Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il provvedimento disciplina uno degli strumenti più diffusi per il sostegno al mondo non profit. Su oltre 40 decreti attuativi attesi salgono a 18 quelli sinora adottati. Ecco chi può accedere e come
Si aggiunge un nuovo, fondamentale, tassello al completamento della Riforma del Terzo settore. In queste settimane di accelerazione sull’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), è stato pubblicato ieri 17 settembre in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul 5 per mille. Su oltre 40 decreti attuativi attesi, quindi, salgono a 18 quelli sinora adottati (mentre 5 sono quelli in via di elaborazione).
Il provvedimento appena pubblicato va a disciplinare le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo. Disposizioni anche sulle modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Le disposizioni relative agli enti del Terzo settore entreranno in vigore dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Le principali novità rispetto al passato sono due:
- L’accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse (viene utilizzata la stessa modalità prevista per il 2X1000 per i partiti);
- L’innalzamento della soglia minima a 100 euro, sotto la quale non si procede alla erogazione del contributo.
Strumento molto diffuso per il sostegno alle organizzazioni non profit e non solo, prevede che per ciascun esercizio finanziario, una quota pari – appunto – al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche venga destinata a una serie di finalità.
Il decreto prevede una serie di indicazioni sul riparto dei fondi, erogazione del contributo, modalità di pagamento e obblighi da rispettare, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Ecco intanto una panoramica su chi può accedere al beneficio e come.
Rimane possibile destinare il 5 per mille anche per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è demandato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione. In particolare al:
Solo i Comuni sono esentati dall’accreditamento. È possibile, inoltre, accreditarsi per più finalità.
Al netto delle relative differenze specificate nel decreto, ogni 10 aprile le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanziamento redigono l’elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di accreditamento, che viene pubblicato sul relativo sito entro il 20 aprile. C’è tempo, poi, fino al 30 aprile per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
L’elenco aggiornato viene reso pubblico entro il 10 maggio.
Se nel tempo non ci sono modifiche dei requisiti richiesti, l’elenco pubblicato diventa permanente anche per gli altri anni. Ogni 31 marzo, infatti, ciascuna amministrazione pubblica l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi e puntualmente aggiornato. Nel caso di errori, il rappresentante legale dell’ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno e poi trasmessi all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.
Va compilata la scheda annessa al modello di Certificazione unica (730-1) oppure quella annessa al “Modello Redditi Persone Fisiche”. È possibile esprimere una sola scelta di destinazione.