Trasporto sanitario

Il codice del Terzo settore inquadra e disciplina i casi in cui le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere si avvalgono della disponibilità di organizzazioni di volontariato (Odv) per assicurare il trasporto sanitario, che viene poi gestito generalmente con il prevalente ricorso all’opera di volontari sui mezzi di soccorso. Ciò avviene, quando l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà e vengano soddisfatte le condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

In tal caso l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, sia quello di emergenza e urgenza, sia quello ordinario ad enti di volontariato non è incompatibile con il principio comunitario di concorrenza.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Al fine di assicurare l’affidabilità delle organizzazioni che realizzano tale attività, la possibilità di convenzionamento è riservata alle associazioni che:

  • siano iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore (o, oggi, nelle more della sua costituzione, al registro regionale delle associazioni di volontariato);
  • aderiscano ad una rete associativa nazionale;
  • risultino accreditate secondo le rispettive discipline regionali.

COME FUNZIONA

Il trasporto sanitario segue i principi e le procedure delle altre forme di convenzionamento:

  • le convenzioni possono prevedere solo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate; quindi, non sono ammissibili meccanismi che, ad esempio sulla base di forfetizzazioni, instaurino di fatto la prestazione di un servizio contro corrispettivo;
  • la scelta delle organizzazioni di volontariato con le quali convenzionarsi deve avvenire “nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative” riservate alle organizzazioni di volontariato aventi i titoli per svolgere tale attività; non è possibile quindi affidare lo svolgimento di questa attività semplicemente sulla base di consuetudine o di altri criteri che non rispettino detti principi;
  • le convenzioni devono prevedere condizioni tali da assicurare la continuità delle attività, il rispetto delle normative e degli standard previsti, la formazione ed eventualmente le qualifiche delle persone coinvolte nel servizio a titolo volontario o retribuito, ecc.

OBBLIGHI E DIVIETI

Va rimarcato come, a differenza delle convenzioni con il volontariato e le associazioni di promozione sociale previste all’art. 56, quelle per il trasporto sanitario richiedano che l’organizzazione di volontariato coinvolta sia aderente ad una rete nazionale e sia accreditata nella Regione in cui presta il servizio. Si tratta di un requisito necessario per l’instaurazione di rapporti convenzionali quali la capacità di svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali di legge.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa definisce un punto di equilibrio tra la necessità di valorizzare le tante esperienze di volontariato in questo settore e la considerazione che il sistema del 118 sia così strutturato da diventare un possibile spazio di mercato. Nel codice del Terzo settore viene delimitata la facoltà di convenzionamento a casi in cui da una parte sussistono condizioni che ne garantiscano l’interesse pubblico (“un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza”) e dall’altra si salvaguardino comunque i principi di trasparenza e apertura ai soggetti aventi titolo.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 57- 56 (per quanto di rinvio)

Sentenza 11/12/2014 C-113/13 della Corte di Giustizia europea

Sentenza 28/1/2016 C-50/2014 della Corte di Giustizia europea

Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
Normative e accordi regionali sul tema del trasporto sanitario

ENTRATA IN VIGORE

La normativa sul trasporto sanitario è entrata in vigore il 3 luglio 2017.

La scheda è aggiornata a ottobre 2023.

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