Respinto il ricorso del Tar del Lazio, l’obbligo, anche per il Terzo settore, rimane fissato per l'11 aprile: se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, e quindi l'11 maggio, la sanzione amministrativa pecuniaria è la quota minima. La notizia è stata diffusa nel giorno stesso della scadenza con un comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Con ordinanza n. 8083/2023, pubblicata lo scorso 7 dicembre 2023, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, accogliendo il ricorso di alcune associazioni di categoria, aveva sospeso l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, il quale aveva disposto l’obbligo di comunicare i dati del “titolare effettivo” alla Camera di commercio territorialmente competente entro l’11 dicembre 2023.
Per approfondire l’oggetto e le modalità della comunicazione, oltre che i soggetti obbligati alla stessa si rimanda all’articolo “Titolare effettivo, l’obbligo vale anche per il Terzo settore?”.
Lo scorso 9 aprile il Tar del Lazio, con un gruppo di sentenze (numero 6837, 6839-6841, 6844 e 6845) ha infine respinto il ricorso facendo di fatto ripartire il termine per l’obbligo di comunicazione, il quale è scaduto l’11 aprile.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un proprio comunicato diffuso l’11 aprile, ha confermato che per l’invio dei dati del “titolare effettivo” la scadenza era quella dello stesso 11 aprile scorso.
Nel comunicato lo stesso Ministero precisa però che “in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.
Diversi soggetti, a partire dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno richiesto una proroga o riapertura dei termini, sinora senza successo.
L’appello da parte dei commercialisti è stato quello di prevedere, se non una integrale remissione in termini, quanto meno la proroga del termine ad una data successiva alla fine del mese di aprile.
Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.
L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.
© Foto in copertina di Lorena Pagnon, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"