicativo delle erogazioni liberali ricevute da enti del Terzo Settore, ampliando la platea dei soggetti obbligati e spostando il termine dal 16 marzo al 4 aprile 2024.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha pubblicato una serie di faq che forniscono chiarimenti alle questioni più frequenti sul tema.

I soggetti obbligati all’invio

Fino all’entrata in vigore del provvedimento citato, l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali si applicava solo ad alcuni enti del Terzo settore (Ets), vale a dire le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) trasmigrate nelle sezioni a) e b) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), oltre che alle Onlus ancora iscritte alla relativa anagrafe unica.

Il menzionato decreto ministeriale ha confermato fra i soggetti obbligati le Onlus (in quanto Ets transitori) ed ha esteso l’obbligo dell’invio a tutti gli Ets iscritti al Runts: se nell’esercizio 2022 tali soggetti hanno conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro, le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2023 devono essere comunicate entro il 4 aprile 2024.

In generale l’obbligo sussiste laddove, nell’anno precedente la ricezione delle erogazioni liberali, l’ente abbia conseguito entrate superiori a 220.000 euro.

Il provvedimento fonda la novellata previsione sulla circostanza che l’iscrizione al Runts dell’ente di Terzo Settore consente ai donatori di godere della detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 83 del codice del Terzo settore. Tale previsione agevolativa reca quale onere, in capo all’Ets, l’obbligo dell’invio dei dati dei donatori.

A fronte dell’ampliamento della platea degli Ets destinatari di tale obbligo comunicativo, il provvedimento ha previsto, come detto, uno slittamento del termine per l’invio, che va fatto entro il 4 aprile 2024, con riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023.

In caso di opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2023, la stessa potrà essere esercitata entro l’8 aprile 2024.

Nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore (il che avverrà a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea), saranno obbligati alla trasmissione in parola tutti gli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art.83 del codice del Terzo settore, a prescindere dal volume di entrate.

I dati da comunicare

I soggetti menzionati al paragrafo precedente devono comunicare le erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, solo qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).

Le modalità di invio della comunicazione

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono stare stabilite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale del 4 marzo 2024.

La trasmissione dei dati avviene con un nuovo software, il quale sostituisce quello precedente, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in Desktop Telematico nella sezione “Pacchetti di Compilazione”, che quindi non dovrà più essere utilizzato per la compilazione delle comunicazioni.

Qualora il software precedente fosse già stato installato, gli enti utilizzatori del software sono invitati a procedere alla disinstallazione del software da Desktop Telematico, in quanto eventuali file di comunicazioni riferite all’anno 2023 create utilizzando questo software non supereranno il controllo, non essendo adeguate alle nuove specifiche tecniche.

Qualora si fosse già proceduto all’inserimento di dati riferiti al 2023 nell’applicazione suddetta, sarà comunque possibile importare nella nuova applicazione i dati già memorizzati nel database locale dell’Area di lavoro del Desktop Telematico, eseguendo delle operazioni che saranno descritte nella guida della nuova applicazione.

Si ricorda che per l’invio della comunicazione ci si può avvalere di un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

© Foto in copertina di Pietro Mario Del Monte, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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